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Se la madre non fa vedere i figli all’ex marito


L’Italia non è un Paese per padri separati. A dirlo è, ancora una volta, la Corte Europea dei diritti dell’Uomo secondo cui le autorità del nostro Paese non riescono a far rispettare il diritto dei genitori a mantenere le relazioni con i propri figli dopo la separazione e/o il divorzio. Così, quando la madre impedisce ai bambini di vedere l’ex marito o, comunque, frappone numerosi ostacoli, quest’ultimo ha sì diritto a rivolgersi ai giudici nazionali, ma anche a ottenere una tutela immediata. Non invece, dopo due anni, come nel caso deciso da una recente sentenza della Cedu [1]. La Corte dei diritti dell’uomo ha ancora una volta bacchettato l’Italia per non rispettare il diritto dei padri separati al rispetto della vita familiare. Così, se la madre non fa vedere i figli all’ex marito dovrà essere il tribunale, eventualmente valendosi dei servizi sociali, a ripristinare i rapporti con i bambini in modo celere: ogni mese che passa, infatti, questi ultimi si allontanano sempre di più dal genitore, per poi – nei casi più gravi – arrivare a una vera e propria forma di rifiuto della figura paterna. Non è quindi ammissibile pensare a uno Stato democratico che non tuteli il papà nel suo diritto/dovere a vedere i figli.

Non è la prima volta che la Cedu (appunto, la Corte Europea dei diritti dell’Uomo) condanna l’Italia per il mancato rispetto della vita familiare all’interno delle coppie separate e/o divorziate. Tutte le autorità nazionali (dai giudici ai servizi sociali) – ricordano gli eurogiudici – devono adottare misure adeguate per sanzionare la mancata cooperazione di un genitore che impedisce all’altro una relazione affettiva con il figlio. Inoltre le sentenze devono essere emesse in tempi rapidi atteso che il fattore tempo può avere conseguenze irreparabili nelle relazioni con i figli.

La violazione di tale diritto è altresì violazione di una delle norme chiave della Convenzione dei diritti dell’uomo [2] che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. La disposizione recita nel seguente modo:

Diritto al rispetto della vita privata e familiare

  1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

  2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

Così, se la madre non fa vedere i figli all’ex marito, quest’ultimo può rivolgersi al tribunale affinché condanni la donna al ripristino delle relazioni familiari, eventualmente comminandole una sanzione. Il codice di procedura civile [3] contiene una norma specifica che disciplina casi di questo genere, la quale prevede che, in caso di gravi inadempienze che arrechino pregiudizio al minore o che ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, il giudice possa ammonire il genitore inadempiente; disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti del minore; disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori nei confronti dell’altro genitore; condannare l’inadempiente al pagamento di una sanzione (da 75 a di 5.000 euro) a favore della Cassa delle ammende.

Se però il giudice non applica questa norma o, nell’applicarla, emette la sentenza dopo molti mesi, l’uomo cui l’ex moglie non gli fa vedere i figli può rivolgersi a Strasburgo, ossia alla Cedu, chiedendo il ripristino dei propri diritti. La Corte Europea condannerà lo Stato italiano a risarcire il padre separato. È infatti evidente che un ritardo nella procedura rischia di far diventare “fatto compiuto” il problema in discussione, mentre è necessario che le relazioni familiari tra genitori e figli siano regolate sulla base dell’insieme degli elementi pertinenti e non sul fattore tempo.

[1] CEDU sent. n. 66396/14 del 4.05.2017.

[2] Art 8 Convenzione Diritti Uomo.

[3] Art. 709 ter cod. proc. civ.

Fonte: La legge per tutti

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