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Quando si perde il diritto all’assegno di mantenimento


Con il mutato orientamento della Cassazione, che ha modificato i criteri per calcolare l’assegno di mantenimento all’ex moglie, cambiano anche i soggetti beneficiari di questa misura assistenziale: non più, in via quasi automatica, tutte le donne con reddito più basso del marito, ma solo quelle che non ce la fanno a mantenersi da sole alla luce delle loro effettive e concrete possibilità (fisiche, di salute, reddituali e lavorative). Questo significa che solo le più “meritevoli” avranno diritto al contributo mensile. In buona sostanza, al contrario del passato, non sono più le condizioni di reddito del marito a determinare la misura dell’assegno di mantenimento, ma la disponibilità di risorse economiche in capo al coniuge beneficiario. Chi sposa un uomo ricco non ha più possibilità di ottenere un mantenimento elevato di chi invece ne sposa uno con un reddito normale. Cerchiamo dunque di capire quando si perde il diritto all’assegno di mantenimento e quando, invece, c’è la speranza di ottenere l’assistenza dell’ex marito.

Da oggi, la “donna tipo” che ha diritto all’assegno di mantenimento è la casalinga in età avanzata, colei cioè che, con il consenso del coniuge, si è dedicata una vita alla casa e ai figli, consentendo all’uomo di impegnarsi nella propria carriera. Il fatto di essersi dedicata interamente al ménage domestico le ha fatto perdere anche il contatto con il mondo del lavoro, le ha impedito di aggiornare e affinare le proprie competenze e anche laddove aveva una formazione scolastica questa – dopo molti anni – non è più utile per la ricerca di un lavoro. Del resto, è molto più difficile assumere una persona senza esperienza e in avanti con l’età rispetto a una che, sebbene inesperta, è ancora giovane, piena di energie e voglia di proporsi.

L’età avanzata a partire dalla quale la casalinga matura la certezza di percepire l’assegno di mantenimento può essere identificata con i cinquant’anni alla luce dei recenti chiarimenti della stessa Cassazione [1].

Ma non è solo la casalinga ad aver diritto al mantenimento. L’assegno spetterà anche alla donna che non ha le condizioni di salute per poter lavorare (si pensi alla donna invalida) o a quella che non ha alcuna formazione lavorativa e non possiede alcun tipo di reddito; in tal caso, se ancora giovane, il mantenimento le sarà dovuto per il tempo necessario a raggiungere l’indipendenza economic.

In verità, con le nuove regole fissate dalla Cassazione, più che chiedersi quando si perde il diritto all’assegno di mantenimento è più facile rispondere alla domanda quando si ha diritto all’assegno di mantenimento? E la Suprema Corte ha tracciato le linee guida chiarendo che, nel verificare se spetta o meno il contributo mensile, il giudice dovrà valutare l’esistenza di quattro parametri:

  • il possesso di redditi di qualsiasi specie da parte del richiedente: si pensi al caso della donna che ha sempre svolto un lavoro autonomo o dipendente seppur part-time e tale reddito non sia mai venuto meno. Dunque, se la donna dispone di un proprio lavoro e questo le consente di vivere dignitosamente da sola, non avrà più diritto all’assegno di mantenimento anche se il marito è molto più benestante di lei e dispone di risorse economiche di gran lunga superiori. Non è infatti la ricchezza del marito a determinare il “se” e il “quanto” dell’assegno di mantenimento, ma le condizioni del beneficiario (leggi anche Quando si perde il mantenimento);

  • il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, tenuto conto di tutti gli oneri e del costo della vita nel luogo di residenza di chi pretenda l’assegno. Si pensi alla donna che sia titolare di quote societarie o di immobili dai quali ricava un reddito per via dell’affitto;

  • le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo. La donna che, pur essendo giovane e in salute, non lavora potrà vedersi ridurre l’assegno di mantenimento o addirittura negare. Questo perché a contare non sono solo le condizioni effettive di reddito del coniuge richiedente ma anche quelle potenziali. E se risulta che la mancata occupazione dipende da volontà del coniuge, a questi non spetta il contributo mensile. A riguardo però la Cassazione ha anche detto [2] che non spetta all’ex moglie che chiede l’assegno di divorzio dimostrare l’impossibilità assoluta di trovare un lavoro, se la sua mancata autosufficienza si desume anche da altri fattori. «Non appare corretto – dice la Corte – interpretare la normativa vigente nel senso che la stessa esige sia fornita, dal richiedente l’attribuzione dell’assegno divorzile, la difficile prova dell’inesistenza assoluta di ogni possibilità di lavoro»;

  • la stabile disponibilità di una casa di abitazione: nel caso in cui il giudice abbia assegnato la casa coniugale alla donna (per via della presenza dei figli), questo sarà considerato un elemento di reddito perché le evita di dover sostenere spese per un mutuo o un affitto, onerando di tanto invece l’ex marito costretto a far le valigie e ad andarsene.

[1] Cass. sent. n. 11504/2017.

[2] Cass. sent. n. 11538/17 del 11.05.2017.

Fonte: La legge per tutti

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