Banche: i nuovi 4 super poteri
- avvocatocapizzano
- 2 mag 2016
- Tempo di lettura: 3 min
Il Decreto Banche, approvato lo scorso 29 aprile 2016 dal Governo, corre in soccorso degli istituti di credito: lo fa in modo esplicito e senza nascondersi dietro un dito, motivato dalla necessità di risollevare le banche dalla crisi che le ha investite negli ultimi anni, perché impantanate nella difficile gestione delle passività e del recupero dei finanziamenti erogati e mai restituiti. Una situazione che, oltre a mettere in ginocchio lo stesso ceto creditorio, ha finito per compromettere l’economia europea. Gli istituti di credito italiani sono proprio quelli maggiormente esposti. Ecco perché è stato necessario lo strumento legislativo d’urgenza.
Di fatto, la riforma finisce per attribuire alle banche alcuni “super poteri” che cambieranno, d’ora innanzi, lo scenario del recupero crediti relativo a mutui ed altri finanziamenti. Vediamo come.
Pegno non possessorio
La prima novità è il cosiddetto pegno non possessorio. Si tratta di una “garanzia reale” (ossia prestata su di un bene) che potrà essere una valida alternativa all’ipoteca, evitando così di dover ricorrere a prestare fideiussioni da parte di terzi soggetti o di dover cedere la garanzia sulla casa per poter finanziare la propria attività lavorativa. Vediamo come funziona.
L’impresa che chiede un finanziamento alla banca può dare in pegno un bene mobile destinato all’esercizio della propria attività. A differenza del pegno tradizionale, però, in questo caso il bene resta nella disponibilità materiale del debitore-finanziato, che potrà continuare a utilizzarlo nel processo produttivo. Si pensi al caso di una scavatrice, un montacarichi o ai cosiddetti “imbullonati” (i macchinari fissati in modo stabile al suolo).
Sono esclusi dal pegno non possessorio i beni mobili registrati come automobili, furgoni, navi, ecc. Si deve trattare, comunque, di beni mobili strumentali all’attività di impresa e non di beni personali dell’imprenditore.
Alla cessione della garanzia, il debitore ottiene il finanziamento. Il contratto con la banca deve necessariamente essere scritto e indicare l’importo massimo garantito.
Se il debito non viene restituito, la banca può:
mettere in vendita il bene oggetto di pegno secondo il meccanismo delle aste in tribunale tipico degli immobili ipotecati.
escutere i crediti oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita
procedere alla locazione del bene, se previsto dal contratto.
Patto marciano
Il soggetto che chiede un finanziamento può offrire la garanzia di un immobile (purché non si tratti della residenza dell’imprenditore). Il contratto prevede la cessione del bene alla banca in caso di mancato adempimento di 18 rate, anche non consecutive.
In pratica, qualora il debitore non paghi il debito, la banca, piuttosto che procedere al pignoramento e alle conseguenti aste in tribunale, potrà vendere da sé l’immobile, previa valutazione del suo valore di concerto con il debitore. È quella che è stata definita: “clausola di inadempimento”.
Se la vendita del bene avviene a un prezzo inferiore rispetto al residuo debito del cliente, quest’ultimo è comunque liberato da ogni obbligazione e, pertanto, non dovrà corrispondere più alcunché alla banca. Viceversa, se il prezzo ottenuto dalla vendita supera il credito della banca, quest’ultima dovrà restituire la differenza al debitore.
Resta comunque ferma la possibilità per l’istituto di credito di preferire le forme tradizionali di pignoramento immobiliare, seguendo le regole del codice di procedura civile (leggi: “Se non riesco a pagare la rata del mutuo alla banca”).
Acquisto di beni all’asta anche con società del gruppo
Nel caso in cui si dia corso alla tradizionale espropriazione forzata dell’immobile pignorato, la banca potrà partecipare all’asta anche per il tramite di società appartenenti al proprio gruppo. La banca, acquistando l’immobile con la procedura esecutiva in tribunale, potrà peraltro ottenere l’abbattimento dell’imposta di registro (che dal 9% del valore dell’immobile passa, in misura fissa, a 200 euro), con ciò ottenendo un notevole risparmio economico (si pensi che, su un immobile venduto a 500mila euro si risparmieranno 45mila euro). Ciò però a condizione che l’istituto di credito rivenda l’immobile nei due anni successivi. La stessa agevolazione, peraltro, è concessa anche ai privati con la differenza che, se questi ultimi destineranno l’immobile a “prima casa”, non dovranno rivenderlo nei due anni successivi.
Decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi
L’ultimo “super potere” riconosciuto alle banche, in deroga alle generali norme per i creditori, riguarda la notifica dei decreti ingiuntivi che, anche in caso di opposizione da parte del debitore, saranno “provvisoriamente esecutivi” nella parte di importo non contestato dal debitore: in pratica consentiranno l’avvio del pignoramento nonostante sia in corso, in tribunale, un giudizio di contestazione.
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