Mantenimento, affidamento e adozione: il figlio va sentito dal giudice
- avvocatocapizzano
- 16 mag 2016
- Tempo di lettura: 2 min

Anche il minore di 12 anni va ascoltato nelle cause che lo riguardano, salvo che vi siano ragioni particolarmente gravi che lo sconsiglino, ragioni che, comunque, il magistrato deve sempre esplicitare e motivare. In tutti gli altri casi, è necessario che, nell’ambito di giudizi come quelli di adozione, affidamento e mantenimento, il bambino sia sentito perché “dica la sua”. L’audizione, comunque, potrebbe avvenire anche per mezzo di esperti come psicologi o servizi sociali. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza pubblicata ieri [1]. Per i minori di 18 anni, ma che hanno superato 12 anni, è già la legge stessa [2] a stabilire l’obbligo, per il giudice, di sentire il ragazzo. La norma specifica poi che, per i bambini con meno di 12 anni, la necessità di procedere all’ascolto debba essere valutata caso per caso, in considerazione della maturità del soggetto e della sua capacità di discernimento. Secondo tuttavia il principio di affermato dalla Cassazione, il giudice ha l’obbligo di sentire i minori in tutti i procedimenti che li riguardano, al fine di raccoglierne le opinioni, le esigenze e la volontà. Il giudice, però, potrebbe ritenere che particolari esigenze, volte alla tutela del minore stesso, sconsiglino detto ascolto; tali esigenze vanno comunque evidenziate nel provvedimento firmato dal magistrato. In ogni caso, l’obbligo dell’audizione può essere assolto anche indirettamente, attraverso una delega specifica a soggetti terzi esperti. Si tratta, dunque, di un principio consolidato già nella stessa Cassazione che già pochi mesi fa era scesa sul punto (leggi: “I figli minori vanno sempre ascoltati”). Nella vicenda di specie, la questione riguardava la dichiarazione di adottabilità del minore, ma lo stesso ragionamento viene ripetuto, ad esempio, allorquando i genitori si separano ed è necessario verificare con quale dei due i figli vadano a convivere. Posto, infatti, che tali scelte devono porsi nell’esclusiva ottica di perseguire l’interesse dei minori, l’unico modo per poter decidere più saggiamente è proprio il sentire questi ultimi. I genitori, in ogni caso, possono chiedere di partecipare all’audizione anche attraverso un vetro-specchio separatore.
[1] Cass. sent. n. 9780/16 del 12.05.2016. [2] Art. 15, co. 2., l. n. 184/83.
Autore immagine: 123rf com
Post recenti
Mostra tuttiCon la sentenza n. 11364 dello scorso 6 aprile, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di condanna...
Con l'ordinanza n. 10776 depositata lo scorso 17 aprile, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha cassato la decisione presa...
Con l'ordinanza n. 13409 depositata il 17 maggio, la I sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla...
Comments