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Mantenimento: lo paga il disoccupato se ha immobili di proprietà


L’assegno di mantenimento in favore dell’ex moglie (o, ovviamente, dell’ex marito, per quanto raro sia) scatta tutte le volte in cui il reddito dei due coniugi sia differente, cioè quando vi sia una sproporzione che non consenta a uno dei due di mantenere lo stesso tenore di vita di cui godeva durante il matrimonio. Di conseguenza, in presenza di due redditi sostanzialmente uguali o di due soggetti entrambi disoccupati, non scatta alcun obbligo al mantenimento.

Ma attenzione: basta la proprietà anche di un solo immobile a far scattare nuovamente la sproporzione e, quindi, a consentire al giudice di fissare un importo per il mantenimento dell’ex. È quanto chiarito dalla Cassazione con una ordinanza pubblicata ieri [1].

La vicenda

Nella vicenda oggetto della controversia, marito e moglie, entrambi disoccupati (salvo alcuni lavori precari per lei), stavano procedendo a separarsi. L’uomo però stato inchiodato dalle dichiarazioni dei redditi e dalla relazione catastale prodotta dalla donna: documenti alla mano, è stato fin troppo palese lo squilibrio di forza economica tra i due ex coniugi. Il giudice ha così confermato l’assegno mensile a favore della moglie.

Rilevanti le proprietà immobiliari

Se la dichiarazione dei redditi o i certificati catastali evidenziano la titolarità di immobili è evidente la capacità di reddito del relativo proprietario, anche ai soli fini di sostenere le spese per il mantenimento degli immobili stessi. È dunque lecito presumere che “alcuni di quei possedimenti” forniscano al titolare rendite per contratti di locazione – evidentemente non dichiarati al fisco – tali da consentirgli un adeguato sostentamento.

Insomma, è inverosimile – secondo i giudici – che un disoccupato o una persona con un reddito estremamente basso possa mantenere uno o più immobili se non vi è la prova che viene aiutato da parenti (in tal caso, sarebbe necessaria la prova documentale della tracciabilità del denaro: ecco perché è sempre bene operare, anche per le donazioni tra familiari, con bonifico bancario). Sicché è legittimo presumere che detto immobile è concesso in affitto, ma “in nero”.

Tutto ciò conduce a ritenere netto il “divario economico” tra gli ex coniugi. Legittima dunque la previsione di un assegno di mantenimento mensile.

[1] Cass. ord. n. 10099/16 del 17.05.2016.


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