top of page

Mantenimento: se non viene richiesto non si può cambiare idea


Impossibile cambiare idea a giochi ormai fatti: quando la causa di separazione o divorzio è già iniziata, il coniuge che inizialmente non abbia fatto riferimento ad alcuna richiesta per ottenere l’assegno di mantenimento non ci può ripensare in corso di giudizio e richiederlo quando ormai l’atto processuale inziale è stato depositato: tale domanda è, infatti, ormai tardiva e, quindi, inammissibile. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente ordinanza [1].

Anche nelle cause di separazione e divorzio devono applicarsi i normali principi del processo civile, principi che obbligano le parti a proporre tutte le loro richieste con il primo atto processuale (la citazione o la comparsa di risposta, a seconda che si tratti dell’attore o del convenuto). Non vi è possibilità di introdurre nel processo altre domande in momenti successivi, anche se vi sia stato un ripensamento. Ciò vale anche per la richiesta di mantenimento fatta da un coniuge nei confronti dell’altro. Peraltro – chiarisce la Cassazione – tale domanda non richiede formule particolari e può essere anche implicita in deduzioni rivolte al conseguimento dell’assegno stesso. In pratica, per verificare se sia stata davvero formulata la richiesta di mantenimento, il giudice non deve tanto guardare il tenore letterale degli atti, ma la loro sostanza. Pertanto, se neppure per implicito può desumersi dagli atti la formulazione di una richiesta di condanna dell’ex coniuge al mantenimento, il giudice non potrà pronunciarsi su di essa.

Quando si può ottenere il mantenimento in un momento successivo Niente cambi di idea, quindi, nel corso del processo. Tuttavia, la legge consente sempre la possibilità di una modifica della sentenza di separazione o divorzio, con rideterminazione degli importi dovuti a titolo di mantenimento. Ma perché ciò avvenga è necessario che muti la situazione reddituale di uno dei due coniugi: mutamento che pertanto deve essere successivo alla sentenza stessa e non poteva essere prevedibile in precedenza. Insomma, si deve trattare di fatti sopravvenuti che abbiamo riportato uno squilibrio tra i redditi degli ex marito e moglie.

[1] Cass. ord. del 5.05.2016.


Posts recenti

Archivio

Follow Us

  • Facebook Social Icon
bottom of page