Abbandono della casa coniugale: si può prima della causa di separazione
- avvocatocapizzano
- 3 lug 2016
- Tempo di lettura: 2 min

Se è vero che l’abbandono della casa coniugale costituisce una violazione dei doveri del matrimonio, e quindi chi si macchia di tale illecito subisce il cosiddetto addebito (ossia la dichiarazione di responsabilità della fine dell’unione), esso è comunque possibile tutte le volte in cui la crisi della coppia è ormai conclamata e l’unione è venuta definitivamente meno. Così, è lecito lasciare la casa poco prima dell’inizio della causa di separazione. Lo ha chiarito questa mattina la Cassazione [1].
Quando si può abbandonare la casa coniugale?
Come abbiamo spiegato già nell’articolo “Quando è legittimo l’abbandono della casa coniugale”, non c’è bisogno che si realizzi una situazione di pericolo per l’incolumità fisica e morale del coniuge (come nel caso di violenze poste dal marito ai danni della moglie) per consentire a quest’ultimo di abbandonare il tetto e andare a vivere altrove senza, per questo, essere dichiarato responsabile della separazione. Secondo la giurisprudenza, il comportamento “astrattamente” colpevole di uno dei coniugi può dar luogo all’addebitosolo se è esso stesso causa della rottura e non piuttosto la conseguenza di una crisi già in atto.
Così, ad esempio, anche il tradimento è stato considerato perdonabile laddove la coppia abbia ormai smesso di avere rapporti e sia ormai divisa oltre che fisicamente anche moralmente.
Pertanto, il giudice non può dichiarare l’addebito alla moglie o al marito che abbandona la casa poco prima della separazione quando la frattura tra i due coniugi è ormai irreversibile.
Quanto tempo prima dell’udienza si può lasciare la casa?
Nel caso in cui sia già intervenuto il deposito in tribunale degli atti processuali con la richiesta di separazione presentata dagli avvocati della coppia (o, nel caso di separazione consensuale, il ricorso unico al Presidente del Tribunale), i coniugi hanno concretamente manifestato la propria volontà a dividersi ed è quindi incontrovertibile il fatto che l’unione sia venuta meno. Con la conseguenza che ognuno dei due dovrebbe sentirsi libero di lasciare l’immobile, qualora lo voglia. La sentenza in commento si riferisce, tuttavia, a una situazione in cui l’abbandono della casa coniugale era avvenuto due mesi prima dalla prima udienza.
La Cassazione evidenzia che l’allontanamento da casa, solo due mesi prima della separazione, non può essere considerato la causa dell’intollerabilità della convivenza che evidentemente, se già è stata avviata la fase introduttiva del giudizio di separazione, è già conclamata.
[1] Cass. sent. n. 11785/2016 dell’8.06.2016.
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