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Assegno di mantenimento: riduzione per difficoltà economiche

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 3 lug 2016
  • Tempo di lettura: 4 min

È sempre possibile ottenere dal giudice la sospensione o la riduzione dell’importo dell’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge (moglie o marito che sia) e/o dei figli minori o maggiorenni non ancora autosufficienti, qualora sopraggiungano difficoltà economiche. Senza però un apposito provvedimento del giudice che autorizzi la modifica delle precedenti condizioni economiche della separazione o del divorzio, il soggetto obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento non può ridurre o sospendere tale pagamento, anche se in condizioni di disagio economico. La sentenza del tribunale che rivede l’importo dovuto a titolo di mantenimento è infatti necessaria per evitare il rischio di un procedimento penale per violazione degli obblighi di assistenza familiare che potrebbe conseguire nel caso in cui il coniuge beneficiario dell’assegno denunci l’ex per l’inadempimento. Non che, nel corso di tale giudizio penale non sia comunque possibile dare la prova dell’oggettiva difficoltà economica che ha impedito, in modo assoluto, il pagamento dell’assegno; ma di certo la prova diventa più complicata e, soprattutto, ci si espone sempre al rischio di una condanna.

Ma procediamo con ordine e chiariamo in che modo sia possibile ottenere la cancellazione o la riduzione dell’assegno di mantenimento.

La prova del peggioramento delle condizioni economiche

Il primo punto fondamentale per chiedere la revisione delle condizioni di separazione o divorzio e quindi la modifica dell’assegno di mantenimento è che vi sia stato un sopravvenuto peggioramento delle proprie condizioni economiche a seguito del quale il marito non sia più in grado, in tutto o in parte, di corrispondere l’assegno di mantenimento a favore della moglie o del figlio. La stessa richiesta potrebbe essere fatta se, a fronte di una condizione di stabilità delle proprie condizioni economiche, siano invece migliorate notevolmente quelle dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno.

È necessario che il mutamento delle condizioni economiche di uno dei due ex coniugi sia successivo alla sentenza di separazione o divorzio e non si sia verificato nel corso del giudizio stesso o, peggio, prima di esso poiché, in tal caso, la questione si presume già valutata dal giudice con la sentenza precedente, sentenza che non può quindi essere più oggetto di revisione. Dunque, possono essere presi in considerazione solo i fatti sopravvenuti e imprevedibili.

Come si fa a ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento?

Le possibili vie per modificare l’importo dell’assegno di mantenimento sono due:

  • una procedura davanti al giudice quando ricorrano giustificati motivi sopravvenuti rispetto alla precedente sentenza: tale soluzione diventa necessaria quando tra i due soggetti non sia stato possibile raggiungere un accordo; in tal caso, uno o entrambi i coniugi chiedono al tribunale di emettere un decreto con cui si dispone la revoca o la modifica dell’assegno;

  • per accordo tra i coniugi, anche se non sussistono giustificati motivi; questa procedura può essere raggiunta anche con l’assistenza dei due avvocati delle parti, tramite il procedimento della cosiddetta negoziazione assistita.

Quando è possibile chiedere la modifica o la revoca del mantenimento?

La revoca o la modifica dell’importo stabilito nell’assegno di mantenimento è possibile solo in caso di giustificati motivi, ossia, come precisa la giurisprudenza, in presenza di fatti nuovi sopravvenuti che modificano la situazione economica dei coniugi determinando l’arricchimento o l’impoverimento di uno dei due, alterando l’equilibrio raggiunto con il precedente provvedimento del giudice. Ciò avviene, ad esempio, nel caso di:

  • cambiamento delle condizioni economiche di un coniuge in meglio (vedi un aumento di stipendio) o in peggio (come in caso di licenziamento o tracolli finanziari);

  • inizio di una convivenza da parte del coniuge beneficiario dell’assegno (ciò comporta la perdita del diritto all’assegno) o del coniuge obbligato (può comportare una riduzione dell’importo visto che è tutelato il diritto a rifarsi una famiglia, che potrebbe però comportare un aumento di spese). Si deve trattare di una convivenza stabile, equiparabile a quella matrimoniale. La convivenza occasionale o temporanea non consente di presumere il miglioramento delle condizioni economiche;

  • motivi di salute. Se il coniuge obbligato dimostra che a causa di una malattia deve seguire delle cure che richiedono particolare attenzione sia sotto il profilo dell’assistenza che delle terapie può chiedere una riduzione dell’assegno.

Miglioramenti della condizione economica

Quando il coniuge obbligato migliora la propria situazione patrimoniale, aumentando in modo significativo il proprio reddito, l’altro coniuge può chiedere una revisione dell’assegno.

Secondo una tesi si deve considerare solo l’incremento di reddito che si sia verificato dopo la sentenza di separazione se esso costituisce il prevedibile sviluppo di situazioni presenti al momento della convivenza. Per cui, tutto ciò che è frutto di eventi e lavori sopravvenuti alla separazione non rilevano e non vanno ad alterare l’assegno.

Si può tenere conto dell’incremento temporaneo, purché riguardante un lasso di tempo considerevole, come nel caso di un incarico politico o di una nomina a tempo determinato. L’assegno può aumentare anche se colui che deve il mantenimento riceve un’eredità consistente.

Rilevano anche i miglioramenti che riguardano il coniuge beneficiario dell’assegno. Ad esempio se il coniuge avente diritto all’assegno di mantenimento viene assunto a tempo indeterminato o riceve un’eredità.

Peggioramenti della condizione economica

Ai fini della modifica dell’assegno possono rilevare i peggioramenti della situazione economica del coniuge obbligato come ad esempio la diminuzione del reddito, il licenziamento, la perdita del lavoro, un tracollo finanziario o il fallimento, sempre che tali eventi abbiano impoverito il soggetto. Se invece quest’ultimo dispone di ulteriori redditi tali da non compromettere la sua condizione economica, l’assegno non muta.

Secondo alcuni giudici, rilevano le modalità con cui si è perso il lavoro: per cui le dimissioni o il licenziamento dovuto a propria colpa non fa venire meno l’importo dell’assegno di mantenimento.

L’obbligato può infine fare istanza di riduzione se decide di diminuire la propria attività lavorativa, passando, ad esempio da un tempo pieno ad un part time.

Il pensionamento è considerato un fatto dal quale può dipendere la richiesta di riduzione del mantenimento.


 
 
 

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