Perdita della responsabilità genitoriale: il giudice competente
- avvocatocapizzano
- 3 lug 2016
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A quale giudice spetta decidere sulle questioni inerenti alla decadenza dalla responsabilità genitoriale (ossia quando il genitore viola o trascura i suoi doveri verso i figli o abusa di questi ultimi [1]) o all’allontanamento di un genitore dalla residenza familiare [2]? I chiarimenti sono contenuti in una recente ordinanza della Cassazione[3].
Secondo la corte la competenza ad adottare i provvedimenti relativi alla potestà genitoriale spetta, in via generale, al Tribunale per i minorenni. Tuttavia, nel caso in cui, al momento della instaurazione del relativo procedimento sia già pendente un giudizio di separazioneo di divorzio o un procedimento per dirimere contrasti dei genitori su questioni di particolare importanza relative ai figli [4], la competenza è del tribunale ordinario. In tale ipotesi, infatti, e fino alla definitiva conclusione del predetto giudizio, le azioni dirette a ottenere provvedimenti che limitano o escludono la responsabilità genitorialerestano devolute al giudice ordinario, ossia a quello del conflitto familiare.
Al riguardo è irrilevante che la iniziativa del Pubblico Ministero sia stata assunta a seguito di una segnalazione pervenuta in data anteriore alla proposizione del ricorso per separazione. Infatti, la pendenza del procedimento limitativo della responsabilità genitoriale è ricollegabile esclusivamente alla proposizione della relativa domanda (ossia con il deposito dell’atto introduttivo nella cancelleria del giudice ritenuto competente).
In particolare il “giudice del conflitto familiare” è il tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, oppure la corte d’appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia stato proposto appello [5].
Diversamente, se la domanda per l’adozione dei provvedimenti sulla potestà da parte del Tribunale per i minorenni è stata proposta prima dell’inizio della causa di separazione o divorzio da parte dei genitori davanti al tribunale civile, resta ferma la competenza dell’Ufficio Minorile, per non vanificare il percorso processuale svolto [6].
Questo orientamento non è però condiviso da tutti i giudici. Esistono anche precedenti difformi secondo cui tali ricorsi devono essere presentati comunque al Tribunale dei minorenni in caso di condotta dei genitori pregiudizievole per il figlio minore: non si può infatti parlare di una “attrazione della competenza” del tribunale ordinario adito per la separazione o per il divorzio poiché tra i due giudizi non vi è alcuna identità delle parti [7].
Ed ancora, secondo la Cassazione [8], instaurato da parte del Pm un giudizio per la decadenza della responsabilità genitoriale nel corso del quale sia stata accertata l’insussistenza di comportamenti pregiudizievoli da parte dei genitori nei confronti del proprio figlio minore, il successivo procedimento introdotto da uno dei genitori e relativo all’affidamento del figlio medesimo, è devoluto alla competenza generale del tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore.
La pendenza del giudizio di separazione personale dei coniugi non giustifica la sospensione del procedimento relativo alla declaratoria di adottabilità, instaurato innanzi al tribunale per i minorenni [9].
[1] Art. 330 cod. civ.
[2] Art. 333 cod. civ.
[3] Cass. ord. 7160/2016 del 12.04.2016.
[4] Art. 316 cod. civ.
[5] Cass. ord. n. 1349/2015 del 26.01.2015.
[6] Trib. Milano, sent. del 18.05.2015.
[7] Cass. ord. n. 21633/2014 del 14.10.2014. Cfr. anche Cass., ord. n. 2833/2015
[8] Cass. ord. n. 15971/2015.
[9] Cass. ord. n. 14842/2015.
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