Separazione: col divorzio le condizioni non si cambiano più
- avvocatocapizzano
- 3 lug 2016
- Tempo di lettura: 3 min
Rivoluzione in materia di separazione e divorzio: dopo l’introduzione della nuova legge sul divorzio breve, il giudice – chiamato a sciogliere definitivamente il matrimonio – non può più mutare le condizioni di separazione fissate solo sei mesi (o, al massimo un anno) prima. È quanto chiarisce il tribunale di Brescia con una recente ordinanza [1].
Il divorzio breve
Come noto, la recente riforma ha mutato i termini di attesta che devono (tutt’ora) sussistere tra la separazione e il divorzio, termini che un tempo erano sempre di 3 anni. Oggi, invece, la coppia separata si può divorziare dopo:
6 mesi, se la separazione è stata consensuale
1 anno, se la separazione è stata giudiziale (ossia senza il consenso reciproco, ma con l’intervento del giudice in una ordinaria causa).
Questo termine decorre, nel caso di:
separazione consensuale, dall’udienza innanzi al Presidente del tribunale che ha confermato l’accordo dei coniugi;
separazione giudiziale, dall’udienza innanzi al Presidente, che si svolge prima della causa, in cui vengono fissate le condizioni provvisorie di separazione in attesa della sentenza definitiva;
separazione in Comune, dalla data di firma dell’accordo di separazione innanzi all’ufficiale di Stato civile;
separazione con negoziazione assistita, dalla data di firma dell’accordo stilato dai rispettivi avvocati delle parti.
Le condizioni di separazione si possono sempre modificare
In materia di famiglia, vige il principio secondo cui i provvedimenti del giudice non sono mai irrevocabili, a differenza di quel che succede, invece, in qualsiasi altro settore del diritto (dove la sentenza, una volta divenuta definitiva, non può essere più ritoccata). Quando sono in gioco i diritti degli ex coniugi e/o dei figli, le sentenze possono essere riviste nel loro contenuto quando cambiano le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda familiare. Ad esempio, se la moglie, che prima ha ottenuto il mantenimento per via del suo stato di disoccupazione, riesce a trovare lavoro, il giudice può revocare l’obbligo dell’ex marito di versare l’assegno mensile. Se il figlio, divenuto maggiorenne, ottiene un reddito stabile, non ha più diritto al mantenimento. E così via.
In virtù di questo principio, si è sempre detto che il giudice del divorzio non è vincolato da quanto deciso, dal suo collega, in sede di separazione: egli potrebbe rivedere quindi gli obblighi economici dei coniugi così come decidere diversamente anche in merito all’affidamento dei figli.
Ciò però aveva un senso quando tra separazione e divorzio dovevano decorrere almeno tre anni. Oggi, invece, le cose sono notevolmente mutate e, dopo sei mesi (o, al massimo, un anno), le condizioni dell’ex marito e dell’ex moglie possono non essersi modificate affatto. Dunque, il giudice ha le mani legate, apparendo del tutto ingiustificata un’eventuale revisione delle condizioni di separazione con la sentenza di divorzio. Infatti, la circostanza che la separazione sia “particolarmente recente” contribuisce a far sì che non ci siano mutamenti tali da giustificare la revisione delle condizioni.
Per rivedere le condizioni economiche decise in sede di separazione, ricorda l’ordinanza in commento, l’assetto emerso durante la separazione, seppur non vincolante, rappresenta un indice di riferimento idoneo a fornire elementi utili per valutare sia il tenore di vita coniugale che le condizioni economiche delle parti.
Tutto può succedere…
In ogni caso, poiché “tutto può succedere”, ben potrebbe succedere che uno dei due coniugi, in un brevissimo tempo dalla separazione, veda mutare le proprie condizioni di reddito: in tal caso, se tali circostanze riusciranno ad essere adeguatamente provate, potranno dar vita, anche in caso di divorzio breve, al mutamento delle condizioni di separazione.
[1] Trib. Brescia, ord. 13.05.2016.
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