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Donne lavoratrici: pari retribuzione a parità di prestazioni

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 4 lug 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

A parità di inquadramento contrattuale e di mansioni svolte, la lavoratrice donna ha diritto ad essere pagata dall’azienda nella stessa misura del collega uomo; il datore di lavoro non ha quindi alcuna autonomia nel determinare differenti compensi per l’attività svolta. È quanto chiarito dal Tribunale di Aosta con una recente sentenza [1].

Riconosciuto il diritto al pari trattamento retributivo senza distinzioni (discriminazioni) di sesso. La sentenza non fa sconti: costituisce un atto oggettivo di discriminazione diretta corrispondere alla lavoratrice donna (nel caso di specie, si trattava di una dirigente) una retribuzione più bassa di quella prevista per prestazioni di valore inferiore. Non rileva sia l’eventuale congruità della retribuzionerispetto alle mansioni svolte, sia la prova dell’intenzione specifica dell’azienda di trattare in modo peggiore la donna lavoratrice rispetto al collega uomo. L’unica cosa che deve prendere in considerazione il giudice è il “peso” della busta paga, che non può essere differente a parità di mansioni.

Si tratta di una sentenza significativa che applica alla lettera il principio di uguaglianza dettato dalla Costituzione [2] e il cosiddetto Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, disconoscendo così ogni diritto al datore di lavoro di operare distinzioni di reddito secondo le proprie valutazioni. Un eventuale trattamento deteriore della donna deve essere giustificato da riscontri oggettivi e verificabili nell’ambito della concreta attività lavorativa svolta, e non può essere invece rimesso all’arbitrio dell’azienda che, pur “a casa propria”, non è sempre libera di fare ciò che vuole.

La vicenda

Nel caso di specie una lavoratrice lamentava, davanti al giudice, di avere subito un trattamento discriminatorio consistente nell’avere percepito di un salario nettamente inferiore non solo a quello degli altri dirigenti, tutti maschi e alcuni dei quali assunti in data successiva alla sua, ma anche inferiore a quello di alcuni quadri e impiegati aziendali. Inoltre, deduceva che il licenziamento le sarebbe stato intimato a coronamento di questa condotta discriminatoria.

Il giudice ha accertato che, dal confronto tra la retribuzione percepita dalla dirigente donna e quella di alcuni quadri ed impiegati, tutti di livello e con mansioni inferiori, emergeva un’oggettiva e illegittima disparità di trattamento, malgrado la dirigente avesse maggiori responsabilità e una tutela inferiore. Perciò ha accolto il ricorso condannando l’azienda.

Pari opportunità e pari stipendio tra uomini e donne

La legge vieta la discriminazione tra uomo e donna anche (e soprattutto) negli ambienti di lavoro, e garantisce la parità di retribuzione. In particolare viene fatto divieto di corrispondere alla donna una retribuzione più bassa di quella prevista per prestazioni attinenti a una qualifica inferiore, riconosciuta a dipendenti di sesso maschile. In tali casi non è necessario acquisire alcuna prova in ordine alla intenzionalità di trattare in modo deteriore la donna lavoratrice, a prescindere da ogni valutazione circa la congruità della retribuzione percepita.

[1] Trib. Aosta, sent. n. 65/2016 del 13.05.2016.

[2] Art. 3 Cost.

[3] D.lgs. 198/2006.


 
 
 

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