Abbandono tetto coniugale: se il marito o la moglie va via di casa
- avvocatocapizzano
- 8 lug 2016
- Tempo di lettura: 5 min
Se il marito o la moglie se ne va via di casa, lasciando il coniuge da solo, commette l’illecito comunemente denominato “abbandono del tetto coniugale”: esso costituisce una “colpa”, perché integra una violazione dei doveri del matrimonio, tra i quali appunto vi è l’obbligo della convivenza e della reciproca assistenza morale e materiale. Dunque non è tanto un discorso solo fisico, di coabitazione sotto lo stesso tetto, quanto anche il fatto che, andando a vivere da un’altra parte, il coniuge non può prendersi cura moralmente ed economicamente dell’altro, contribuendo a quella parte di compiti che il matrimonio comporta in campo sia al marito che alla moglie.
Ecco perché l’abbandono del tetto coniugale costituisce:
un illecito civile, il quale comporta la cosiddetta imputazione dell’addebito, con perdita del diritto all’assegno di mantenimento;
un illecito penale, ossia il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare [1].
Vediamo, dunque, in questa rapida scheda, quando scatta l’abbandono della casa coniugale, quando al contrario è possibile andare a vivere altrove senza il rischio di vedersi imputato l’addebito e quali sono le prove che bisogna fornire per non essere dichiarati responsabili.
La violazione del dovere di coabitazione
Uno dei doveri dei coniugi espressamente previsto dalla legge è quello di coabitare [2]. In caso di allontanamento del coniuge dalla residenza familiare senza una giusta causa si può chiedere, nei suoi confronti, l’addebito.
Anche il mancato accordo sulla fissazione della residenza può giustificare la richiesta di addebito. Il giudice, nel valutare i motivi del disaccordo, tiene sempre presente che la scelta è rimessa alla volontà concordata di entrambi i coniugi e tutela le preminenti esigenze della serenità della famiglia e quelle economiche e professionali di entrambi i coniugi. Il giudice, ad esempio, non può omettere nella sua valutazione le esigenze della moglie relative al suo stato di gravidanza e all’imminente maternità.
L’addebito comporta che:
chi viene dichiarato responsabile del comportamento contestato (ossia gli viene addebitata la rottura del matrimonio) non può più chiedere l’assegno di mantenimento se economicamente più debole (resta il diritto a ricevere gli alimenti in caso di situazione di grave indigenza);
non ha diritto di successione in caso di premorte dell’altro coniuge prima del divorzio.
Contrariamente a quello che si crede, il pagamento del mantenimento non è una sanzione, ma una misura di solidarietà che deriva dal matrimonio e dall’obbligo, anche a scioglimento del legame, di fare in modo che l’ex non abbia a soffrire un tenore di vita inferiore rispetto a quello di cui godeva durante la convivenza. Questo significa che chi subisce l’addebito non è tenuto a versare il mantenimento all’ex se questi ha risorse economiche non inferiori.
Quando è possibile l’allontanamento dal tetto coniugale
La legge consente l’allontanamento dalla casa in presenza di:
una giusta causa determinata da avvenimenti o comportamenti di altri (dell’altro coniuge o di suoi familiari) incompatibili con il protrarsi della convivenza (ad esempio, violenze commesse da uno dei coniugi ai danni dell’altro);
quando il legame tra i coniugi è ormai definitivamente venuto meno, per cui l’abbandono del tetto non è la causa della separazione, ma piuttosto la conseguenza di una rottura già verificatasi. In pratica è il caso in cui ci sia una crisi matrimoniale già in atto che non consente la prosecuzione della vita in comune;
se sia già stata depositata in tribunale una domanda diseparazione, divorzio o annullamento del matrimonio.
Non è possibile, infatti, obbligare i coniugi a mantenere una convivenza non più gradita: il disimpegno da una convivenza intollerabile costituisce un diritto costituzionalmente garantito.
Spetta al coniuge che si è allontanato dalla residenza familiare provare che sussiste una giusta causa. Il coniuge rimasto può chiedere al giudice che dichiari, in un autonomo giudizio di accertamento, che l’altro ha abbandonato il domicilio coniugale senza giusta causa.
Ad esempio la giurisprudenza ritiene che l’allontanamento sia motivato da una giusta causa nei seguenti casi:
– frequenti litigi domestici tra un coniuge e la suocera convivente, situazione accettata dall’altro coniuge, che ha però portato nel tempo a un conseguente e progressivo deterioramento dei rapporti sessuali tra i coniugi;
– accesa conflittualità tra i coniugi suscettibile di arrecare danni psichici ai figli.
Se colui che si allontana da casa dimostra che la causa di ciò è stato il venir meno dell’unione familiare, ma l’altro coniuge riesce a provare che, ancor prima dell’allontanamento dal tetto, questi aveva commesso un tradimento, per quest’ultimo scatta comunque l’addebito [3].
Che fare se i coniugi hanno deciso di separarsi?
I coniugi che abbiano deciso di prendersi semplicemente una “pausa di riflessione” faranno meglio a firmare un documento in cui si danno atto della reciproca volontà di sospendere la coabitazione, autorizzandosi a vivere lontani. In tal caso, il documento impedirà che l’uno dei due possa chiedere l’addebito nei confronti dell’altro.
Se invece è già stato depositato l’atto di ricorso in tribunale o recapitata la lettera dell’avvocato di controparte per la richiesta di una collaborazione ai fini di una separazione giudiziale, la “liberatoria” suddetta non risulta necessaria essendo già presente altra documentazione che comprova il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Non c’è abbandono del tetto coniugale se la moglie abita in una parte autonoma e diversa dello stesso immobile, interamente destinato a casa coniugale e accatastato come un unico immobile. Questo comportamento non integra, infatti, la volontà del coniuge di interrompere la convivenza.
L’abbandono della casa coniugale può integrare un reato?
Se il coniuge che va via di casa fa cessare all’altro i mezzi di sostentamento, privandolo ad esempio, in quanto disoccupato, dei redditi necessari per mantenere sé, i figli e l’immobile, commette anche un reato: quello di violazione degli obblighi familiari [1].
Un fax simile di accordo
Ecco un possibile modello con l’accordo che i coniugi possono convenire per concordare l’abbandono, da parte di uno dei due, della casa coniugale.
I sottoscritti sigg.ri
Tizia, n. a … il … e res. in …, via …, c.f. …;
Tizio, n. a … il … e res. in …, via …, c.f. …;
Premesso che:
tra le parti è stato contratto matrimonio in data …;
che le parti optavano per il regime di (separazione/comunione) dei beni;
che le parti hanno fissato, come casa coniugale, l’immobile sito in …, di proprietà … (o in comunione) ;
che le parti hanno acquistato beni mobili per l’arredo della casa e che tali mobili si trovano ora all’interno del tetto coniugale;
che è intenzione delle parti concordare un regime transitorio di separazione di fatto, in attesa di formalizzare la separazione di diritto innanzi all’autorità giudiziaria o presso l’Ufficiale di Stato civile o mediante un percorso di negoziazione assistita dai rispettivi avvocati, secondo quanto le stesse vorranno determinare in seguito;
che è intenzione delle parti, con il presente atto, regolare i rispettivi rapporti personali e patrimoniali in attesa della definitiva regolamentazione.
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
– le parti si liberano reciprocamente dall’obbligo della convivenza e dell’assistenza morale; in conseguenza di ciò, Tizia autorizza Tizio a lasciare la casa coniugale senza che da ciò possa derivarne alcuna imputazione di addebito;
– quanto ai beni mobili presenti nell’immobile che, sino ad oggi, è stato adibito a casa coniugale ed acquistati successivamente al matrimonio da entrambi i coniugi, essi continueranno a rimanere presso l’immobile ex casa coniugale, ad uso esclusivo di Tizia;
– il presente accordo impedisce che Tizia possa chiedere l’addebito nei confronti di Tizio per l’abbandono del tetto coniugale, trattandosi di decisione presa congiuntamente.
La presente non costituisce rinuncia, da parte di entrambi i coniugi, alle richieste – in particolare con riferimento all’assegno di mantenimento o all’assegnazione della casa coniugale – che potranno essere fatte valere in sede di separazione, sia che essa avvenga in modo consensuale che giudiziale.
Luogo, data, firme
[1] Art. 570 cod. pen.
[2] Art. 144 cod. civ.
[3] C. App. Roma, sent. n. 4013/16.
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