Escort: da oggi pagheranno le tasse
- avvocatocapizzano
- 8 lug 2016
- Tempo di lettura: 3 min
Da oggi anche le escort dovranno pagare le tasse senza potersi più giustificare dicendo che l’attività da esse praticata non è presente tra i codici delle dichiarazioni dei redditi prestabiliti dall’Agenzia delle Entrate: la fonte primaria dell’obbligo al pagamento delle tasse è la normativa dell’Unione Europa che inquadra i servizi delle prostitute come “prestazione di servizi retribuita” e, pertanto, non c’è modo di scappare dagli obblighi tributari. È anche questa, del resto, l’interpretazione già fornita dalla Corte di giustizia UE. Risultato: le escort devono pagare , come tutti i contribuenti, le tasse e, segnatamente, l’IVA e l’Irpef che, per forza di cosa, dovranno addebitare al cliente al momento del pagamento. Ma procediamo con ordine.
La prostituzione è legale?
In Italia la prostituzione non è regolamentata da alcuna legge. Dal punto di vista civilistico il contratto concluso con la escort è nullo perché l’oggetto (la prestazione sessuale dietro pagamento di denaro) è considerato contrario al buon costume e, quindi, illecito.
Questo però non vuol dire che il meretricio sia vietato o costituisca un reato. Tutt’altro: l’attività della escort, dal punto di vista penale, è pienamente lecita e nessuna volante della polizia potrà mai fermare una lucciola sulla pubblica via (salvo che il vestiario di questa possa costituire un offesa la pudore), così come non commette reato colui che venga trovato a consumare un rapporto a pagamento.
Ma allora cosa vuol dire che, da un punto di vista civilistico, il contratto è nullo? Semplicemente che, quand’anche le parti si accordino (oralmente o per iscritto) e l’uno esegua la propria prestazione (il denaro o il sesso) e l’altro però si rifiuti di effettuare la controprestazione che gli compete, il primo non potrà andare dal giudice a chiedere tutela e risarcimenti di sorta. Tutto qua. Per il resto, ben venga anche l’attività di chi concede alla escort una camera in affitto purché dietro il contratto di locazione non si nasconda unosfruttamento della prostituzione (così avverrebbe, ad esempio, se il padrone di casa esigesse un canone di locazione molto più alto dei prezzi di mercato, nascondendo così, dietro al sovrapprezzo, il proprio utile sui guadagni della squillo).
La escort deve pagare le tasse
Sebbene non se ne senta spesso parlare, anche le escort non sfuggono ai controlli fiscali dell’Agenzia delle Entrate. Anzi, il fisco può procedere alle indagini bancarie sul conto della prostituta, dal quale risulti l’esistenza di denaro depositato, senza che però sia mai stata depositata una dichiarazione dei redditi. Un accertamento di tale tipo – sostiene la sentenza in commento – è certamente valido nonostante le Entrate non abbiamo mai chiarito la posizione delle escort nei confronti dell’erario, quali debbano essere i codici, quali gli adempimenti e le scadenze. Insomma, non conta il fatto che lo Stato faccia finta che il fenomeno prostituzione non esista: “Pecunia non olet” (il denaro non puzza) disse Vespasiano al figlio che lo accusava di aver messo una tassa sull’urina raccolta nelle latrine gestite dai privati (appunto chiamati “vespasiani”), tassazione dalla quale provenivano cospicue entrate per l’erario. Dall’urina veniva ricavata l’ammoniaca necessaria alla concia delle pelli. E quindi anche le Escort devono pagare, nonostante l’immoralità della loro prestazione.
La prostituzione – si legge in sentenza – può essere inquadrata come “prestazione di servizi retribuita”. Anzi, il carattere di abitualità consente comunque d’inquadrare l’attività nell’ampia previsione contenuta nel decreto sulle imposte sui redditi [2] il quale dispone: “Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte”.
Secondo la Corte Ue la prostituzione deve essere ritenuta una prestazione di servizi retribuita a meno che non risulti attività puramente marginale.
Insomma, nessuna sorpresa se da oggi, al termine di una prestazione sessuale a pagamento, ci si sentirà dire: “Fattura o scontrino?”.
La vicenda
Una donna dell’est subiva accertamento bancario, essendo risultate incompatibili le somme depositate sul conto con l’attività dichiarata di addetta alle pulizie. La giovane ammetteva di svolgere l’attività di escort e di guadagnare circa 36 mila euro l’anno. A incastrare la ragazza era stato il diario degli appuntamenti con i clienti, ritrovato dai verificatori a casa sua, che dimostrava trattarsi di attività ben organizzata.
[1] CTP Savona, sent. n. 389/16 del 21.06.2016.
[2] Secondo periodo dell’articolo 3, comma 1, del Dpr 633/72.
Post recenti
Mostra tuttiCon la sentenza n. 11364 dello scorso 6 aprile, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha cassato la sentenza di condanna...
Con l'ordinanza n. 10776 depositata lo scorso 17 aprile, la I sezione civile della Corte di Cassazione, ha cassato la decisione presa...
Con l'ordinanza n. 13409 depositata il 17 maggio, la I sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla...
Comments