Casa in prestito dai genitori: meglio un comodato scritto
- avvocatocapizzano
- 10 lug 2016
- Tempo di lettura: 2 min

L’assegnazione della casa coniugale alla moglie – prevista nell’ipotesi di separazione dei coniugi con figli assegnati alla donna – vale non solo quando l’immobile sia di proprietà del marito, ma anche quando sia stato prestato a quest’ultimo dai relativi genitori: è il caso del cosiddetto comodato.
Facciamo un esempio per comprendere meglio il problema che potrebbe porsi. Mario, genitore di Francesco, presta a quest’ultimo, che si è appena sposato, un appartamento affinché vi vada a vivere con la moglie Giovanna. Francesco e Giovanna hanno un figlio, ma si separano. Il giudice stabilisce che i figli, in affidamento condiviso, vadano tuttavia a vivere con Giovanna. Così decide di assegnare la casa coniugale alla donna, affinché la prole non abbia a soffrire il cambiamento dell’habitat domestico. Questa ipotesi, che è ormai classica nel caso di immobile di proprietà del marito, vale anche nel caso di specie, ossia di immobile ottenuto in comodato dai genitori del marito. Quindi, Mario, genitore di Francesco, nonostante la separazione del figlio da Giovanna, non potrà più tornare nel possesso del proprio immobile, almeno finché il nipotino non diventi indipendente dal punto di vista economico o vada a vivere altrove.
Le norme sul comodato, infatti, stabiliscono che, se al prestito della casa non viene dato un termine (cosiddetto comodato non precario [1]) e l’immobile, nelle intenzioni delle parti, deve servire a soddisfare le esigenze abitative della neo costituita famiglia, non è possibile ottenere indietro la restituzione del bene se non in presenza di un urgente e imprevisto bisogno. Che, ovviamente, andrà dimostrato. Diversamente, la casa di proprietà dei genitori del marito, e a quest’ultimo prestata perché vi vada a vivere con la moglie, viene assegnata alla donna qualora la coppia, che abbia avuto figli, si separi e il giudice affidi la prole a quest’ultima. È quanto stabilisce la giurisprudenza in modo ormai pacifico e, da ultimo, il Tribunale di Palermo [2].
Come risolvere il problema? L’unico modo è stabilire, per iscritto, che il comodato ha un termine di scadenza (cosiddetto comodato precario). Si pensi al caso in cui i genitori stabiliscono che il prestito della casa al figlio si intende solo per i primi cinque anni o finché questi non abbia acquistato una propria casa, in corso di trattativa. In tal caso, il contratto di comodato si scioglie automaticamente al momento della separazione della coppia e la moglie non potrà più rivendicare l’assegnazione della casa coniugale. Infatti, le norme sul comodato precario stabiliscono l’obbligo per il comodatario di restituzione del bene a semplice richiesta del proprietario (cosiddetto comodante) [3].
A riprova di quanto sopra, nella sentenza in commento si legge che: in tema di comodato, il provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni, emesso nel giudizio di separazione, non modifica la natura ed il contenuto del titolo di godimento sull’immobile. Pertanto, anche se il matrimonio fallisce, non può essere chiesta la restituzione dell’immobile in quanto il bene è stato concesso in comodato per soddisfare le esigenze familiari.
[2] Trib. Palermo, sent. n. 1972/2016.
[1 - 3] Artt. 1803 - 1810 cod. civ.
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