Separazione: se c’è il mantenimento non si va in Comune
- avvocatocapizzano
- 11 lug 2016
- Tempo di lettura: 3 min

Non ci si può separare o divorziare in Comune, davanti al Sindaco o all’ufficiale di Stato civile, se marito e moglie, nell’ambito degli accordi raggiunti, hanno previsto il pagamento di un assegno mensile dimantenimento a favore di uno dei due. Questo perché la legge che regola la procedura di separazione o divorzio in modalità “fai da te”, senza cioè avvocati e giudici ma solo alla presenza dell’autorità amministrativa, esclude che ad essa si possa accedere se sono previstitrasferimenti patrimoniali; e di certo il mantenimento determina un accrescimento del reddito di uno dei coniugi e un impoverimento dell’altro, concretizzando appunto uno di quei “trasferimenti patrimoniali” indicati dalla legge. Un’altra ipotesi di “trasferimento patrimoniale” potrebbe essere anche la cessione della casa o dell’automobile.
È questa la sintesi di una recente sentenza del Tar Lazio [1] che ha annullato una circolare del ministero dell’Interno [2] la quale aveva dato una interpretazione completamente opposta. Ripercorriamo a ritroso l’iter di questa interpretazione che ha creato, sin dalla sua origine diversi problemi:
il decreto legge sulla riforma del diritto di famiglia e del processo [3]ha stabilito che marito e moglie possono separarsi o divorziare anche in Comune, innanzi al Sindaco o all’ufficiale di Stato civile (leggi: “Separazione e divorzio in Comune: come si fa”), ma ciò a condizione che: 1) si tratti di una separazione o un divorzio consensuale, senza contestazioni tra la coppia (contestazioni che, per ovvie circostanze, possono essere decise solo da un giudice); 2) la coppia non abbia avuto figli e che questi siano ancora minori o non autosufficienti dal punto di vista economico; 3) gli accordi dei coniugi non prevedano “trasferimenti patrimoniali”;
nell’interpretare cosa si dovesse intendere per trasferimenti patrimoniali, inizialmente il ministero aveva detto che, in essi, dovevano considerarsi compresi anche gli accordi sul mantenimento. Per cui, se la coppia, nel separarsi o divorziare, avesse previsto l’obbligo di pagamento di un assegno mensile a titolo di mantenimento, non poteva più ricorrere alla procedura in Comune, ma poteva dirsi addio o ricorrendo alla classica via in Tribunale oppure mediante la nuova forma della negoziazione assistita con gli avvocati;
successivamente, nell’ottica di non limitare eccessivamente il ricorso alla predetta procedura semplificata in Comune, il ministero dell’Interno aveva riscritto il proprio parere, fornendo poi un’interpretazione più estensiva e precisando che i coniugi avrebbero potuto far ricorso alla procedura in Comune anche in caso di previsione di un assegno di mantenimento [2];
ora giunge la sentenza del Tar Lazio che, come detto, annulla quest’ultima circolare ministeriale, ripristinando il dato formale della legge. Risultato: non ci si può separare o divorziare davanti all’ufficiale di Stato civile del Comune se, tra i patti previsti da marito e moglie, è previsto che l’uno dei due versi il mantenimento all’altro, sia nel caso di un versamento in unica soluzione sia che avvenga con assegno mensile.
Questa soluzione – dicono i giudici amministrativi – è conforme allo spirito della legge, la quale consente una procedura “fai da te”, in Comune, senza avvocati né giudici, a condizione che non vi siano scelte “essenziali” da prendere, come appunto la determinazione di un mantenimento, scelte che potrebbero danneggiare i soggetti deboli (i quali potrebbero rinunciare a una parte dell’importo che, altrimenti, un giudice avrebbe loro riconosciuto). Anche la scelta di chiudere ad accordi patrimoniali è tesa a garantire la parte debole, che sarebbe penalizzata in virtù di una procedura estremamente accelerata e semplificata, nella quale è prevista la presenza solo eventuale e non obbligatoria di un avvocato. La norma attribuisce insomma all’ufficiale di Stato civile un ruolo da semplice certificatore dell’accordo tra le parti.
Cosa fare se c’è il mantenimento?
Come dovrà comportarsi, allora, la coppia che voglia sì separarsi o divorziare consensualmente, ma senza rinunciare alla previsione di un assegno di mantenimento? Molto facile:
o ci si può far scrivere l’atto di separazione o divorzio dagli avvocati e firmarlo in loro presenza, avendo poi lo stesso valore di una sentenza del giudice, ed evitando la trafila di un procedimento in tribunale;
oppure si può andare per la via tradizionale, separandosi o divorziando davanti al Presidente del Tribunale, procedura che, comunque, non comporta né particolari oneri economici (almeno se rapportati a una ordinaria causa), né di tempo (il tutto si risolve infatti in un’unica udienza che, peraltro, dura pochissimi minuti e serve solo per confermare oralmente quanto scritto nel ricorso).
[1] Tar Lazio, sent. n. 7813/2016 del 7.07.2016.
[2] Min. Interno circolare n. 6/2015.
[3] Dl n. 132/2014.
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