Mantenimento ai figli, cambia la legge: indagini sui redditi
- avvocatocapizzano
- 13 lug 2016
- Tempo di lettura: 3 min

Importanti novità per il diritto di famiglia dalla legge europea 2015-2016, in vigore dal 23 luglio 2016: da oggi, chi non paga gli alimenti ai figli sarà oggetto di controllo anche da parte del Ministero della Giustizia, Dipartimento per la Giustizia Minorile, che potrà accedere alle banche dati del fisco e della pubblica amministrazione per scovare le fonti di reddito del soggetto obbligato al versamento degli importi periodici e verificare che lo stesso non stia occultando eventuali proventi agli obblighi di assistenza familiare. I risultati di tali indagini, effettuate dietro preventiva autorizzazione del giudice, saranno trasmessi immediatamente all’ufficiale giudiziario che procederà con il relativo pignoramento.
È questo il testo appena approvato dal parlamento in attuazione degli obblighi comunitari del nostro Paese con l’UE che, in un certo senso, replica i principi stabiliti dal codice di procedura civile in materia diricerca telematica dei beni del debitore anche alle cause di separazione e divorzio.
La nuova norma recita nel seguente modo:
Disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale. Accesso e utilizzo delle informazioni da parte dell’autorità centrale
Il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, designato quale autorità centrale a norma dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, dell’articolo 53 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, e dell’articolo 4 della Convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007, nello svolgimento dei suoi compiti si avvale dei servizi minorili dell’Amministrazione della giustizia. Può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti. Può accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute nelle banche dati in uso nell’ambito dell’esercizio delle loro attività istituzionali. Resta ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno, prevista dall’articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Le informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati di cui al comma 1 sono trasmesse all’ufficiale giudiziario previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 492‐bis del codice di procedura civile.
Cosa cambia da oggi?
Dal punto di vista pratico, alle calcagna del genitore inadempiente agli obblighi di assistenza familiare non ci sarà solo l’ex coniuge con le consuete armi sino ad oggi adottate – querela, decreto ingiuntivo, azione civile, accertamento dei dati reddituali tramite la polizia tributaria, ecc. – ma anche il Dipartimento della giustizia minorile. Diventa così più facile ottenere l’adempimento delle obbligazioni alimentari in favori di familiari. Il ministero della Giustizia può infatti accedere alle informazioni sulla situazione economica degli obbligati contenute in tutte le banche dati pubbliche (tranne il Ced del Viminale sulla pubblica sicurezza). I dati verranno così trasmessi all’ufficiale giudiziario che procede in via esecutiva per riscuotere i crediti alimentari.
Il Ministero della Giustizia risulta così titolato ad agire contro il genitore obbligato perché il dipartimento per la giustizia minorile del Ministero è “autorità centrale” per la cooperazione prevista da atti europei e internazionali relativi all’adempimento di obblighi alimentari.
Gratuito patrocinio più ampio
Tra le novità vi è anche l’estensione dell’accesso al gratuito patrocinio, per le controversie transfrontaliere nell’ambito dell’Unione europea, anche ai procedimenti per l’esecuzione di obbligazioni alimentari. È riconosciuto il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori. Le istanze per accedere al beneficio, presentate attraverso il dipartimento per la Giustizia minorile di via Arenula, dovranno essere rivolte al Consiglio dell’Ordine degli avvocati del luogo nel quale l’obbligo alimentare deve essere eseguito.
Permesso di soggiorno per minori stranieri
Viene infine prevista la possibilità di un apposito permesso di soggiorno individuale per minori stranieri: al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante, viene rilasciato “un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età” ovvero “un permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo. Il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà dunque essere iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori, come è nell’attuale formulazione della norma”.
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