Matrimonio senza rapporti sessuali: divorzio senza separazione
- avvocatocapizzano
- 13 lug 2016
- Tempo di lettura: 5 min
Si dice “matrimonio non consumato” e si intende un matrimonio senza che i coniugi abbiano mai avuto rapporti sessuali, finanche durante la “mitologica” prima notte di nozze: questo è uno dei pochissimi casi (insieme a quello in cui uno dei due coniugi abbia subìto una rettifica del sesso) in cui marito e moglie possono divorziare senza bisogno di separarsi prima. Insomma, un divorzio – se vogliamo – “per direttissima”, che evita tante lungaggini e scartoffie. Ma come si procede? Come è possibile il divorzio diretto per mancata consumazione del matrimonio? Lo spieghiamo in questa rapida guida.
Ciascuno dei due coniugi – quindi, sia il marito che la moglie – può rivolgersi al giudice e chiedere il divorzio quando il matrimonio non sia stato consumato, ossia quando tra i coniugi non siano mai intervenuti rapporti sessuali. La sentenza del giudice scioglie definitivamente, e in un unico atto, gli “effetti civili del matrimonio”: questa locuzione sta a significare che, per la legge italiana, il matrimonio non esiste più e non produce più effetti. Il matrimonio resta però sempre in piedi per la Chiesa cattolica (sempre che si tratti di matrimonio concordatario, ossia celebrato in chiesa); la Chiesa cattolica può riconoscere anch’essa la cancellazione del matrimonio solo se uno dei suoi tribunali (cosiddetti “tribunali ecclesiastici o Sacra Rota) dichiarino l’annullamento del matrimonio (il che può avvenire per cause specifiche, come ad esempio il vizio del consenso – ossia un matrimonio non pienamente voluto – o se uno dei due coniugi manteneva l’intenzione, non espressa, di non volere figli).
Divorzio per matrimonio non consumato
Il divorzio per “matrimonio non consumato”, ossia senza che marito e moglie abbiano fatto sesso, è una particolare ipotesi di scioglimento diretto, senza cioè la necessità di una preventiva separazione e senza necessità di aspettare il decorso di alcun termine.
Sappiamo infatti che, di norma, per poter divorziare, i coniugi devono prima separarsi e attendere:
6 mesi: se si è trattato di separazione consensuale, ossia senza la causa e le reciproche contestazioni (il che, in assenza di figli e di previsione di assegno di mantenimento, può avvenire anche in Comune o, eventualmente, con la negoziazione assistita degli avvocati; in alternativa resta sempre l’udienza innanzi al Presidente del Tribunale);
1 anno: se si è trattato di una separazione giudiziale, ossia in causa con le opposte richieste, testimoni, ecc. Il termine però inizia a decorrere dalla prima udienza davanti al Presidente e non dalla fine della causa di separazione.
I coniugi possono chiedere il divorzio senza limiti di tempo [1].
Cosa si intende per matrimonio non consumato?
La mancata consumazione del matrimonio è la mancanza di rapporti sessuali tra i coniugi, a prescindere dalle ragioni che l’abbiano determinata: siano esse, quindi, di natura fisica (malattie o disfunzioni), emotiva (problematiche psicologiche) o volontarie (assenza di attrazione, ecc.) [2].
Il mantenimento in caso di divorzio per mancata consumazione
Attenzione: al contrario dell’annullamento del matrimonio, la mancata consumazione del matrimonio non comporta l’invalidità dello stesso, ma solo il suo scioglimento; la differenza è fondamentale perché se nel primo caso (annullamento del matrimonio) non è possibile richiede un assegno di mantenimento, nel secondo caso (divorzio per mancata consumazione), qualora uno dei due coniugi guadagni molto meno rispetto all’altro e, quindi, si ponga in una condizione di maggiore debolezza economica, il giudice può attribuire un assegno periodico di mantenimento [3].
C’è bisogno dell’accordo tra i coniugi?
Per ottenere il divorzio per mancata consumazione del matrimonio i coniugi non devono necessariamente essere d’accordo e dichiarare tale circostanza davanti al giudice. L’assenza di rapporti sessuali, infatti, potrebbe essere lamentata anche dal marito o dalla moglie soltanto, in contestazione con l’altro coniuge che affermi il contrario. Chi chiede il divorzio per mancata consumazione del matrimonio, però, dovrà dimostrare quanto da questi affermato; il che – come evidente – in determinati casi è tutt’altro che facile, trattandosi di eventi che non avvengono in presenza di testimoni. Nel processo civile, infatti, le parti in causa non possono testimoniare a favore di sé stesse, ma devono sempre chiedere a soggetti terzi di confermare i fatti.
Le prove: la verginità della moglie
La prova migliore per dimostrare che il matrimonio non è stato consumato e, quindi, ottenere l’immediato divorzio senza separazione è certamente quella della verginità della moglie: in tal caso, la donna viene sottoposta a un controllo da un medico ginecologo delegato dal giudice che verifica la mancanza di precedenti rapporti sessuali. Ma di questi tempi è un’ipotesi assai improbabile e la donna potrebbe aver perso la verginità prima delle nozze anche con un uomo diverso.
Le prove: l’impotenza dell’uomo
Un’altra prova decisiva è quella di un certificato medico che dimostri l’incapacità del marito ad avere rapporti sessuali; in gergo tecnico si dice “impotenza coeundi”, ossia l’impotenza alla penetrazione. Si differenzia dalla cosiddetta “impotenza generandi” che è quella invece che, pur consentendo la penetrazione, non consente tuttavia di avere figli.
Le altre prove per dimostrare l’illibatezza
Fuori dai predetti mezzi di prova, la parte che chiede il divorzio può dimostrare la mancata consumazione dello stesso con ogni altro mezzo, anche per presunzioni (volgarmente detti “indizi”) che siano gravi precisi e concordanti. È, infatti, necessaria una valutazione rigorosa degli elementi probatori offerti.
Come detto, è assai improbabile che il tentativo di un rapporto naufragato sia avvenuto in presenza di testimoni, per cui è impossibile valersi di un “testimone oculare” (in gergo tecnico viene detto “testimone diretto”). È possibile, però, in determinati casi il “testimone indiretto” (o de relato), ossia quello che riferisce non già ciò che ha visto, ma ciò che ha sentito dire; tuttavia tali dichiarazioni possono costituire prove solo se suffragate da ulteriori elementi che ne avvalorino il contenuto.
Che succede se c’è l’accordo di entrambi i coniugi?
La giurisprudenza ritiene che l’accordo di entrambi i coniugi non sia sufficiente per ottenere il divorzio, onde evitare comportamenti fraudolenti, volti solo a rendere più veloce la procedura di addio. Pertanto, la testimonianza concorde di entrambi i coniugi deve essere sostenuta dai documenti acquisiti agli atti [4]. La dichiarazione congiunta delle parti e la documentazione medica sono considerati come indici probatori di riferimento, potendo essere utili le informazioni acquisibili diversamente (ad es.: prova testimoniale).
La lontananza può essere una prova?
Una valida prova a dimostrazione della mancata consumazione potrebbe essere la lontananza tra i coniugi che potrebbero non aver mai convissuto sotto lo stesso tetto dalle nozze [5]. Secondo alcuni giudici, però, la semplice mancata coabitazione è solo un indizio della mancata consumazione del matrimonio [6].
[1] Trib. Napoli sent. del 28.04.1998.
[2] Trib. S.M. Capua Vetere sent. del 15.04.1999, Trib. Napoli sent. del 28.04.1998, Trib. Napoli 16.05.1984.
[3] Cass. sent. n. 2721/2009, n. 9442/1998.
[4] C. App. Genova sent. 15.03.2003, Trib. Modena sent. del 27.02.2004.
[5] Trib. Palermo sent. del 8.05.1996, Trib. Modena sent. del 5.04.1973
[6] Trib. Napoli sent. del 2.05.1997.
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