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Convivenza di fatto: l’assegno di mantenimento non è deducibile

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 14 lug 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Nel caso di convivenza di fatto interrotta, l’assegno di mantenimento che ne deriva non è un costo deducibile, come invece accade per le separazioni (o per le unioni civili che sono equiparate a tali effetti al matrimonio). Vediamo i dettagli.

Convivenza di fatto: effetti fiscali meno rilevanti delle unioni civili

La legge Cirinnà che ha regolato le unioni civili ha anche trattato – più marginalmente – le convivenze di fatto. Per queste fattispecie però gli effetti fiscali sono molto più limitati rispetto alle unioni civili.

Tra le previsioni di legge dedicate alle convivenze di fatto, ad esempio, non è prevista la possibilità di dedurre dalle tasse l’erogazione dell’assegno di mantenimento.

Il decreto stabilisce che “in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento“[1]. Tuttavia l’articolo del TUIR che si riferisce all’assegno di mantenimento [2], non è applicabile a questo caso. Esso difatti si riferisce alle seguenti ipotesi:

  • separazione o divorzio

  • assegni alimentari corrisposti a

  • il coniuge;

  • i figli;

  • i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimo, anche naturali; gli adottanti;

  • i generi e le nuore;

  • il suocero e la suocera;

  • i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali [3].

Come si legge all’interno di tali figure non è possibile ricondurre la figura del convivente di fatto.

Convivenza di fatto: L’assegno di mantenimento non si deduce e non fa reddito

Come detto, dunque l’assegno di mantenimento corrispondente alla condizione di interruzione di una convivenza di fatto non è deducibile da chi lo eroga.

Per le medesime ragioni l’assegno non fa reddito per chi lo riceve, dunque l’assegno è esentasse, perchè non costituisce reddito assimilabile a quello di lavoro dipendente, come invece accade in caso di separazione legale da matrimonio o da divorzio [4].

[1] L. 76/2016 del 20.05.2016, art. 65.

[2] TUIR, art. 10.

[3] Art 433 cod.civ.

[4] TUIR, art. 50.


 
 
 

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