Assegni al nucleo familiare: quando e in che misura spettano
- avvocatocapizzano
- 18 lug 2016
- Tempo di lettura: 4 min
Ho un contratto a tempo indeterminato a tempo parziale orizzontale dal lunedì al venerdì 6 ore al giorno 30 ore settimanali. In base alla normativa vigente, ho diritto alla misura piena 26/26 dell’assegno nucleo familiare se durante il mese si verificano assenze retribuite o indennizzate come infortunio, malattia, ferie, permessi Legge 104/92, ecc…?
L’assegno al nucleo familiare costituisce un sostegno per le famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da più persone e che abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla legge.
L’assegno spetta ai lavoratori dipendenti, ai lavoratori dipendenti agricoli, ai lavoratori domestici, ai lavoratori iscritti alla gestione separata, ai titolari di pensioni (a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti, fondi speciali ed Enpals), ai titolari di prestazioni previdenziali ed ai lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.
L’importo dell’assegno è calcolato secondo la tipologia del nucleo familiare, il numero dei componenti il nucleo familiare e il reddito complessivo del nucleo stesso, con previsione di importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (esempio: nuclei monoparentali o con componenti inabili).
L’importo dell’assegno [1] è pubblicato annualmente dall’Inps in tabelle di validità dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno seguente. Tuttavia, non per tutti i lavoratori l’importo mensile degli assegni familiari spettante in busta paga è esattamente quello indicato nelle tabelle Inps.
Ad alcuni lavoratori spetta infatti un importo inferiore calcolato sulla base di un numero di assegni giornalieri moltiplicato per le giornate di effettivo lavoro prestato. Ad esempio, nel part- time, gli assegni familiari spettano in misura piena solo se il lavoratore supera un determinato numero di ore settimanali, così come per coloro che sono a tempo pieno spetta al superamento di un determinato numero di ore mensili. Particolarità sono previste poi nel settore agricolo e nel lavoro domestico.
Con particolare riferimento al rapporto di lavoro a tempo parziale, gli ANF spettano in misura piena in caso di almeno 24 ore di lavoro settimanali. Per tale categoria di lavoratori (che rivestano la qualifica di impiegato o operaio) è quindi necessario considerare, ai fini del calcolo della misura di ANF spettante, l’orario settimanale: se questo è di almeno 24 ore, l’assegno per il nucleo familiare spetta in misura intera.
Basterà quindi, ai fini del loro calcolo, verificare l’importo spettante nelle tabelle ANF pubblicate dall’Inps.
Le 24 ore settimanali sono raggiungibili anche cumulando più rapporti di lavoro a tempo parziale.
Se il numero delle ore lavorate è inferiore alle 24 ore settimanali (si pensi ad esempio ad un part-time di 18 ore), spetteranno tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse.
L’assegno per il nucleo familiare decorre e spetta per i periodi di lavoro effettivamente prestato, ma anche in caso di assenze da lavoro tutelate dalla legge per le quali spetta la retribuzione. Si tratta, ad esempio, delle ipotesi in cui il lavoratore si assenti per ferie, infortunio, malattia, gravidanza, cassa integrazione guadagni, congedo matrimoniale, festività ed ex festività soppresse, aspettativa per funzioni pubbliche elettive, cariche sindacali, permessi per dirigenti di rappresentanze sindacali e per lavoratori eletti a cariche pubbliche, permessi legge 104, riposi per allattamento, congedo matrimoniale, cure termali.
In tutti questi casi e comunque nelle ipotesi in cui l’assenza è comunque retribuita, il conteggio delle ore di lavoro settimanale ai fini del riconoscimento del diritto alla misura piena degli ANF non deve tenere conto delle ore di assenza retribuita, in quanto ciò che si deve a tal fine considerare è il periodo contrattuale del lavoratore e cioè se il contratto o i contratti di lavoro in essere tra azienda e dipendente consentono il superamento delle 104 o 130 ore mensili (per i lavoratori a tempo pieno) o le 24 ore settimanali (per i lavoratori in regime di part-time).
Non contano quindi le assenze nelle ipotesi predette, trattandosi peraltro di situazioni che danno diritto alla retribuzione: sarebbe infatti un controsenso riconoscere la retribuzione con riguardo a tali ipotesi di assenza dal lavoro e non riconoscerle come ore valide ai fini del calcolo degli ANF.
Conseguentemente, al lavoratore in regime di part-time che ha un contratto di almeno 24 ore settimanali, pur se assente per uno dei motivi appena elencati, spetta comunque l’assegno per il nucleo familiare mensile in misura piena.
In particolare appare opportuno precisare, con riferimento alle ipotesi più frequenti di assenza retribuita, quanto segue:
– assegni nucleo familiare in caso di ferie e festività: l’assegno per il nucleo familiare spetta per i periodi di ferie e per le festività nazionali e gli altri giorni festivi, escluse le domeniche, previsti dalla legge, nonché per le giornate festive soppresse [2], per le quali, anche se non lavorate, venga corrisposta la retribuzione;
– assegni nucleo familiare in caso di assenze malattia, infortunio, maternità o gravidanza, puerperio [3]: l’assegno spetta per i periodi in cui c’è il diritto all’indennità di malattia, mentre in caso di infortunio è dovuto per 3 mesi di inabilità temporanea. In tutti i casi il pagamento degli ANF è subordinato all’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente da almeno una settimana, entro i 30 giorni precedenti il verificarsi dell’evento che dà luogo al diritto alla prosecuzione del beneficio;
– assegni nucleo familiare durante il congedo straordinario [4]: in caso di congedo straordinario, quindi il congedo retribuito della durata massima di due anni per i familiari di un soggetto con handicap in situazione di gravità [5], ai fini della corresponsione dell’ANF, le ore o le giornate di permesso sono assimilate alle altre assenze indennizzate, ossia la maternità, la malattia, ecc.
Lo stesso Inps, in materia di ANF nel rapporto a tempo parziale ha precisato che le ore corrispondenti alle giornate di ferie e alle assenze retribuite o indennizzate per infortunio, malattia, maternità, integrazione salariale non devono essere computate nel minimo di ore lavorative prescritto (24 ore settimanali) per il conseguimento dell’assegno per il nucleo familiare settimanale intero [6].
Nelle settimane in cui non sono state raggiunte le 24 ore di effettiva attività lavorativa, in conseguenza della prestazione ridotta dei part-time, dovranno quindi essere erogati tanti assegni giornalieri quante sono le giornate effettivamente lavorate.
[1] Circolare Inps n. 84 del 23/05/2013.
[2] D.P.R. n. 797/1955, art. 13; Circ. Inps n. 110/1992, n. 4.
[3] D.P.R. n. 797/1955, art. 16; Circ. Inps n. 110/1992, par. 8) (malattia); D.P.R. n. 797/1955,art. 17; Circ. Inps n. 110/1992, par. 10 (gravidanza, puerperio, adozione).
[4] Circ. Inps n. 199/1997.
[5] Si tratta dei i cosiddetti permessi ex legge 104/92.
[6] Nota Inps n. 0005868 del 25/09/2006.
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