Il padre che non si preoccupa dei figli risarcisce il danno
- avvocatocapizzano
- 26 lug 2016
- Tempo di lettura: 2 min

Il padre che, dopo la separazione o il divorzio, si disinteressa totalmente dei figli, senza sforzarsi di instaurare con loro un rapporto di comunicazione, compie un illecito e, pertanto, può essere chiamato in causa dagli stessi figli, una volta divenuti maggiorenni, e dover risarcire loro il danno non patrimoniale. È quanto chiarisce il tribunale di Roma in una recente sentenza [1].
La nostra Costituzione [2] sancisce il dovere di ogni genitori a mantenere, istruire ed educare i figli. Dall’altro lato della medaglia, infatti, vi è il diritto di ogni figlio a crescere con entrambi i genitori, anche dopo la separazione di questi (è il cosiddetto diritto alla bigenitorialità).
Anche il codice civile rafforza tale interpretazione: l’obbligo dei genitori di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli sussiste per il solo fatto di averli generati [3]. Inoltre il figlio minore ha il diritto [4] di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, conservando anche rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Non si scappa da questi obblighi neanche se, per pura ipotesi, dovesse esservi il consenso dell’altro genitore: se anche questi acconsente a ché l’ex volti le spalle alla famiglia e sparisca, i figli, una volta divenuti grandi, potrebbero comunque far causa al padre e farsi risarcire il danno morale per la sua assenza. Crescere senza un genitore implica una perdita affettiva non più colmabile e che, pertanto, va risarcita.
Secondo la sentenza del Tribunale di Roma, la totale inerzia del padre nell’instaurazione del rapporto con la prole genera un danno che va risarcito in qualsiasi momento: si è, infatti, in presenza di una lesione dei valori fondamentali della persona.
A ciò – che costituisce un illecito civile con conseguente obbligo di pagamento in denaro – si aggiunge anche l’eventuale responsabilità penale del padre che ha fatto mancare i mezzi di sopravvivenza alla famiglia (precedente moglie e figli) non versando il mantenimento.
Anche la Cassazione ha più volte avvalorato questa interpretazione in alcune importanti sentenze [5]. Secondo la Corte il disinteresse mostrato dai genitori nei confronti dei figli per lunghi anni integra gli estremi di un illecito civile, dando diritto a questi ultimi a fare causa al padre per ottenere il risarcimento dei danni non patrimoniali [6].
Gli obblighi dei genitori sono tutelati anche dagli obblighi internazionali stretti dall’Italia e, in particolare, dalla Carta di Nizza e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea [7], che prevede il rispetto della vita privata e della vita familiare, dell’istruzione e del diritto del bambino alla protezione ed alle cure necessarie per il suo benessere.
C’è poi la Convenzione europea dei diritti dell’uomo [8]: la Corte di Strasburgo, a riguardo, ha ribadito il diritto del figlio di essere amato ed assistito dai genitori, espressione questa del diritto fondamentale alla vita familiare.
[1] Trib. Roma sent. n. 11564/16.
[2] Art. 30 Cost.
[3] Combinato disposto degli artt. 147 e 148 cod. civ.
[4] Art. 337 ter cod. civ.
[5] Cass. sent. n. 5652/12, n. 20137/13, n. 16657/14.
[6] Art. 2059 cod. civ.
[7] Carta diritti fondamentali dell’UE, art. 7, 14 e 24.
[8] Artt. 8 e 14 CEDU.
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