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Si può obbligare un padre a riconoscere il figlio?


Se il padre si rifiuta di riconoscere il proprio figlio la madre o il figlio possono agire in tribunale per ottenere una sentenza di accertamento della paternità: in buona sostanza la pronuncia del giudice – che certo non può obbligare fisicamente il padre a riconoscere il figlio – comporta essa stessa il riconoscimento e ha gli stessi effetti di tale dichiarazione, senza quindi bisogno che ci sia il consenso del padre. Questo perché il riconoscimento del figlio è un atto dovuto dal genitore e, anzi, se omesso, legittima i figli ad agire contro di quest’ultimo per il risarcimento del danno, anche dopo molti anni dalla nascita e una volta divenuti maggiorenni.

Si tratta della cosiddetta dichiarazione giudiziale di paternità (ossia la paternità dichiarata dal giudice); tale procedura può essere avviata, qualora sia già morto il presunto padre, anche nei confronti degli eredi di quest’ultimo (purché entro 2 anni dalla sua morte). Ciò, ovviamente, per il riconoscimento dei diritti ereditari in capo ai figli legittimi.

Se il padre si rifiuta di riconoscere il figlio, il riconoscimento giudiziale può avvenire tramite l’esame di DNA ordinato dal giudice nel corso della causa – avviata dalla madre – per il riconoscimento della paternità. Anche in questo caso, non si può obbligare materialmente l’uomo a subire il prelievo del sangue, tuttavia – secondo l’orientamento ormai stabile della Cassazione [1] – il rifiuto non giustificato dell’uomo a sottoporsi al test costituisce un comportamento tale da poter dedurre, da esso, il tacito riconoscimento della paternità. In sintesi, basta il semplice rifiuto a sottoporsi all’esame del DNA per far dichiarare, al giudice, la paternità e il cosiddetto rapporto di filiazione. È dunque inutile per l’uomo (se non addirittura controproducente) non collaborare pienamente all’accertamento giudiziale della paternità.

Con il riconoscimento della paternità da parte del giudice scatta in automatico l’obbligo per il madre di mantenere, assistere e crescere i figli, partecipando alle spese a ciò necessarie, insieme alla madre e in relazione alle rispettive capacità economiche.

Se il padre non riconosce il figlio: come far accertare la paternità

Andiamo ora a vedere più nel dettaglio quanto finora detto in sintesi.

Il figlio, nato da una coppia di fatto non sposata, che non è stato riconosciuto dal padre può ricorrere alla cosiddetta azione di accertamento giudiziale della paternità affinché il tribunale accerti con sentenza chi sia il genitore e, di conseguenza, dichiari la paternità e la maternità e quindi il suo status di figlio.

L’azione è imprescrittibile riguardo al figlio.

L’azione può essere esercitata se ricorrono tutte le seguenti condizioni: – il figlio è nato fuori dal matrimonio; – il figlio non è stato riconosciuto da uno o da entrambi i genitori; – il riconoscimento è ammesso. Nei casi di figlio incestuoso l’azione può essere promossa soltanto dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice.

L’azione può essere esercitata dal figlio nato fuori del matrimonio che non è stato riconosciuto. Se il figlio è: – minore, l’azione è proposta, nel suo interesse, dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale; in mancanza del genitore o in caso di sua impossibilità, è esercitata dal tutore, previa autorizzazione del giudice; – interdetto: l’azione può essere promossa dal tutore previa autorizzazione del giudice.

Se il figlio muore: – dopo aver intrapreso l’azione, questa può essere proseguita dai discendenti; – prima di aver iniziato l’azione, questa può essere promossa dai suoi discendenti entro 2 anni dalla sua morte.

La prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo. La maternità è dimostrata provando l’identità di colui che si pretende essere figlio e di colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume essere madre. Come detto, però, la prova principale è il test del DNA al quale il padre non può rifiutarsi senza giusta causa: il suo diniego è interpretabile come una tacita ammissione della paternità.

La sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il preteso padre all’epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità.

Se il tribunale accerta la fondatezza della domanda, emette una sentenza che produce gli effetti del riconoscimento: in pratica, si verifica ciò che si sarebbe verificato se il padre spontaneamente avesse riconosciuto il figlio.

Il giudice può anche dare provvedimenti che ritiene utili per l’affidamento, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela dei suoi interessi patrimoniali.

[1] Il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ., anche in assenza di prove di rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l’effettivo concepimento a determinare l’esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti (Cass. sent. n. 3470/2016, n. 25675/2105, n. 13885/2015. Inoltre non vi è alcuna gerarchia tra i mezzi di prova della filiazione, pertanto, non è necessario dar corso preliminarmente all’istruttoria orale, potendosi esperire subito la prova ematologica (Cass. sent. n. 24361/2013).


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