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Mantenimento calcolato su spese e conti correnti della coppia


Separazione e divorzio: per determinare la misura dell’assegno di mantenimento, il giudice deve tenere conto non solo del tenore di vita goduto da marito e moglie durante il matrimonio, ma anche deirisparmi da questi accumulati negli anni sui conti correnti e mai spesi. È quanto chiarito dal Tribunale di Trento con una recente sentenza [1].

Come si calcola il mantenimento?

Per determinare l’ammontare dell’assegno di mantenimento il giudice deve innanzitutto verificare se vi sono differenze di reddito tra i due coniugi: qualora uno dei due non disponga di un reddito tale da consentirgli di conservare, anche dopo la separazione, lo stesso tenore di vita di cui beneficiava durante il matrimonio, impone all’altro coniuge di bilanciare tale divario di risorse economiche, versando una parte del proprio reddito in favore dell’ex. È questo che si definisce assegno di mantenimento.

Per determinare la misura di tale assegno bisogna innanzitutto considerare l’entità della disparità economica tra marito e moglie, al fine di colmarla. Quindi, tanto più è “povero” l’uno dei due e/o “ricco” l’altro, tanto maggiore sarà l’assegno di mantenimento. In altre parole, i primi due criteri per determinare la misura dell’assegno di mantenimento sono:

  • il reddito del coniuge beneficiario del mantenimento;

  • il reddito del coniuge obbligato a versare il mantenimento.

Questi due sono i principali elementi sui quali il giudice si basa. Vengono poi in considerazione altre variabili come:

  • la durata del matrimonio: tanto più breve è stato, tanto più basso è il mantenimento;

  • l’età del coniuge beneficiario e la sua capacità lavorativa: tanto più questi è giovane e capace di trovare una occupazione per mantenersi, tanto meno elevato sarà l’assegno;

  • il risparmio di spesa che ottiene il coniuge beneficiario del mantenimento in caso di assegnazione della casa coniugale, cui potrebbe fare da contraltare l’aumento degli oneri per l’altro coniuge (pagamento di affitto, nuove utenze, ecc.);

  • l’esistenza di una nuova famiglia o la presenza di figli per il coniuge obbligato al mantenimento che possono portare a una riduzione della misura dell’importo dovuto per il mantenimento all’ex.

Il tenore di vita e i risparmi accumulati sul conto corrente

Come anticipato in apertura, in caso di separazione, l’assegno di mantenimento va calcolato in base al tenore di vita analogo a quello che si sarebbe potuto avere in caso di prosecuzione della convivenza coniugale, a prescindere da quello all’insegna del risparmio concretamente goduto dalla coppia. Pertanto il giudice deve quantificare l’assegno in favore della ex moglie (o dell’ex marito) tenendo conto non solo dei redditi dichiarati negli ultimi anni, ma anche dei risparmi accumulati dalla coppia nel tempo.

È del tutto irrilevante quindi che, prima della separazione, il beneficiario dell’assegno abbia accettato un tenore di vita inferiore rispetto a quello possibile a fronte però di effettuare dei risparmi, magari in vista di un futuro più agiato. Dunque, se anche la famiglia ha mantenuto un tenore di vita basso, ma ha messo da parte i soldi, tutti i risparmi sul conto corrente devono essere considerati anch’essi come parametro per determinare la misura dell’assegno di mantenimento. Principio, quest’ultimo, espresso in passato anche dalla Cassazione [2].

[1] Trib. Trento sent. n. 394/16 del 19.04.2016.

[2] Cass. sent. n. 18547/2006 e n. 10210/2005.


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