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Tradimento ed addebito della separazione


È noto che il matrimonio non sempre si caratterizza per la fedeltà tra i coniugi. È altrettanto risaputo, altresì, che la “scappatella”, piuttosto che la vera e propria relazione extraconiugale sono certamente di difficile tollerabilità per chi le subisce. Ebbene, di fronte all’evidenza, possono scattare inesorabili la crisi e la separazione.

Ma, al di là della rabbia o della delusione provocata, quali sono le conseguenze giuridiche di un tradimento?

Ho tradito mia moglie: perché mi vogliono addebitare la separazione?

Quando ci sposiamo, firmiamo un vero e proprio contratto con il nostro coniuge, con tanto di diritti e doveri. In particolare, essi sono elencati dalla legge [1]. Tra questi c’è quello relativo alla fedeltà reciproca.

Il tradimento, pertanto, è una palese violazione dei doveri nascenti dal matrimonio. Il giudice che decide sulla separazione, potrebbe addebitare la stessa al traditore. Egli, in sostanza, verrebbe indicato come il responsabile del fallimento del rapporto, per aver violato i doveri coniugali, ed in virtù di ciò, sarebbe chiamato a subire tutta una serie di conseguenze, che esamineremo oltre.

Con il tradimento, l’addebito della separazione è automatico?

Abbiamo visto che nel caso in esame, è indiscutibile la violazione della legge e di uno dei doveri coniugali. Tuttavia l’addebito della separazione non è mai automatico.

Infatti la “scappatella” o una relazione più sistematica potrebbero essere indice di una crisi coniugale già in atto e non provocata, quindi, dal tradimento stesso. In altri termini, se i problemi della coppia sono dovuti ad altre ragioni (non ultimo il frequente venir meno, con gli anni, dell’affetto tra i coniugi), andare a letto con un altro, anche se moralmente inaccettabile, non può essere qualificato in modo così grave da giustificare l’addebito della separazione.

Se invece è stato proprio il tradimento, magari occasionale, a scatenare la crisi di coppia, l’addebito appare ammissibile ed inevitabile. Ovviamente sarà compito ed onere del coniuge infedele provare, nel giudizio di separazione, che la propria infedeltà non ha provocato alcuna crisi, essendo quest’ultima già avvenuta per altri motivi [2].

Quali sono le conseguenze dell’addebito della separazione?

Ebbene, sappiate che se avete tradito il vostro partner e ciò ha messo in crisi il vostro rapporto, portandolo alla separazione, dovete essere pronti a fasciarvi la testa.

La prima e più grave conseguenza è quella della perdita dell’assegno di mantenimento. A tal proposito, è noto che il cosiddetto “coniuge più debole” (ad esempio, una casalinga) ha diritto al mantenimento a carico dell’altro. Ebbene se ha provocato la separazione, il coniuge infedele perde tale possibilità, anche se ne avrebbe diritto [3].

Altra grave perdita è quella dei diritti ereditari. Il traditore o la traditrice che con la propria relazione hanno provocato la separazione, subendone l’addebito, non possono succedere al proprio coniuge alla morte di quest’ultimo.

Inoltre, al coniuge responsabile della rottura del matrimonio non spetta alcun diritto in materia previdenziale (ad esempio la pensione di reversibilità).

Infine, il coniuge che ha subito la separazione potrebbe agire, in risarcimento [4], contro il traditore responsabile della crisi coniugale.

Cosa succede se il coniuge infedele versa in uno stato di bisogno?

La moglie infedele o il marito traditore, a seguito della separazione addebitata, potrebbero versare in uno stato di bisogno. In tal caso, nonostante siano stati individuati come responsabili, hanno comunque diritto ad un assegno alimentare a carico dell’altro coniuge. In presenza di questa circostanza (lo stato di bisogno e l’assegno alimentare), alla morte del partner incolpevole, avranno, comunque, diritto ad un assegno successorio, così come alle prestazioni previdenziali di cui sopra.

Mi è stata addebitata la separazione: ho diritto al mantenimento dei figli?

Assolutamente si. L’addebito della separazione non influisce sul versamento del mantenimento a favore dei figli, eventualmente e prevalentemente affidati al coniuge responsabile della separazione.

Infatti, il dovere di mantenere, educare ed indirizzare i propri figli grava sempre su entrambi i coniugi, ivi compreso quello incolpevole circa la rottura del matrimonio. Pertanto, questi, se non sarà l’affidatario dei figli, avrà, comunque, l’onere di versare il mantenimento proporzionalmente dovuto per la sua prole.

[1] Art. 143 cod. civ.

[2] Cass. Civ. sent. n. 10823/2016 del 25.05.2016.

[3] Art. 156 cod. civ.

[4] Art. 2043 cod. civ.


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