Mantenimento: non lo evita chi vende o dona i propri immobili
- avvocatocapizzano
- 1 ago 2016
- Tempo di lettura: 2 min
Inutile fare i furbi: non scampa all’assegno di mantenimento da versare all’ex coniuge chi svuota il proprio conto corrente e/o vende tutti gli immobili di proprietà (case, appartamenti o terreni). Il fatto di essersi sbarazzati dei propri beni dopo la sentenza di separazione o di divorzio non basta per ottenere una modifica delle condizioni economiche e chiedere al giudice una riduzione dell’assegno di mantenimento. Difatti, il tribunale è chiamato ad analizzare non solo la situazione economico-patrimoniale attuale dell’ex coniuge, ma anche quella pregressa se da essa trapela un comportamento fraudolento volto a far apparire una povertà invece insussistente. È quanto chiarito dal Tribunale di Roma con una recente sentenza [1].
Vendere o donare i propri beni non salva dall’assegno di mantenimento
La vendita o la donazione dei propri beni per evitare di renderlipignorabili all’ex moglie o marito, titolare dell’assegno di mantenimento, non serve a un granché. E questo per diverse ragioni. Analizziamole.
L’azione revocatoria
Innanzitutto, se il coniuge con il reddito superiore cede i propri beni già durante la causa di separazione (ad esempio li vende o li dà in donazione), l’ex può già agire con l’azione revocatoria e far dichiarare inefficace la cessione. E ciò nonostante il giudizio tra i due sia ancora in corso e la misura dell’assegno di mantenimento non sia stata ancora stabilita in via definitiva. Infatti, basta una situazione di potenziale debito per legittimare il futuro creditore ad agire con la revocatoria. Di tanto avevamo già parlato nell’articolo “Vendere o donare casa quando si è un debito è inutile”.
Il mantenimento si calcola anche sulla base dei beni venduti
Secondo il tribunale di Roma, la misura dell’assegno di mantenimento non deve tenere conto soltanto della situazione di reddito attuale del coniuge se questi, in precedenza, si è spogliato di tutti gli immobili non facendo trovare alcuna somma, a titolo di corrispettivo, sul conto corrente. Non c’è peraltro bisogno che la vendita sia fittizia: basta il solo fatto di aver conseguito un reddito e averlo fatto sparire subito dopo. È chiaro l’intento fraudolento nei confronti dell’ex coniuge.
Il pignoramento in corso non è pregiudicato dalla donazione
In caso di donazione di un immobile, se l’ex coniuge inizia ilpignoramento entro un anno da tale donazione (iscrivendolo nei pubblici registri immobiliari) detto bene può essere ugualmente aggredito e messo all’asta, senza bisogno di avviare prima una causa o una revocatoria. Facciamo un esempio. Giovanni si separa da Carla. Il 1° gennaio Tizio regala la propria casa alla nuova compagna Marta. Caia, entro il 31 dicembre dello stesso anno avvia il pignoramento su tale casa: lo può ben fare, nonostante la proprietà sia ormai passata a Marta.
[1] Trib. Roma, sent. n. 6742/2015.
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