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Famiglia di fatto: diritti e doveri dei conviventi

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 10 ago 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Attualmente le coppie di conviventi di fatto, che abbiano stipulato o meno il contratto di convivenza, godono di alcuni importanti diritti specifici di assistenza, già previsti per le coppie unite in matrimonio. Per disciplinare tutti gli altri diritti e doveri della coppia di fatto è necessario ricorrere ai contratti di convivenza con un’unica eccezione: i conviventi non possono costituire il fondo patrimonialeche resta tuttora una possibilità concessa esclusivamente alle coppie di sposati.

Requisiti per poter essere riconosciuti dalla legge “coppie di fatto” sono:

– la convivenza per un minimo di 2 anni,

– la maggiore età dei due partner

– le due persone devono essere unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza materiale e morale.

Il convivente oggi può:

  1. essere nominato tutore o amministratore di sostegno nei casi ammessi dalla legge;

  2. recarsi in ospedale per prestare assistenza al partner in caso di malattia o ricovero ed esprimere il proprio consenso al trattamento terapeutico;

  3. recarsi in carcere per far visita al convivente detenuto;

  4. partecipare agli utili e agli incrementi dell’azienda del partner qualora lavori all’interno dell’impresa;

  5. subentrare nel contratto d’affitto e rimanere nell’immobile in caso di morte del convivente intestatario del contratto di affitto stesso;

  6. continuare a vivere nell’abitazione di proprietà del convivente deceduto per un periodo proporzionale alla durata della convivenza;

  7. infine, in caso di morte del partner, chiedere il risarcimento del danno per infortunio sul lavoro o altro fatto illecito.

Questi sono i diritti espressamente riconosciuti dalla legge alle coppie di fatto anche in assenza di contratto di convivenza che, invece, può contenere il riconoscimento di ulteriori diritti, inseriti per volontà delle parti, come ad esempio quelli economico-patrimoniali.

Per quanto riguarda i doveri dei conviventi è necessario analizzare ciò che succede in caso di separazione della coppia. I conviventi infatti non hanno la possibilità di richiedere il mantenimento ma solo gli alimenti.

L’obbligo al versamento degli alimenti può essere stabilito dal giudice qualora uno degli ex conviventi lo richieda ma è valido solo se l’ex convivente versi in stato di bisogno ovvero non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento alla luce delle condizioni economiche dell’onerato [2]; inoltre, tale obbligo è a tempo determinato ed è fissato in misura proporzionale alla durata della convivenza.

I diritti e gli obblighi dei conviventi non necessitano di un contratto né della registrazione della convivenza della coppia all’anagrafe del Comune di residenza; la registrazione anagrafica infatti facilita esclusivamente la prova della convivenza ed è necessaria solo quando si voglia stipulare un contratto di convivenza.

Il contratto di convivenza non è dunque necessario per il riconoscimento dei diritti ma serve a regolare i rapporti patrimoniali.

Tale contratto deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con scrittura privata autenticata o atto pubblico, deve essere iscritto all’anagrafe e potrà essere risolto solo in caso di successivo accordo delle parti ovvero di recesso di una sola delle parti, morte di uno dei conviventi oppure matrimonio.

[1] Legge n. 76 del 20 maggio 2016.

[2] Art. 438 cod. civ.


 
 
 

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