Registratori e microspie vietati
- avvocatocapizzano
- 10 ago 2016
- Tempo di lettura: 5 min


Microspie, telecamere nascoste e registratori audio: non ne è vietato l’acquisto (anche su internet è possibile trovarne diversi modelli), né è illecito l’uso segreto all’insaputa dei presenti (purché in presenza dell’utilizzatore); quello che la legge non consente è di nascondere la microspia in un ambiente (una stanza, un’auto altrui, il luogo di lavoro) e andarsene, in modo da registrare la conversazione di quanti si trovano in quell’ambiente. Ma procediamo con ordine.
Non è reato registrare una conversazione all’insaputa degli altri (ad esempio con il cellulare) a condizione chi utilizza il registratore sia fisicamente presente alla discussione (per un approfondimento leggi “Registrare di nascosto quel che dice una persona”).
Non è necessario che quest’ultimo parli, apportando un proprio contributo alla conversazione, potendo anche ascoltare quel che dicono gli altri; l’importante è che la sua presenza sia percepita da tutti. Chi parla e conversa con altre persone accetta anche il rischio di essere registrato da questi ultimi, ha più volte detto la Cassazione. Per cui, la registrazione di un dialogo, una confessione, un segreto riferito “a porte chiuse”, ma in presenza dello stesso soggetto che, in tasca, nasconde il registratore è una provautilizzabile anche in processo.
Di conseguenza, e al contrario, non è affatto lecito lasciare un registratore in una stanza e andarsene. Si tratta di un’attività vietata dalla legge penale e, in quanto tale, costituisce reato. Così, è vietato nascondere una microspia in auto del proprio coniuge o del dipendente, lasciare il computer acceso in casa con la funzione “registrazione audio” attiva, in modo da captare quel che dice il marito o la moglie in propria assenza. È vietato uscire da una riunione per qualche minuto, ma con il cellulare acceso riposto sul tavolo, in modo da captare a distanza quello che dicono gli altri in quel momento di apparente riservatezza, ecc.
Insomma, registratori e microspie sono vietati solo nella misura in cui vengono utilizzati senza la presenza del titolare; quest’ultimo può registrare quello che dicono gli altri, e a loro insaputa, a condizione che sia fisicamente presente in quel luogo (a tal fine non ha bisogno di essere previamente autorizzato da un giudice o dalla polizia).
Il fatto però che la registrazione della conversazione sia lecita non vuol dire che possa essere diffusa o, peggio, pubblicata su internet. Lo scopo deve essere sempre quello della tutela di un proprio diritto, innanzi al giudice o a un’autorità amministrativa (ad esempio, davanti all’ispettore del lavoro o davanti al Prefetto).
Secondo la Cassazione penale [1] integra il reato di interferenza nella vita privata il comportamento di chi nasconde in casa un registratore audio, video o una microspia per registrare quello che dice il marito, la moglie, il convivente stabile o anche quello occasionale. Spiare o intercettare con delle microspie una persona all’interno del domicilio è sempre illecito.
Ma i reati contestabili a chi registra una conversazione in propria assenza possono essere anche altri: “Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”, “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare o impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche”. Chi viene ritenuto colpevole può rischiare dai 6 mesi ai 4 anni di carcere.
La Suprema Corte, in proposito, ha chiarito che il luogo pubblico, quando frequentato da un numero indeterminato di persone, non è “stabilmente” frequentato dalla persone offese, non è domicilio; sicché integra il reato di violenza privata e non di interferenza illecita nella vita privata la condotta dell’imputato che indebitamente ottiene le immagini attinenti alla vita privata di persone maggiorenni e minorenni, filmate con l’uso di un’apparecchiatura di ripresa audiovisiva (una telecamera per cassette mini-dvd), celata all’interno di un cestino per i rifiuti, posizionato davanti alle docce degli spogliatoi femminili della piscina comunale [2].
Ed ancora. Ai fini della integrazione del reato di interferenze illecite nella vita privata, deve ritenersi luogo di privata dimora la “toilette” di uno studio professionale, trattandosi di locale il cui accesso è riservato al titolare ed ai dipendenti dello studio ed è consentito a clienti e fornitori solo in presenza di positiva volontà del personale. (Fattispecie in cui la Corte, avendo riguardo a condotta posta in essere da uno dei titolari dello studio e consistita nella captazione delle immagini delle impiegate mediante un telefono cellulare opportunamente occultato, ha precisato che la disponibilità del luogo anche da parte dell’autore della indebita interferenza non incide sulla sussistenza del reato, che mira a tutelare la riservatezza domiciliare della persona offesa) [3].
Più di recente la Cassazione ha detto [4] che si può punire anche con il licenziamento il dipendente che registra sul posto di lavoro una conversazione tra colleghi, alla quale anche lui partecipa, per produrla in un giudizio contro l’azienda per la quale lavora (nel caso di specie, della registrazione non erano stati informati i diretti interessati; inoltre il ricorrente aveva anche trasferito nella sua posta aziendale e prodotto in giudizio un documento riservato e non indirizzato a lui che conteneva delle valutazioni su possibili progressioni di carriera di colleghi).
Sempre i giudici supremi, però, un paio di anni fa, hanno detto [5] che non costituisce illecito disciplinare il tentativo del lavoratore di registrare una sua conversazione con il superiore, ove potenzialmente utilizzabile nel corso di un processo civile. La registrazione audio di un colloquio al quale egli ha partecipato, infatti, rientra nell’ambito delle riproduzioni meccaniche, ammissibili nel processo civile e in quello penale.
Si è anche detto che integra il reato di trattamento illecito di dati personali [6] il diffondere, per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui, una conversazione documentata mediante registrazione (in motivazione la Corte [7], in una fattispecie relativa al sequestro di una penna in cui erano incorporati un microfono ed una telecamera utilizzata da un investigatore privato per registrare alcune conversazioni all’insaputa dei suoi interlocutori, ha altresì precisato che il reato può configurarsi anche in forma tentata).
[1] Cass. sent. n. 9235/2012.
[2] Cass. sent. n 28174/2015.
[3] Cass. sent. n. 27847/2015. Ciò che rileva ai fini della configurabilità del reato ex art. 615 bis c.p. è la violazione della riservatezza domiciliare della persona offesa e non già la disponibilità di quel domicilio anche da parte dell’autore dell’indebita interferenza. La previsione dell’art. 615 bis cod. pen. non richiede infatti che gli atti della vita privata oggetto delle captazioni illecite riguardino sempre e solo colui che abbia diritto di escludere altri dai luoghi di privata dimore ben potendo riguardare anche chi si trovi a frequentare quei luoghi, che privati in ogni caso sono, pur non essendone il dominus, senza che per questo possa venire meno la veste di persona offesa del titolare, comunque leso della abusiva clandestina ‘introduzione’ in un luogo di suo esclusivo dominio.
[4] Cass. sent. n. 16629/16.
[5] Cass. sent. n. 27424/2014.
[6] Art. 167, d.lg. 30 giugno 2003, n. 196.
[7] Cass. sent. n. 18908/2011.
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