Contratto di convivenza: diritti e doveri
- avvocatocapizzano
- 15 ago 2016
- Tempo di lettura: 4 min
Due cuori e una capanna. E anche un contratto. Per mettere nero su bianco le questioni economiche che riguardano il rapporto di coppia, quando l’unione non è stata benedetta da un sacerdote né ufficializzata da un assessore comunale. Un contratto che consente ai conviventi di fatto (eterosessuali oppure omosessuali) che risultino all’anagrafe come conviventi stabili di “disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune” [1]. Il contratto di convivenza non è obbligatorio, ma può essere conveniente quando, anche se non c’è il matrimonio, c’è il patrimonio.
Infatti, l’accordo riguarda soltanto le questioni economiche della coppia e non tutti gli altri diritti o doveri contemplati nel codice civile quando si parla di matrimonio (obbligo di fedeltà, vita sessuale, organizzazione familiare, ecc.). I contenuti, dunque, [2] hanno a che fare con:
il luogo di residenza dei conviventi;
il modo in cui decidono di contribuire alle necessità della vita in comune per quanto riguarda il patrimonio ed il reddito di ciascuno e alle singole capacità di lavoro;
l’adozione del regime di comunione o separazione dei beni.
Contratto di convivenza: come si fa
La legge [3] impone che il contratto di convivenza, così come gli accordi che successivamente lo modifichino o lo risolvano, debba essere redatto con atto pubblico o scrittura privata e autenticato da un notaio o da un avvocato, i quali devono certificare la conformità del contratto alle norme. Messe le firme, e affinché tutti ne vengano a conoscenza, il notaio o l’avvocato devono inviare una copia entro 10 giorni al Comune di residenza dei conviventi per l’iscrizione al registro dell’anagrafe.
I requisiti per il contratto di convivenza
Due persone che intendono sottoscrivere un contratto di convivenza devono essere registrati come tali all’anagrafe, maggiorenni e non interdetti. Non possono avere un rapporto di parentela né essere affini, di qualsiasi linea o grado e nemmeno essere legati da un vincolo di adozione. Ovviamente nessuno dei due deve essere sposato con un’altra persona, come nemmeno possono avere un altro contratto di convivenza con un terzo (o con una terza). Importante: non potrà firmare questo contratto chi è stato condannato per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra persona [4]. Insomma, non vale fare (o tentare di fare) piazza pulita per andare a convivere.
Non vale nemmeno mettere una data di scadenza: chi decide di registrare una convivenza, deve, almeno in partenza, avere l’intenzione di provare a resistere nel tempo. Non sono ammesse nemmeno delle condizioni particolari, del tipo: “Se l’altro ha una promozione al lavoro, contribuirà il doppio alle spese”.
Quello che, invece, si può fare è modificare il contratto in corso d’opera, o meglio in corso di convivenza. Se le circostanze cambiano, nulla vieta di inserire ulteriori clausole che trovino di comune accordo i due conviventi. Ciò vale anche quando l’amore finisce: la data di scadenza si mette al momento, cioè: si risolve il contratto (sempre davanti ad un notaio o di un avvocato che invieranno comunicazione al Comune di residenza) e ognuno a casa sua.
Il recesso del contratto di convivenza può essere sottoscritto, nelle forma già indicate, anche in modo unilaterale. In questo caso, ovviamente, oltre ad informare il Comune occorre farlo sapere all’altro convivente. Entro 90 giorni, chi si è fatto avanti dovrà abbandonare l’abitazione.
Convivenza: comunione o separazione dei beni
C’è, innanzitutto, da ricordare che la convivenza di fatto e l’unione civile sono due cose diverse anche a livello legale. L’unione civile tra persone dello stesso sesso viene disciplinata, sotto il profilo patrimoniale, esattamente come un matrimonio. Ciò vuol dire che, finché non viene detto il contrario, al momento dell’unione vige il regime di comunione dei beni.
Non è così, invece, per i conviventi di fatto, che siano iscritti all’anagrafe come tali o che non lo siano, anzi: è l’esatto contrario. La convivenza parte da un presupposto di separazione dei beni. Durante il rapporto di convivenza (almeno da un punto di vista legale, poi ogni coppia si regola nel quotidiano come vuole) l’acquisto effettuato da uno dei due conviventi giova soltanto a lui. Affinché l’altro convivente ne tragga beneficio, serve che la coppia sia registrata all’anagrafe con un contratto di convivenza e che in quel contratto ci sia la clausola che determina la comunione dei beni. In questo modo, come succede nei matrimoni o nelle unioni civili, ciò che si acquista durante la convivenza appartiene a tutti e due. L’altra possibilità è che il convivente che ha fatto l’acquisto sia particolarmente generoso. Ma qui la legge non c’entra.
Come detto prima, il contratto di convivenza è riservato a chi registra questo tipo di rapporto all’anagrafe. Ma i conviventi che non risultano al registro possono, comunque, sottoscrivere una sorta di accordo atipico, rispetto a quello previsto dalla legge Cirinnà. Hanno, infatti, la possibilità di mettere nero su bianco delle regole che, pur non avendo il valore legale generato negli altri tipi di convivenza, garantiscono alcuni vincoli tra i conviventi, tra cui, appunto, quello di beneficiare reciprocamente degli acquisti effettuati dall’uno o dall’altro.
[1] Art. 1, co. 50, legge 76/2016.
[2] Art. 1, co. 53, legge 76/2016.
[3] Art. 1, co. 51, legge 76/2016.
[4] Art. 1, co. 57, legge 76/2016.
Komentarji