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Schiaffo e violenza sulla fidanzata: reato senza pena

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 16 ago 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Per un solo comportamento violento sulla propria compagna – come uno schiaffo o una forte spinta – non scatta alcuna sanzione penale: sebbene tale condotta continui a rimanere, per il nostro diritto penale, un reato, il colpevole può ottenere comunque il beneficio della “non applicazione della pena”, trattandosi tutto sommato di un fatto di trascurabile gravità. È quanto chiarito da una recente sentenza della Cassazione [1] la quale ha applicato, a un uomo colpevole di violenza privata nei confronti della propria fidanzata, il beneficio della cosiddetta “tenuità del fatto” [2] introdotto nel 2015 [3].

Prendere a schiaffi la propria fidanzata è un comportamento connotato da un certo disvalore sociale, soprattutto perché rappresenta il sopruso e la prevaricazione di un soggetto forte contro uno debole. Tanto è vero che il codice penale, in questi casi, fa scattare il reato di violenza privata [4], un reato punito con la reclusione fino a 4 anni (la pena lievita in presenza di aggravanti). Ma se l’episodio non si ripete, sicché il colpevole non è considerabile “abituale”, si può usufruire di un beneficio previsto da una recente legge, beneficio che consente – per tutti i reati puniti con la pena pecuniaria o con la reclusione fino a cinque anni – di evitare l’applicazione della pena con archiviazione del procedimento. La fedina penale, in questi casi, resta comunque sporca e la vittima può ugualmente intraprendere una causa civile per ottenere – quantomeno – il risarcimento del danno (in questo caso, i danni fisici, economici e morali subìti), ma il procedimento penale si chiude senza né reclusione, né multe.

Ebbene, poiché la sporadica e occasionale violenza privata sulla fidanzata viene sanzionata con soli 4 quattro anni di reclusione, rientra in tale previsione e, quindi, scatta il beneficio della “tenuità del fatto”: niente pene, ma al massimo il risarcimento del danno (ma solo se la vittima intende iniziare una causa civile).

Nella vicenda di specie è stato accolto il ricorso di un uomo che, dopo aver preso a schiaffi la propria compagna, l’aveva minacciata con l’uso di un coltello. L’episodio era però rimasto isolato: i due avevano fatto pace e si erano anche sposati. Secondo la Corte il ricorrente aveva le carte in regola per accedere al “trattamento” di favore. Sull’aggravante dell’uso del coltello, secondo la Cassazione, sono da considerarsi prevalenti le attenuanti generiche come l’occasionalità della condotta.

[1] Cass. sent. n. 34803/16.

[2] Art. 131-bis cod. pen.

[3] D.lgs. n. 28/2015.

[4] Art. 610 cod. pen.


 
 
 

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