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Revoca dell’assegno divorzile: quando scatta

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 17 ago 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

L’ex coniuge che non vuole lavorare pur essendo in condizione di farlo, o che convive stabilmente con un nuovo compagno, rischia di perdere il beneficio.

L’assegno divorzile non è un riconoscimento “a vita” al coniuge più debole. Non entrano in gioco soltanto le condizioni economiche degli ex coniugi: se il beneficiario è in buona salute, deve sforzarsi di cercare un posto di lavoro, altrimenti perde la somma. Stesso discorso per l’ex coniuge che convive in modo duraturo con un nuovo compagno: niente assegno, se può contare sul suo sostegno economico. Lo ha stabilito la Cassazione con una recente ordinanza [1].

Il caso

La vicenda è quella di una donna che aveva chiesto il riconoscimento dell’assegno divorzile a carico dell’ex marito. La somma le era stata revocata dal Tribunale sul presupposto che fosse in grado di provvedere da sola al proprio sostentamento, poichè ancora in giovane età ed in grado di trovarsi una occupazione. Decisiva, per la revoca, era stata anche la convivenza stabile con un altro uomo, all’epoca dei fatti. La Corte di Appello aveva confermato la decisione, affermando che la donna ben potuto garantirsi da sola lo stesso tenore di vita maturato durante il matrimonio.

Niente assegno di divorzio per chi non cerca lavoro

Secondo la Cassazione, è necessario dimostrare di non avere un reddito che consenta di far fronte, da soli, ai bisogni quotidiani. La valutazione deve inoltre riguardare i redditi conseguiti da entrambi i coniugi, per confrontare le rispettive situazioni economiche in costanza di matrimonio. Ciò che rileva, quindi, non è soltanto la disponibilità attuale di beni e denaro, ma soprattutto la capacità di produrre ulteriore reddito, tenuto conto delle buone condizioni fisiche del beneficiario.

La Cassazione dedica attenzione anche alla situazione del coniuge obbligato. Se quest’ultimo non gode più dei redditi che guadagnava in precedenza, è disoccupato e non possiede beni (mobili e immobili), l’assegno divorzile può essere revocato. Persino la possibilità di lavorare saltuariamente obbliga il coniuge beneficiario a mettersi in gioco e a cercare lavoro, non gravando – per quanto possibile – sulla difficile situazione dell’altro coniuge.

Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini hanno dunque posto un vero e proprio freno al diritto di percepire l’assegno di divorzio, in linea con un orientamento che da tempo è entrato anche nei Tribunali di merito.

[1] Cass. ord. n. 14244/2016 del 12 luglio 2016.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/129539_revoca-dellassegno-divorzile-quando-scatta


 
 
 

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