top of page

Tradimento: niente addebito al coniuge infedele per coppie in crisi

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 18 ago 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

È lecito tradire quando la coppia è già in crisi per altre ragioni? La risposta è si, o meglio: in una situazione in cui si è già verificata l’intollerabilità della convivenza, l’infedeltà non comporta alcuna conseguenza (ossia il cosiddetto “addebito”). È questa la sostanza di una recente sentenza della Corte di Appello di Milano [1] che segue un indirizzo giurisprudenziale ormai costante.

Secondo i giudici, in caso di separazione, si può addebitare la rottura del matrimonio al coniuge traditore solo se la sua relazione adulterina sia stata l’effettiva e originaria causa della crisi di coppia: se invece marito e moglie avevano già litigato per altre ragioni, e tale litigio aveva ormai fatto naufragare irrimediabilmente la loro unione, non si può dare la colpa della rottura del matrimonio all’infedeltà.

Per il coniuge infedele scatta dunque l’addebito della separazione solo se il tradimento ha causato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. La pronuncia di addebito, infatti, richiede un accertamento rigoroso del comportamento di entrambi i coniugi o dell’eventuale preesistenza di una crisi familiare già in corso.

Le conseguenze sul piano pratico sono le seguenti:

  • chi subisce l’addebito non può pretendere per sé l’assegno di mantenimento. Solo se versa in condizioni economiche “disperate” può chiedere gli alimenti;

  • chi subisce l’addebito non può avere diritti ereditari sull’ex coniuge nel caso in cui questi muoia prima del divorzio;

  • se non c’è addebito a carico del coniuge traditore, quest’ultimo può chiedere l’assegno di mantenimento se il suo reddito è più passo di quello dell’ex.

L’infedeltà rappresenta una violazione dei doveri matrimoniali particolarmente grave da far presumere che sia stata essa la causa dell’intollerabilità della convivenza e costituire “di regola, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge responsabile”. La Cassazione ha ribadito [2] che l’addebito deve essere dichiarato in automatico, salvo che il giudice constati – attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi – la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale, e quindi la mancanza di legame eziologico tra l’infedeltà e la crisi coniugale”. Una prova che, ovviamente, deve dare il coniuge infedele.

Facciamo l’esempio di una donna che, tradita, abbia però in passato sporto querela contro il marito per essere stata vittima, durante il matrimonio, di vessazioni e aggressioni da parte del marito, poste in essere alla presenza della prole: in questi casi la relazione adulterina, seppur contraria ai doveri coniugali, non può essere considerata la causa determinante la rottura del matrimonio. La frattura dell’unione matrimoniale è, in realtà, «il risultato di un deterioramento progressivo del rapporto nel suo complesso, generato dai comportamenti di entrambi i coniugi».

[1] C. App. Milano, sent. 1285/16 del 4.04.2016.

[2] Cass. ord. n. 1685/2015.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/129664_tradimento-niente-addebito-al-coniuge-infedele-per-coppie-in-crisi#sthash.JQ4lyjMo.dpuf


 
 
 

Comments


Posts recenti

Archivio

Follow Us

  • Facebook Social Icon
bottom of page