L’amante che entra in casa commette reato
- avvocatocapizzano
- 19 ago 2016
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Costituisce violazione di domicilio l’introduzione di un estraneo nella casa coniugale con il consenso di uno solo dei coniugi, al fine di avere un rapporto sessuale con quest’ultimo. È questa una interessante massima reperita dai repertori di giurisprudenza e che corrisponde a una sentenza piuttosto datata della Corte d’Appello di Cagliari [1].
Secondo i giudici di appello sardi, il marito o la moglie che trovi il proprio coniuge a letto con l’amante in casa propria non solo ha la prova del tradimento – e, in questo modo, può chiedere anche la separazione con addebito – ma ha anche una carta molto più forte per esercitare la propria vendetta: la denuncia penale.
La separazione con addebito è un rimedio di carattere civile: consiste, in pratica, nel far attribuire, dal giudice, la responsabilità della rottura del matrimonio al coniuge macchiatosi di una grave colpa contraria ai doveri coniugali, come appunto l’infedeltà. La conseguenza per chi ottiene la separazione con addebito a carico dell’ex è che quest’ultimo, anche se ha un reddito più basso dell’altro, non può chiedere l’assegno di mantenimento. Una magra consolazione se il coniuge tradito è anche quello più povero: a quest’ultimo, infatti, sarebbe spettato comunque l’assegno mensile.
Così, stando almeno alla sentenza in commento, il marito o la moglie che abbia trovato il coniuge a letto con un altro può denunciare l’estraneo per violazione del proprio domicilio. Si deve però trattare di casa coniugale, ossia di quella fissata dai coniugi per la loro residenza. Quindi, è escluso il reato se, ad esempio, il coniuge traditore va con l’amante nella casa in montagna o al mare, residenza occasionale della coppia sposata.
La prova
“Cielo, mio marito!” Ma come provare, nella causa di separazione, che il coniuge era a letto con l’amante se, nel processo civile, le parti non possono essere testimoni dei fatti che assumono essere accaduti? Non resta che la prova fotografica: armarsi di cellulare e fotografare o riprendere l’accaduto è indice di nervi saldi e di capacità di previsione di quelle che possono essere le problematiche di un giudizio. Diversamente, infatti, la prova potrebbe venir meno.
Meglio vanno le cose nell’ambito del giudizio penale dove, infatti, la vittima può essere testimone di sé stesso e, in tal caso, dichiarare al giudice di aver visto l’amante del proprio coniuge in casa propria. Le sue dichiarazioni, se ritenute attendibili, potranno fondare la sentenza di condanna.
[1] C. App. Cagliari, sent. del 21.11.1990
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/129747_lamante-che-entra-in-casa-commette-reato#sthash.9TJOqbwd.dpuf
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