La Centrale Rischi interbancaria, CAI
- avvocatocapizzano
- 22 ago 2016
- Tempo di lettura: 5 min

Chi emette un assegno senza provvista (comunemente si dice “assegno a vuoto” o scoperto) o la cui emissione sia stata revocata dalla banca (si pensi al soggetto protestato) viene iscritto alla CAI, ossia la Centrale di Allarme Interbancario, anche detta Centrale Rischi. Si tratta di una banca dati pubblica gestita dalla Banca d’Italia.
Vi viene iscritto anche chi utilizza carte di credito revocate o quelle di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento. La carta di credito viene normalmente revocata dalla società emittente in caso di mancato pagamento delle spese connesse con gli acquisti e i prelievi effettuati. Ciascun emittente può decidere (nel rispetto delle regole contrattuali) dopo quanti mancati pagamenti revocare la carta di credito.
Infine nella Centrale rischi vengono altresì elencate:
le generalità dei soggetti ai quali sono state applicate sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie da parte dei prefetti per aver emesso assegni bancari e postali senza autorizzazione o senza disporre dei fondi necessari;
le generalità dei soggetti ai quali sono state applicate sanzioni penali dall’Autorità giudiziaria per l’inosservanza degli obblighi imposti come sanzione amministrativa accessoria;
i dati identificativi degli assegni bancari e postali emessi senza autorizzazione o senza disporre dei fondi necessari;
i dati identificativi degli assegni bancari e postali non restituiti dopo la revoca dell’autorizzazione;
i dati identificativi degli assegni bancari e postali di cui sia stato denunciato il furto o lo smarrimento o bloccati per altri motivi.
Dopo quanto tempo si viene cancellati dalla Centrale rischi?
I tempi di iscrizione nella CAI sono fissi.
La cancellazione dalla Centrale Rischi avviene dopo un periodo variabile a seconda del tipo di illecito commesso, periodo che non può essere anticipato; bisogna quindi diffidare delle società che spesso promettono una più celere procedura di eliminazione dei dati dalla CAI e dalle altre banche dati private (come la Crif). In particolare, la cancellazione dalla Centrale Rischi avviene in automatico – e senza bisogno di formali richieste – una volta che siano decorsi i suddetti termini:
6 mesi nel caso di emissione di assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista. Durante tale periodo, il soggetto iscritto non può utilizzare più assegni, fino a revoca dell’iscrizione;
2 anni nel caso di utilizzo non autorizzato di carte di credito. Durante tale periodo, il soggetto iscritto potrebbe anche utilizzare le carte di credito: infatti, in questo caso (a differenza di quello degli assegni) l’iscrizione ha valore solo informativo e ciascuna società emittente può autonomamente decidere se rilasciare o meno una carta o un soggetto iscritto nella CAI.
Consultazione dei dati contenuti nella Centrale rischi
L’interessato può sempre chiedere di accedere alla Centrale Rischi per verificare i dati personali che lo riguardano. I tempi di risposta sono variabili da 7 a 15 giorni. La richiesta può essere presentata presso la propria banca o direttamente presso la banca d’Italia. In entrambi i casi bisogna richiedere una visura della Centrale rischi. In particolare:
la visura fornita dalla banca è molto sintetica, semplice, non esaustiva e non consente di conoscere tutti i dati su chi è il soggetto segnalante e quale condotta è stata segnalata;
la visura fornita dalla banca d’Italia è completa, ricca di informazioni, ma non sempre di facile consultazione. Per essa non è necessario pagare alcun corrispettivo. A tal fine bisogna recarsi presso uno degli sportelli della Banca d’Italia e presentare la relativa istanza (i moduli possono essere scaricati al termine di questo articolo). La suddetta istanza può essere inviata anche con fax, per posta o con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo di una delle filiali della banca d’Italia. Il ritiro della visura può avvenire allo sportello o si può chiedere l’invio tramite posta o PEC.
Prima della segnalazione in Centrale rischi ci vuole il preavviso
Prima di inviare la segnalazione alla Centrale rischi, la banca deve inviare un preavviso di segnalazione all’interessato mediante raccomandata a.r. (leggi “Segnalazione cattivi pagatori in centrale rischi: obbligo di avviso”).
Il preavviso va spedito almeno 15 giorni prima di effettuare la segnalazione.
Illegittima segnalazione alla Centrale Rischi: giurisprudenza
Non può considerarsi illegittima la segnalazione alla Centrale rischi effettuata dalla Banca sulla base di una valutazione complessiva della condizione finanziaria della società. Nella specie, la sussistenza di precedenti segnalazioni a carico della società, l’incapacità di questa di far fronte agli impegni, in aggiunta a dati di bilancio tutt’altro che tranquillizzanti, costituiscono elementi di sufficiente significatività da giustificare la segnalazione.
Trib. Salerno, sent. n. 244/2016
In caso di illecito trattamento dei dati personali per illegittima segnalazione alla Centrale dei rischi, il pregiudizio non patrimoniale non può mai essere “in re ipsa”, ma deve essere allegato e provato da parte dell’attore, anche mediante il ricorso alla prova presuntiva. Raggiunta la prova della lesione, considerando che trattasi di beni immateriali il cui pregiudizio difficilmente si presta ad essere effettivamente valutato e quantificato, il danneggiato potrà ritenersi esonerato dalla dimostrazione del “quantum” dello stesso, a tal fine sopperendo la valutazione equitativa del giudicante ex art. 1226 c.c.
Cass. sent. n. 4443/2015
L’appostazione a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d’Italia implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria e patrimoniale del cliente e non può derivare semplicemente da un mero ritardo nel pagamento. Per la valutazione della legittimità dell’appostazione, in assenza di altre circostanze, non è sufficiente il mancato pagamento di un debito di modesta entità, né una diminuzione di personale, né il mancato utilizzo di linee di credito autoliquidanti. Tali circostanze non hanno valenza univoca soprattutto in periodi di congiuntura economica. In caso di illegittima segnalazione vengono violati sia quegli obblighi pubblicistici di trasmissione delle necessarie informazioni sul merito creditizio, sia quei doveri di correttezza e buona fede contrattuale che si concretizzano anche in doveri di protezione e di salvaguardia nell’interesse del cliente.
Trib. Milano, sent. del 24.12.2014
È illegittima la segnalazione ‘in sofferenza’ alla Centrale Rischi della Banca d’Italia allorché l’istituto di credito, non avendo provveduto alla sollecita vendita dei titoli di stato di cui era titolare la parte debitrice, ha impedito il sostanziale azzeramento dell’esposizione debitoria.
Cass. sent. n. 23646/2014
È illegittima la segnalazione alla centrale rischi di una posizione a sofferenza a fronte di un saldo negativo di conto corrente che sia maturato in virtù di annotazioni indebitamente effettuate (posto che, nella specie, una volta richiesta la chiusura del conto, l’intermediario, anziché estinguerlo, l’aveva tenuto aperto, addebitandovi spese e interessi passivi) e che comunque risulti di importo del tutto trascurabile, sì da non poter in alcun caso giustificare una valutazione negativa circa la capacità del cliente di far fronte alle proprie obbligazioni.
ABF sez. collegio coordinamento, decisione n. 611/2014
Nell’ipotesi dell’invio del preavviso di segnalazione tramite posta ordinaria, anziché a mezzo posta raccomandata o altro strumento di trasmissione equivalente, l’intermediario rimane gravato dall’onere di provare la conoscenza della comunicazione da parte del destinatario, senza potersi avvalere della presunzione di cui all’art. 1335 c.c.
ABF decisione n. 2083/2013
L’errore in cui è incorsa la Banca nel segnalare alla CRIF un mancato pagamento in realtà inesistente, integra un fatto illecito ascrivibile alla colpa dei funzionari della stessa Banca, i quali hanno operato la segnalazione in assenza dei necessari presupposti di legge, e per lo più erronea nei suoi dati essenziali. Tale comportamento, è pertanto suscettibile di integrare un fatto illecito produttivo di danno, sotto il profilo del diritto all’immagine ed alla onorabilità, anche sul piano commerciale, risultando fondato su un’interesse di rilievo costituzionale ex art. 2 e 3 cost., la cui lesione comporta il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, ai sensi dell’art. 2059 c.c. (fattispecie in cui l’essere stati ingiustamente segnalati presso una Centrale Rischi Interbancaria, rappresenta senza dubbio una lesione dell’onorabilità, perpetrata in danno di soggetti che in precedenza avevano sempre onorato i loro debiti, così come risultante dalla stessa comunicazione della CRIF s.p.a. in cui era stato indicato, per gli altri debiti, “nessuna segnalazione”. Circostanza, da cui consegue quindi a carico dei medesimi soggetti, la lesione di un interesse non patrimoniale di rilievo costituzionale, che deve essere risarcita, in assenza di parametri specifici, in via equitativa).
Trib. Bari, sent. n. 2189/2011
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/129934_la-centrale-rischi-interbancaria-cai#sthash.oJrAkODY.dpuf
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