Segnalazione in Crif e Centrale Rischi: devo essere avvisato?
- avvocatocapizzano
- 22 ago 2016
- Tempo di lettura: 3 min
Tanto nel caso di segnalazione alla Crif, quanto in quello di iscrizione nella Centrale Rischi il correntista va sempre avvisato preventivamente con una comunicazione scritta. Ma procediamo con ordine.
Quando comunemente si parla di “banche dati cattivi pagatori” ci si riferisce di norma alla Centrale Rischi della banca d’Italia e alla Crif. In realtà, si tratta di due banche dati completamente diverse, con funzioni differenti e tenute da soggetti autonomi. In particolare la Centrale Rischi della banca d’Italia è un elenco gestito dalla Banca d’Italia, che è un organismo di carattere pubblico: in essa sono indicate tutte le situazioni patologiche come l’emissione di assegni non coperti (cosiddetti “assegni a vuoto” o “privi di provvista”) o l’utilizzo di carte di credito per le quali invece sia stata revocata l’autorizzazione. Invece la Crif è una banca dati privata che non indica solo le situazioni patologiche di debito, ma anche tutti i contratti intrattenuti tra un cittadino e una banca, come la concessione di fidi (o aperture di credito) e di mutui; in Crif non viene quindi indicata solo la storia negativa del correntista, ma anche i suoi meriti come ad esempio il corretto adempimento di un finanziamento, lo stato di completamento dei pagamenti, ecc..
Nel caso di segnalazione alla Centrale Rischi è necessario che la banca invii un preavviso all’interessato, da spedire con raccomandata a.r. Se la banca utilizza la posta semplice sarà tenuta – in caso di contestazione del cittadino – a dimostrare la corretta spedizione (circostanza tutt’altro che semplice).
Non costituisce un vero e proprio preavviso la comunicazione inviata dalla banca circa l’imminente segnalazione in Centrale dei rischi quando essa rivesta carattere generale e astratto.
Anche, nel caso di segnalazione alla Crif – ma solo se si tratta di una informazione negativa e quindi pregiudizievole (come il mancato pagamento delle rate del mutuo) – il soggetto va avvertito. Questo perché – come appena detto – in Crif non finiscono solo i dati negativi di mancato pagamento, ma anche quelli positivi.
Il preavviso di iscrizione alla Crif va spedito almeno 15 giorni prima della segnalazione stessa. In caso di mancato ottemperamento a tale obbligo, la segnalazione è illegittima e va cancellata. Inoltre la banca è tenuta al risarcimento del danno [1].
Il cliente che, non avendo ricevuto il preavviso di segnalazione alla Centrale Rischi, voglia far valere le proprie ragioni, deve prima inviare un reclamo scritto alla banca segnalante o alla finanziaria. In caso di mancata risposta può rivolgersi al tribunale o (in modo più agevole ed economico) all’ABF, ossia l’Arbitro bancario e finanziario.
[1] ABF Roma, decisione n. 98 del 14.01.2011. A seguito di un lungo iter preparatorio, il 1° gennaio 2005 è entrato in vigore il “Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti” (d’ora in avanti, Codice deontologico), il quale costituisce parte integrante dell’allegato A del codice della privacy, in base alla previsione contenuta nell’art. 12 di quest’ultimo. Deve ritenersi che le disposizioni del codice deontologico, risultato del lavoro delle contrapposte associazioni di categoria svolto sotto l’egida del Garante, abbiano carattere cogente, posto che per l’art. 12, comma 3, del codice della privacy “il rispetto delle disposizioni (del Codice deontologico, n.d.r.) costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali effettuato da soggetti privati e pubblici”.
L’art. 4, comma 7, del citato Codice deontologico stabilisce che “al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante (al sistema di informazioni creditizie, n.d.r.), anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in un o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato”.
Fonte: http://www.laleggepertutti.it/129937_segnalazione-in-crif-e-centrale-rischi-devo-essere-avvisato#sthash.8LN4cVTt.dpuf
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