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Divorzio o separazione: più veloce dirsi addio

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 24 ago 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Un accordo tra i coniugi ed un avvocato di fiducia. E’ quanto basta per tornare single in un solo mese. Trenta giorni, anziché più di 150, per chiudere un matrimonio, un’unione civile o una convivenza di fatto senza passare dal giudice, grazie alla riforma introdotta dalla legge che velocizza i processi civili [1] anche in caso di negoziazione assistita in tema di separazione, divorzio o modifiche degli accordi di convivenza [2].

La negoziazione assistita garantisce piena libertà di forme dell’accordo tra i coniugi, richiede la presenza di un avvocato di fiducia di entrambe le parti (al quale viene riconosciuta una funzione pubblica di estrema importanza, perché la sua opera di mediazione, se andata a buon fine, diventa immediatamente efficace per il cliente senza l’intervento di un giudice) e accorcia i tempi dell’addio definitivo, portandoli da oltre cinque mesi ad appena trenta giorni. Con il solo passaggio davanti ad un pubblico ministero, si alleggerisce, così, il peso che le crisi coniugali avevano sui Tribunali, spesso chiamati a mettere un timbro su un accordo già raggiunto tra le parti.

Per portare a termine, dunque, un divorzio, una separazione o la modifica dei relativi accordi servono soltanto i due coniugi con i rispettivi avvocati, il pubblico ministero e l’ufficiale di stato civile.

Per evitare di chiudere un matrimonio o una convivenza di fatto davanti ad un giudice, la legge prevede anche il ricorso al sindaco. L’unica differenza con l’ipotesi precedente (quella del solo intervento dell’avvocato, del Pm e dell’ufficiale di stato civile) è che davanti al primo cittadino non sarà possibile concludere un accordo diretto che preveda assegni di mantenimento (i cosiddetti “patti di trasferimento patrimoniale”) o che debba stabilire i diritti dei figli minorenni per quanto riguarda i rapporti con i genitori. Se queste due circostanze non esistono, il tutto diventa ancora più semplice: le due parti sottopongono al sindaco le loro intenzioni sul divorzio, la separazione o la modifica degli accordi, anche senza la presenza di un avvocato di fiducia. Se l’accordo comporta un cambiamento delle condizioni di separazione o divorzio, il sindaco (o la persona da lui delegata) dovrà compilare e far sottoscrivere il relativo atto affinché venga formalizzato. Se, invece, le parti vogliono “semplicemente” il divorzio o la separazione, consegneranno al sindaco le rispettive dichiarazioni e verranno convocati, non prima di trenta giorni, per la conferma. L’accordo non sarà valido se entrambi mancano a quel successivo appuntamento. Magari perché ci hanno ripensato.

Divorzio o separazione davanti al giudice

E’ possibile proporre la domanda di divorzio soltanto un anno dopo l’udienza presidenziale in caso di separazione conflittuale e sei mesi dopo se, in una precedente vertenza giudiziale, la separazione è diventata consensuale [3]. In quest’ultimo caso, aumenta la percentuale di chi ricorre alla negoziazione assistita.

Tuttavia, tempi più brevi hanno un impatto inevitabile sul futuro del coniuge o della parte della famiglia che resta più debole dopo il divorzio o la separazione e che dovrà essere tutelata dal provvedimento del giudice. I Tribunali che hanno avuto un maggior flusso di domande di separazione o di divorzio si sono espressi mantenendo al giudice della separazione la competenza sulla richiesta di divorzio.

[1] Legge 162/2014.

[2] Artt. 6 e 12, legge 132/2014.

[3] Legge 55/2015.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/130093_divorzio-o-separazione-piu-veloce-dirsi-addio#sthash.JfI6Om2s.dpuf


 
 
 

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