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Assegno di mantenimento alla moglie: quando non spetta


Il matrimonio non è un’assicurazione sulla vita: questo significa che se la coppia si separa e la moglie ha ancora le capacità (fisiche e mentali) per procurarsi un lavoro e andare a guadagnare, non può sperare in un mantenimento perpetuo. Non spetta quindi l’assegno di mantenimento alla ex moglie che è ancora giovane e che, per questo, può ancora lavorare. Non solo. Anche se la donna ha ottenuto dal giudice, al momento della separazione, il riconoscimento l’assegno mensile di mantenimento, non per questo le dovrà essere necessariamente riconosciuto l’assegno divorzile dopo la sentenza di divorzio. È quanto chiarito dal Tribunale di Roma con una sentenza recente [1].

Stiamo assistendo a un graduale tramonto del concetto di mantenimento per come era inizialmente interpretato dai giudici: complice l’ormai consacrata parità dei sessi nei rapporti di lavoro, la donna viene vista dai giudici come un soggetto “abile” a svolgere mansioni di lavoratrice dipendente o come professionista autonoma o imprenditrice. Specie dopo la separazione dal marito. Venuta così anche meno l’idea di un sesso più debole economicamente “per definizione”, scompare anche la possibilità per le ex mogli di fare affidamento, a vita, sul sostegno maschile.

Di tanto abbiamo già parlato in due importanti guide di cui si consiglia la lettura:

  • Divorzio, addio mantenimento della moglie

  • Niente più assegno di mantenimento alla donna separata

La donna che può ancora lavorare non ha diritto all’assegno di divorzio

Nella sentenza in commento del Tribunale di Roma viene negato l’assegno divorzile alla ex moglie che non si trova nella impossibilità oggettiva di procurarsi mezzi adeguati di sostentamento. Più volte la Cassazione ha infatti sottolineato la vera funzione dell’assegno divorzile (che si distingue solo nominativamente dall’assegno di mantenimento essendo quest’ultimo accordato a seguito della separazione, mentre il primo dopo il divorzio): esso serve per garantire un sostentamento al coniuge che sia – per ragioni obiettive – nell’impossibilità di procurarsi adeguati mezzi per vivere secondo lo stesso tenore di vita analogo che aveva durante il matrimonio (“e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del matrimonio”).

È chiaro però che se non esistono ragioni obiettive per non andare a cercare un lavoro, non si potrà far ricadere sull’ex marito l’incapacità o l’indolenza della donna.

Peraltro non tutto ciò che viene deciso in sede di separazione deve essere necessariamente confermato con la sentenza di divorzio. Per cui, se nel primo procedimento, il giudice riconosce un assegno di mantenimento, non è detto che debba poi riconoscere l’assegno divorzile: il quale potrebbe essere inferiore o addirittura negato.

Chiarisce, in proposito, la sentenza in commento che – secondo la pacifica interpretazione della giurisprudenza – la determinazione dell’assegno di divorzio è indipendente dalle decisioni operanti al momento della separazione poiché l’assegno divorzile prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti durante la separazione. Con la conseguenza che “l’assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio”.

Mantenimento negato se c’è un lavoro a tempo determinato

Il tribunale, nel negare l’assegno divorzile alla ex moglie, ha riconosciuto rilievo all’esistenza di un contratto di lavoro a tempo determinato che aveva sottoscritto la donna come cameriera. Il che era sufficiente a determinare in lei quella indipendenza economica dal marito, tenuto anche conto del fatto che il tenore di vita della coppia durante il matrimonio non era stato particolarmente elevato e l’uomo non godeva di redditi elevati.

Mantenimento negato alla moglie depressa

Non ha avuto influenza sul giudice neanche il fatto che la donna abbia lamentato un intervenuto stato di depressione dopo la separazione che l’aveva costretta a lasciare il precedente lavoro autonomo.

[1] Trib. Roma, sent. n. 11347/15.

Fonte: http://www.laleggepertutti.it/130758_assegno-di-mantenimento-alla-moglie-quando-non-spetta#sthash.ezuVCd4I.dpuf

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