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Riconosciuta “Sindrome da Alienazione Parentale” (PAS) dal Tribunale di Cosenza


In caso di crisi e separazione di una coppia, il Legislatore tende solitamente, a norma dell’art. 337 ter c.c., a privilegiare l’affidamento condiviso dei figli per garantire loro “il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”. In alcuni casi,“il Giudice può - invece - disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga, con provvedimento motivato, che l’affidamento dell’altro sia contrario all’interesse del minore” (art. 337 quater, comma 1 c.c.1 ).

Nel caso di specie, si è rinvenuta una situazione di inidoneità genitoriale della madre che risulta aver manipolato i due minori allontanandoli fisicamente e psicologicamente dal padre, verso cui ostentano entrambi manifestazioni di rifiuto e negazione. Nella relazione redatta dagli assistenti sociali, in data 15.07.2014, questi ultimi riferiscono di aver sentito i due minori e che essi avrebbero accusato il padre di episodi di maltrattamenti e molestie sessuali: il padre più volte “nel salone di casa si era spogliato mostrandogli i genitali e costringendoli a toccarli”, intimandoli sotto minaccia di non farne parola ad alcuno. A seguito di tali dichiarazioni, è stato avviato un procedimento nei confronti del padre.

In una seconda relazione, relativa all’incontro del 25.07.2014, data in cui avvenne il colloquio congiunto minori e genitori, si legge che nel momento in cui i minori rimangono da soli con il padre, uno dei figli esternava esplicita volontà di “volere andare con il padre”. E in questa stessa data, la dichiarazione dei bambini appare un po’ confusa facendo insorgere il dubbio che i bambini potessero essere stati influenzati da soggetti adulti nelle loro dichiarazioni.

In data 22.10.2014, la Procura di Cosenza chiede l’archiviazione del Procedimento: dalle indagini espletate era infatti emerso che i minori avevano esposto fatti non veritieri, fornendo un racconto ritualizzato, pieno di fantasie.

Il Consulente del Pubblico Ministero (P.M.) evidenzia inoltre come i racconti fossero stereotipati e privi di risonanza emotiva, eccessivamente strutturati e incoerenti rispetto alla collocazione spazio-temporale e come risultassero assenti contesti particolareggiati, interazioni, complicanze inaspettate durante l’evento. La madre proponeva opposizione alla richiesta di archiviazione, non accolta dal Giudice delle Indagini Preliminari (G.I.P).

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