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Conviventi: i diritti sulla casa del partner


In caso di convivenza, si pone sempre più spesso il problema dei diritti sulla casa del partner che può vantare l’altro soggetto: questo perché normalmente la convivenza si instaura quando già uno dei due ha già acquistato un appartamento per la propria dimora o ha firmato un contratto di affitto.

Una recente sentenza del Tribunale di Roma [1] ha fissato alcuni principi fondamentali proprio in tema di diritti sulla casa del convivente che val la pena sintetizzare qui di seguito.

Cessato il rapporto di convivenza stabile tra due persone, il partner che abita nella casa di proprietà dell’altro compagno/a e che, fino ad allora è stata la residenza familiare, non può essere mandato viadall’oggi al domani e costretto a trovarsi un altro tetto ove vivere: gli va invece riconosciuto il diritto di rimanere all’interno dell’abitazione per il tempo necessario a trovare un’altra sistemazione e, dunque, di non essere estromesso repentinamente. Dunque, l’altro convivente – o, in caso di sua morte, i suoi eredi – non potrà cambiare autonomamente la serratura di casa senza consegnargli una copia, né potrà buttargli i vestiti fuori e barricarsi in casa, impedendogli di entrare. Si tratta di comportamenti che implicano uno spossessamento, con conseguente possibilità di tutela giudiziaria.

Tuttavia, in caso di morte del partner titolare dell’appartamento, il convivente “non proprietario” della casa non può vantare il diritto diusucapione sul diritto di abitazione dell’immobile in questione per potervi vivere fino alla fine dei suoi giorni. E ciò anche se la convivenza sia durata più di 20 anni. Pertanto gli eredi del partner potranno comunque imporgli di lasciare l’immobile, sempre concedendogli un congruo termine per organizzare le sue cose e trovare un altro alloggio.

Il decreto Cirinnà ha parzialmente integrato la materia dei diritti del convivente sulla casa di proprietà del compagno/a stabilendo che:

  • nel caso in cui l’appartamento sia preso in affitto e il contratto intestato solo a uno dei due conviventi, in caso di recesso o di morte da parte di quest’ultimo, l’altro partner può subentrare nel contratto e rimanere all’interno dello stesso immobile;

  • nel caso in cui l’appartamento sia invece di proprietà di uno dei due conviventi, in caso di morte da parte di quest’ultimo, all’altro spetta il diritto di continuare a vivere nella dimora per un periodo limitato, rapportato alla durata della convivenza. Quest’ultimo diritto però – come chiarito dalla sentenza in commento – non può implicare alcuna possibilità di invocare, a favore del convivente non proprietario, l’usucapione dell’immobile.

[1] Trib. Roma sent. n. 8911/16 del 4.05.2016.

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