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I contratti di convivenza

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 4 set 2016
  • Tempo di lettura: 3 min

Da domenica 5 giugno entreranno ufficialmente in vigore le nuove regole sulle unioni civili e le convivenze di fatto, introdotte nel nostro ordinamento dalla legge Cirinnà, numero 76/2016.

Con il loro avvento, avvocati e notai assumeranno un nuovo fondamentale compito: quello di fare da garanti dell'accordo di convivenza.

Infatti, sia la sua sottoscrizione che l'eventuale modifica che la risoluzione devono essere fatte per iscritto, in forma di scrittura privata o in forma di atto pubblico, con l'assistenza di uno dei due predetti professionisti.

Iscrizione del contratto nell'anagrafe

Saranno peraltro proprio avvocati e notai ad essere onerati dell'iscrizione del contratto, entro dieci giorni dalla sua stipula, nell'anagrafe di residenza dei conviventi consegnandolo di persona o inviandolo a mezzo fax, in via telematica o per posta. Se non vi provvedono, l'accordo non ha alcuna valenza nei confronti dei terzi.

Liceità degli accordi

Il compito di avvocati e notai, tuttavia, non si esaurisce nell'autenticazione delle firme dei conviventi e nell'iscrizione del contratto, ma esso è ben più esteso.

Sono infatti tali professionisti del diritto che devono verificare che l'accordo sia lecito e conforme alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Tra le varie declinazioni che i contratti di convivenza possono assumere e che avvocati e notai sono chiamati a verificare, un aspetto deve essere chiaro a tutti: per legge essi non possono essere sottoposti a termini o condizioni.

Gli accordi possono, invece, indicare la residenza della coppia, il regime patrimoniale prescelto, le modalità con le quali ciascun componente è chiamato a contribuire alle necessità della vita comune.

Nullità

Come detto, il contratto di convivenza va redatto in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata: la violazione di tale requisito determina la nullità dell'accordo.

Le ipotesi di nullità, tuttavia, non si esauriscono in questa.

Il contratto di convivenza è infatti nullo anche se è concluso da un minore, un interdetto o un soggetto condannato per omicidio (anche tentato) del coniuge dell'altro convivente.

La nullità si ha, poi, anche se il contratto è concluso tra non conviventi o in presenza di un altro contratto di convivenza, di un'unione civile o di un vincolo matrimoniale.

Risoluzione del contratto

Notai e avvocati, come accennato, svolgono un ruolo fondamentale anche in caso di risoluzione del contratto.

Essa, infatti, può aversi, tra le varie ipotesi, anche a seguito di recesso unilaterale che deve essere esercitato attraverso una dichiarazione ricevuta da notaio o autenticata da un notaio o da un avvocato.

Aspetti dubbi

Operativamente, per il primo periodo successivo all'entrata in vigore ormai prossima della legge sarà difficile poterne fare un uso "sereno": diversi aspetti essenziali, infatti, sono stati demandati al Governo. Si pensi, per quanto qui interessa, all'invio dei contratti di convivenza per l'iscrizione all'anagrafe, che non per tutti trova adeguata regolamentazione nelle norme esistenti.

Entro il 5 luglio, tuttavia, un decreto del presidente del consiglio dei ministri, emanato su proposta del ministro dell'interno, dovrà fornire le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile e, si spera, chiarirà anche questo aspetto.

Fac-simile

Accordo di convivenza ex l. 76/2016

Tra

_______________, nato a ______________, il _____________ e residente in _______________, via _____________________ n. __ (c.f. ______________________) professione ______________,

e

_______________, nato a ______________, il _____________ e residente in _______________, via _____________________ n. __ (c.f. ______________________) professione ______________,

assistiti dall'avvocato/notaio _____________________ con studio in _______________.

Convengono e stipulano quanto segue

  1. _____________ e _____________, entrambi maggiorenni, convivono di fatto in _______________, via _______________ n. _____ e intendono formalizzare la loro vita in comune.

  2. Né ________________ né _______________ sono vincolati ad altra persona da un contratto di convivenza, un'unione civile o un vincolo matrimoniale.

  3. Né ________________ né _______________ hanno subito condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

  4. Né ________________ né _______________ sono interdetti giudizialmente.

  5. Le parti fissano la loro comune residenza in ________________, via ______________ n. _____

  6. Alle necessità della vita in comune ______________ e ______________, in relazione alle rispettive sostanze, alla capacità di lavoro professionale o casalingo, contribuiranno nella seguente misura: ___________________

  7. ________________ e _______________ optano per il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile/ per il regime patrimoniale della separazione dei beni, di cui alla sezione V del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

Luogo, data

Firme parti

Con la sottoscrizione della presente, l'Avv. ______________/Notaio ________________ autentica le predette firme e la conformità del presente contratto alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Avv. ____________________/ Notaio _____________ (firma)

Fonte: La legge per tutti

 
 
 

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