Buche stradali: più facile per chi cade il risarcimento del danno
- avvocatocapizzano
- 7 set 2016
- Tempo di lettura: 3 min

Chi cade in una buca sulla strada o sul marciapiedi non è tenuto a dimostrare la situazione di pericolo dei luoghi sui quali si è venuto a trovare; quest’onere, piuttosto, ricade sul Comune al quale il cittadino si è rivolto per ottenere il risarcimento del danno. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente ordinanza [1]. Ma procediamo con ordine.
Tutte le volte in cui un pedone cade su una delle (purtroppo numerose)buche presenti sulla strada, il risarcimento non spetta in automatico. La giurisprudenza ha, infatti, posto una serie di paletti volti a limitare gli esborsi degli enti locali, anche se causati da strade evidentemente dissestate. In particolare, il danneggiato non ha diritto ad alcun ristoro tutte le volte in cui il danno sia solo conseguenza della sua negligenza e distrazione. Come dire che, se è vero che le strade vanno tenute in buon stato di manutenzione, è anche vero che non si può camminare con la “testa per aria”. Questo significa che, di norma, i giudici escludono la domanda di risarcimento in quei casi in cui la fossa è chiaramente visibile sulla strada (ad esempio, quando la sua dimensione è evidente o quando, nelle ore notturne, l’illuminazione del suolo consente di vedere gli ostacoli), oppure quando la strada è nota all’utente (si pensi al percorso per recarsi al lavoro, praticato tutti i giorni dal danneggiato). Insomma, al pedone è sempre chiesto un minimo di diligenza per poter rivendicare i danni nel caso in cui finisca in una buca stradale.
Questo concetto si può sintetizzare con due parole: il pericolo deve presentare i caratteri dell’insidia e del trabocchetto. In buona sostanza non deve essere visibile e prevedibile neanche usando l’ordinaria diligenza. Peraltro, il giudizio in questione può variare anche in base alle condizioni fisiche e di età del danneggiato. È chiaro che per un anziano – al quale non possono chiedersi manovre improvviste – è più facile ottenere il risarcimento del danno rispetto a un giovane.
L’onere della prova per ottenere il risarcimento
Il danneggiato che voglia ottenere il risarcimento dal Comune deve sicuramente dimostrare:
la presenza della buca sulla strada: il che potrà avvenire con fotografie o con i verbali delle autorità eventualmente intervenute;
il danno, ossia la caduta e tutti i postumi: a tal fine ci si potrà valere dei certificati medici e del referto del pronto soccorso;
il cosiddetto rapporto di causalità, ossia la dimostrazione che il danno è stato determinato solo e unicamente dalla presenza della buca e non da altre cause (ad esempio i lacci slacciati della scarpa). La prova di tale elemento può essere fornita, di norma, attraversotestimoni che abbiano visto il passante mettere il piede in fallo.
La giurisprudenza è stata poi altalenante su uno dei punti più decisivi di tutta la vicenda: a chi spetta dimostrare che la fossa presentava i caratteri della pericolosità? Ossia l’insidia e il trabocchetto? A leggere l’ultima sentenza della Cassazione, sembrerebbe che il cittadino ha adempiuto a tutti i propri obblighi provando i tre elementi appena descritti, mentre ricade eventualmente sul Comune, qualora voglia andare esente da colpe, dimostrare che i luoghi non rivestivano carattere di pericolosità. Il che significa: un ostacolo in meno per il danneggiato.
Quanto abbiamo cercato di spiegare in termini pratici, viene sintetizzato dalla Cassazione con la seguente massima: una volta accertata l’esistenza del rapporto di causa tra la strada e il danno, è onere del Comune – per sottrarsi alla responsabilità civile – provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato (che può desumersi anche dalla agevole evitabilità del pericolo). Non è quindi corretto ritenere che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna dell’amministrazione debba anche provare la pericolosità della strada.
[1] Cass. ord. n. 17625/16 del 5.09.2016.
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