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Disoccupati, assegno di ricollocazione attivo da novembre

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 11 set 2016
  • Tempo di lettura: 3 min

Se sei disoccupato da almeno 4 mesi, percepisci la Naspi (l’attuale indennità di disoccupazione, che sostituisce Aspi e mini Aspi) e non hai ancora trovato un nuovo impiego, per te c’è una bella notizia: dal prossimo novembre potrai percepire il nuovo assegno di ricollocazione, senza perdere le altre indennità a cui hai diritto.

L’assegno di ricollocazione, infatti, è un sussidio indipendente sia dalla Naspi che dall’Asdi (l’assegno di disoccupazione, un’indennità ulteriore che ti spetta se hai terminato la Naspi, se ti trovi in particolari condizioni economiche), perché non si tratta di un semplice sostegno del reddito, ma di una misura di politica attiva del lavoro. L’assegno sarà erogato sotto forma di voucher e consentirà di fruire dei servizi pubblici e privati per trovare una nuova occupazione: vediamo, nel dettaglio, a chi è diretto il trattamento, a quanto ammonta ed i servizi per l’impiego offerti.

Assegno di ricollocazione: beneficiari

Possono beneficiare del voucher di ricollocazione tutti i disoccupati da almeno 4 mesi: significa che l’ultimo rapporto di lavoro deve essere cessato almeno 4 mesi prima della data di decorrenza dell’assegno. I disoccupati, poi, devono essere beneficiari della Naspi, ossia della nuova indennità di disoccupazione e devono dunque:

– aver già presentato la Did, la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;

– aver firmato il patto di servizio, cioè il documento, contenente un dettagliato programma (incontri di formazione, attività di riqualificazione, etc.), che il lavoratore deve firmare e al quale deve attenersi per ricevere la Naspi, l’Asdi (l’assegno di disoccupazione che si percepisce successivamente alla Naspi, in determinati casi) o la Dis-Coll (la disoccupazione per i cococo).

Bisogna però precisare che il patto di servizio durante il periodo di erogazione del voucher viene sospeso: nel caso dell’assegno di ricollocazione, sono infatti responsabili delle attività di riqualificazione e di ricerca di un nuovo lavoro le agenzie o i centri per l’impiego che seguono i lavoratori, in quanto sono questi enti, non i disoccupati, i destinatari finali della prestazione.

Assegno di ricollocazione: ammontare

L’ammontare dell’assegno, erogato sotto forma di voucher, dipende dal profilo di occupabilità del beneficiario e va da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 4.000 euro.

Il profilo di occupabilità, in particolare, è definito da una valutazione fatta dal centro per l’impiego sulla base dei principali criteri che possono comportare difficoltà nel trovare un nuovo lavoro, come competenze, esperienza pregressa, zona di residenza ed età dell’interessato.

L’assegno non va “in tasca” al disoccupato, ma deve essere obbligatoriamente speso nei servizi per il lavoro pubblici o privati.

Assegno di ricollocazione: come funziona

Nel dettaglio, il disoccupato può decidere se spendere il voucher nel proprio centro per l’impiego o in un’agenzia per il lavoro accreditata dalla Regione di residenza. Dopo aver scelto l’agenzia o l’ente che si occuperà di assisterlo nella ricerca di un nuovo impiego, il lavoratore viene affiancato da un tutor o da un consulente ed inserito in un percorso finalizzato a trovare una nuova occupazione.

L’agenzia o il centro per l’impiego non vengono remunerati immediatamente, ma solo una volta trovata la nuova occupazione per il beneficiario, o a seguito di un concreto risultato ottenuto. La possibilità di incassare il voucher è dunque legata al risultato e non alla sola assistenza e consulenza: in questo modo si è voluta rendere la misura maggiormente incisiva e vincolante per l’ente che segue il disoccupato.

Il lavoratore, in ogni caso, non deve inserire nella dichiarazione dei redditi l’ammontare dell’assegno di ricollocazione, perché si tratta di un reddito esente da tassazione.

Fonte: La legge per tutti

 
 
 

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