Annullamento del matrimonio
- avvocatocapizzano
- 13 set 2016
- Tempo di lettura: 16 min
Matrimonio: definizione e tipologie
Il matrimonio è il vincolo tra due persone che costituisce la base della famiglia, definita dalla Costituzione come società naturale [1] ed elemento fondante l’intera struttura sociale.
Si tratta di un atto giuridico che può essere concluso solo se ricorrono determinate condizioni e con una forma stabilita dalla legge.
Dalla sua celebrazione, derivano delle precise conseguenze giuridiche. Si tratta degli effetti civili che delineano il rapporto tra i due soggetti diventati coniugi: per essi, la legge detta precisi diritti e doveri reciproci e un regime patrimoniale specifico. Questi effetti possono sospendersi o venir meno a seguito del fallimento del vincolo matrimoniale.
Tuttavia, quando l’amore finisce, i coniugi che devono far fronte alla loro nuova situazione, non hanno a disposizione solo la separazione o il divorzio, ma possono anche ricorrere alla dichiarazione di invalidità del matrimonio.
Da questo punto di vista, occorre, però, premettere che la situazione cambia a seconda del tipo di matrimonio contratto:
civile, celebrato davanti a un ufficiale di stato civile e regolato integralmente dalle leggi italiane,
religioso, il più diffuso dei quali è il matrimonio “concordatario”, che viene celebrato davanti a un sacerdote secondo le regole del diritto canonico ma che ha gli effetti civili previsti dalle leggi italiane, sempre che ricorrano precise condizioni.
Matrimonio civile: che cosa si intende per annullamento?
Il matrimonio civile può essere impugnato con una richiesta di annullamento o di nullità quando è celebrato in mancanza delle condizioni richieste dalla legge oppure in presenza di limiti o vizi: l’annullamento, quindi, cancella il vincolo coniugale come se non fosse mai esistito.
Onde evitare equivoci, precisiamo un aspetto che genera spesso confusione: l’annullamento viene dichiarato quando il matrimonio non è mai stato valido fin dalla sua origine; il divorzio, invece, è lo scioglimento di un matrimonio già valido.
A seconda del vizio che si fa valere, è possibile chiedere l’annullamento o la nullità del matrimonio.
In realtà, in ambito matrimoniale, la distinzione tra annullabilità e nullità, specie in relazione agli effetti, non è cosi netta. Generalmente, per distinguere quali casi rientrino nell’una o nell’altra categoria, si fa riferimento alla possibilità di convalidare l’atto di matrimonio, alla rilevabilità d’ufficio del vizio (cioè al fatto che è il giudice a mettere in evidenza il vizio, senza necessità che sia la parte a segnalarlo) e alla prescrittibilità dell’azione volta a farlo valere (per prescrizione si intende qual fenomeno in base al quale, se un soggetto non esercita un suo diritto in un certo lasso di tempo stabilito dalla legge, il diritto stesso si estingue).
Matrimonio civile: quando si annulla?
I motivi che determinano l’annullamento del matrimonio civile e di quello concordatario non sono uguali.
Esaminiamoli uno per uno, facendo delle premesse necessarie: i vizi del matrimonio possono riguardare:
la formazione e il contenuto dell’atto di matrimonio,
la mancanza delle condizioni generali per contrarlo
oppure il mancato rispetto delle regole relative alla sua celebrazione.
Matrimonio civile: cosa sono i vizi del consenso?
Particolare rilievo hanno i vizi del consenso per effetto dei quali la volontà di uno dei coniugi non si manifesta in modo libero e autonomo al momento dello scambio delle dichiarazioni: in pratica alla domanda famosa “Siete venuti a celebrare il matrimonio senza alcuna costrizione, in piena libertà e consapevoli del significato della vostra decisione?”, si dovrebbe rispondere “NO”.
Vediamo quali sono:
Violenza
Il coniuge può domandare l’annullamento del matrimonio quando ha subìto una violenza morale in grado di condizionare il suo consenso (“Ho paura che/di…, quindi mi sposo”, ma non costituisce violenza la generica minaccia dei genitori di cacciare la propria figlia da casa per aver avuto rapporti intimi con il fidanzato).
Essa si manifesta in una minaccia che possiede le seguenti caratteristiche:
è grave, attuale ed effettiva;
è idonea a far temere un male ingiusto e notevole, tenendo conto della sensibilità personale e dello stato soggettivo del coniuge;
può essere espressa con qualsiasi mezzo (parole, gesti, scritti) ed essere esplicita o manifestata indirettamente attraverso comportamenti intimidatori.
Oggetto della violenza è la persona oppure i beni dello sposo o dei suoi prossimi congiunti.
Timore
Se nella violenza le minacce sono dirette a far celebrare nozze non volute, in caso di timore il matrimonio non deve essere imposto, ma presentarsi come l’unica via per sottrarsi a un pericolo e come lascelta del male minore (“Mi sposo perché è l’unico modo per…”: ad esempio, il coniuge decide di sposarsi per sottrarsi a una violenza o persecuzione politica, sociale o familiare).
Il timore deve essere di eccezionale gravità, tale da condizionare la manifestazione del consenso, in base alle condizioni personali e alla sensibilità del coniuge e derivare da una causa esterna, quindi da una persona o un fatto naturale.
Di conseguenza, il timore putativo – privo di riscontri oggettivi e basato esclusivamente su un sentimento di angoscia o disperazione sorto nell’animo del coniuge – e quello reverenziale (lo stato di soggezione psicologica basato su sentimenti di ossequio e reverenza), non giustificano l’annullamento del matrimonio.
Errore
Il matrimonio può essere impugnato per errore sull’identità o sulle qualità personali dell’altro coniuge (“Mi sono sbagliato”);
Il primo tipo di errore può verificarsi solo nel matrimonio per procura, in cui i coniugi non si sono incontrati (infatti, è consentito in tempo di guerra ai militari e alle persone che, per ragioni di servizio, si trovano al seguito delle forze armate) o nel caso in cui un soggetto contragga matrimonio sotto falso nome, assumendo l’identità di un’altra persona.
Generalmente, l’errore in questione è rilevante solo quando è capace di influire sul rapporto coniugale rendendone impossibile lo svolgimento.
L’errore sulle qualità personali, per determinare l’annullamento, deve essere determinante per il consenso dell’altro coniuge (classico esempio di errore sulla qualità è quello di Tizia che vuole sposare un medico e, credendo che Caio sia proprio un medico, si decide per le nozze; ma se Tizia avesse saputo che Caio in realtà non era un medico non avrebbe mai deciso di sposarlo. Per Tizia, infatti, la qualità di medico è quella che l’ha determinata direttamente e principalmente alle nozze con Caio) e tale per cui, in sua assenza, quest’ultimo non avrebbe contratto matrimonio. Esso può avere ad oggetto solo fatti presenti o passati e non circostanze future; per capire meglio, le circostanze che possono indurre in errore sono queste:
1) malattia fisica o psichica, anomalia o deviazione sessuale: tale malattia deve sussistere prima del matrimonio e influire in modo determinante sulla vita coniugale: per capirci, disturbi psichici, sieropositività, tossicodipendenza, impotenza, problemi ad avere rapporti sessuali, ecc…;
2) sentenza di condanna per delitto non colposo (cioè, un delitto compiuto con dolo, con la consapevolezza e la volontà di commettere un reato) alla reclusione non inferiore a 5 anni, salvo riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio;
3) dichiarazione di delinquenza abituale o professionale;
4) condanna per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a 2 anni;
5) stato di gravidanza. E’ l’errore in cui cade il marito che sa che la moglie è incinta ma ignora che il bambino che quest’ultima aspetta non è suo.
Simulazione
Ciascuno dei coniugi può chiedere che il matrimonio sia annullato se, prima della sua celebrazione, gli sposi hanno concluso un accordo per non adempiere agli obblighi e non esercitare i diritti matrimoniali(“Mi sposo, ma tanto so già che divorzieremo”).
La simulazione, non a caso, è particolarmente usata per le conseguenze giuridiche che derivano dalla celebrazione del matrimonio, specie quando esso è celebrato tra un cittadino italiano o comunitario e un cittadino extracomunitario. Tra le più importanti ci sono, ad esempio, la possibilità dello straniero di acquisire la cittadinanza del coniuge, quella di ottenere un visto di ingresso o un permesso di soggiorno in Italia oppure la possibilità di sanare la precedente presenza irregolare nel territorio italiano.
Oltre che per motivi di cittadinanza, si può ricorrere alla simulazione per ottenere la reversibilità della pensione o acquisire diritti ereditari; ottenere punteggi per l’assegnazione di un alloggio popolare; esaudire il desiderio dei genitori di regolarizzare una situazione attraverso il c.d.matrimonio riparatore (pensiamo a una ragazza rimasta incinta senza volerlo). Ancora: vi è simulazione parziale, per esempio, quando un congiunto non ha mai desiderato avere figli e persiste in questa visione, o quando, al momento di contrarre l’unione, si escludeva la fedeltà e l’indissolubilità del matrimonio.
In particolare, l’azione può essere esercitata quando:
– esiste una dichiarazione esplicita in tal senso che precede il matrimonio;
– il coniuge che propone l’azione riesce a provare con ogni mezzo l’accordo preventivo tra i coniugi;
– gli sposi non hanno convissuto come coniugi dopo il matrimonio;
– è decorso meno di un anno dalla celebrazione del matrimonio [2].
Matrimonio civile: e se mancano le condizioni per sposarsi?
Tra le cause di invalidità matrimoniale è compresa anche l’assenza di una delle condizioni che il nostro ordinamento richiede per sposarsi:
età: in caso di matrimonio di minori di 16 anni, o di 18 anni senza l’autorizzazione del Tribunale per i Minorenni. La richiesta può essere avanzata da chi non aveva l’età prevista dalla legge entro un anno dal compimento dei 18 anni;
interdizione per infermità mentale, intendendo per tale lo strumento di protezione volto a privare della capacità di agire (cioè la capacità, che si acquista con la maggiore età, di compiere atti idonei a costituire, modificare o estinguere la propria situazione giuridica, ad esempio: vendere o donare un immobile) soggetti che si trovano in condizioni psicofisiche tali da renderli incapaci a provvedere ai loro interessi;
incapacità naturale di uno dei coniugi che, pur non essendo stato interdetto, è incapace di intendere e volere;
vincolo di parentela, affinità, adozione tra gli sposi: la domanda deve essere proposta non oltre 1 anno dalla celebrazione del matrimonio;
bigamia, cioè nuovo matrimonio da parte di chi era già sposato, per esempio all’estero.
Matrimonio civile: come chiederne l’annullamento?
I soggetti legittimati a proporre l’azione variano a seconda del vizio denunciato.
In generale, nei casi in cui esso comporta la nullità del matrimonio, l’iniziativa può essere presa dal P.M. e da chiunque ne abbia interesse.
Quando invece l’annullamento è chiesto per vizi del consenso, legittimati all’impugnazione sono esclusivamente i coniugi o, più spesso, uno soltanto di essi, cioè quello toccato dalla causa di invalidità.
Matrimonio civile: entro quando si può annullare?
Nella maggior parte dei casi, le cause di invalidità non possono essere denunciate se c’è stata coabitazione per un anno dalla cessazione o dalla scoperta della causa invalidante.
Se invece, i coniugi non hanno mai abitato insieme, l’azione di nullità, essendo imprescrittibile (nel senso che il diritto ad agire in tal senso non viene mai meno), può essere esercitata in qualsiasi tempo, mentre quella volta a ottenere l’annullamento del matrimonio può essere esercitata entro 10 anni.
Matrimonio civile: quale giudice decide l’annullamento?
Competente a decidere in materia, è il giudice italiano quando alternativamente [3]:
– il convenuto (cioè colui che non ha chiesto l’annullamento ma che si trova in giudizio per l’iniziativa assunta dal coniuge) ha il domicilio o la residenza in Italia;
– uno dei coniugi è cittadino italiano;
– il matrimonio è stato celebrato in Italia.
Da un punto di vista più prettamente logistico, la competenza territoriale appartiene al tribunale del luogo dove il convenuto ha la residenza o il domicilio [4].
Se il matrimonio presenta un elemento che lo collega a uno Stato comunitario diverso dall’Italia (ad esempio, un coniuge solo o entrambi sono cittadini di uno Stato dell’Unione Europea) è la disciplina comunitaria a dettare i criteri per individuare il giudice dello Stato membro competente.
Matrimonio civile: come procedere per annullarlo?
Nell’ipotesi in cui solo uno dei coniugi intende procedere per l’annullamento, sarà quest’ultimo a dover notificare all’altro coniuge unatto di citazione (cioè l’atto che dà il via la giudizio e in cui si espongono le proprie ragioni) e, contestualmente, una richiesta di separazione temporanea [5], per il tempo necessario al termine del giudizio, quando vi è la convivenza è intollerabile: l’obiettivo è quello di sottrarre tempestivamente la coppia e gli eventuali figli a una situazione di intenso disagio. In tal modo, il giudice, oltre ad autorizzare i coniugi a vivere separati, può regolare i rapporti patrimoniali tra gli stessi, determinare l’ammontare dell’assegno, assegnare la casa coniugale, stabilire l’affidamento dei figli, l’eventuale contributo al mantenimento e il diritto di visita dell’altro genitore
Naturalmente, nel corso di tutto l’iter sarà necessaria l’assistenza di un avvocato.
Se, al contrario, entrambi i coniugi siano d’accordo per intraprendere tale strada, al pari di quanto avviene per la separazione ed il divorzio, può essere promossa un’azione congiunta: si propongono al Giudice le condizioni dell’annullamento, che verranno ratificate a condizione che siano conformi alle norme di legge e rispettose dell’interesse dei figli.
Matrimonio civile: che succede una volta annullato?
La sentenza che dichiara la nullità o l’annullamento del matrimonio determina i seguenti effetti:
– perdita della qualità di coniuge, con conseguente riacquisto della libertà di stato e, per la donna, dell’uso esclusivo del cognome di nascita. Tra i coniugi vengono meno tutti i diritti e gli obblighi di natura personale legati al matrimonio (obbligo di fedeltà, di coabitazione, di assistenza del coniuge);
– da un punto di vista patrimoniale, cessa la comunione legale, si scioglie il fondo patrimoniale (si tratta di quello strumento con cui uno dei coniugi vincola determinati beni ai bisogni della famiglia), si perdono i diritti ereditari (come ad esempio, il diritto alla pensione di reversibilità) e perdono efficacia eventuali donazioni obnuziali(quelle fatte proprio nell’ambito del matrimonio);
– nei rapporti con i figli, in relazione all’affidamento dei figli minorenni e al loro mantenimento, si applicheranno le regole stabilite in sede di separazione a seconda che siano stati affidati congiuntamente a entrambi i coniugi o in modo esclusivo a uno solo. In particolare, ci si chiede che cosa accada per i figli nati nel corso dell’unione poi dichiarata nulla: essi conservano i loro diritti nei confronti dei genitori ed anche i loro doveri. Conservano anche lostatus di figlio legittimo. Diverso è il caso in cui il matrimonio sia stato annullato per bigamia o per parentela e entrambi i genitori erano in malafede (vedi sotto): in questo caso, i figli assumono la qualità di figli naturali;
– nei rapporti di parentela, viene meno il vincolo di affinità tra l’ex coniuge e i parenti dell’altro.
Matrimonio civile: che significa che è in buona fede?
Un elemento di distinzione importante a tal proposito è capire se, al momento della celebrazione del matrimonio, i coniugi erano in buona fede: consiste nell’incolpevole ignoranza. Essa si presume fino a prova contraria (nel senso, che si considera presente almeno fino a quando non si fornisce la prova della sua assenza) ed è sufficiente che ricorra al momento della celebrazione.
Se nessuno dei coniugi era consapevole della causa di invalidità, il giudice può disporre a carico di uno di essi l’obbligo di corrispondere all’altro un assegno di mantenimento per un periodo non superiore a 3 anni, a patto che il coniuge che ne ha fatto richiesta non possieda adeguati redditi propri e non abbia contratto un nuovo matrimonio.
Se solo un coniuge era in buona fede, egli, per ottenere l’invalidità del matrimonio, deve provare la malafede dell’altro coniuge e, cioè, che:
– quest’ultimo è consapevole delle presenza di cause d’invalidità e della loro attitudine a rendere invalido il matrimonio;
– esiste un nesso di causalità tra la condotta del coniuge in malafede e la celebrazione del matrimonio.
Come in parte anticipato, indipendentemente dalla buona o mala fede dei coniugi, il matrimonio dichiarato nullo produce gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli, tranne nel caso di figli nati in un matrimonio annullato per incesto (i genitori sono consanguinei: ad esempio, fratello e sorella) quando entrambi i coniugi erano in malafede.
Matrimonio canonico: si può annullare?
Comunemente si parla di annullamento di matrimonio anche per ilmatrimonio canonico; si tratta di un’espressione errata perché, per laChiesa, il matrimonio è e rimane un vincolo indissolubile.
Ciò che la Chiesa può fare, quindi, è unicamente dichiarare, dopo un’inchiesta dei suoi tribunali, che quel matrimonio è sempre statonullo, fin dall’inizio.
Per essere valido agli occhi della Chiesa, il matrimonio deve rispondere a tre requisiti:
l’assenza di impedimenti (per esempio, la consanguineità);
il compimento delle formalità religiose secondo il diritto ecclesiastico (per esempio, la presenza di un sacerdote durante la celebrazione, la presenza di due testimoni);
il consenso al matrimonio dato e ricevuto in Chiesa.
Dunque, le nozze devono essere frutto di una scelta autonoma, personale e interamente libera. Sono questi gli elementi che determineranno la legittimità e la validità del matrimonio, ed è unicamente a partire dagli stessi che si potrà giudicare – più tardi – se il matrimonio era nullo, indipendentemente dal fallimento del legame in sé.
Matrimonio canonico: che significa nullità per la Chiesa?
Fatte queste premesse, si può comprendere che l’annullamento, da un punto di vista religioso, è un atto tutt’altro che automatico: il tribunale ecclesiastico dichiara che il sacramento del matrimonio apparentemente ricevuto e dato non era valido perché mancava una delle condizioni essenziali per la sua validità.
Matrimonio canonico: cosa comporta la sua nullità?
La situazione di un cristiano credente separato civilmente è nettamente diversa da quella di colui che ha visto dichiarare nullo il suo matrimonio: mentre il primo non può vivere un nuovo rapporto sentimentale senza essere escluso da alcuni aspetti della vita cristiana (non può ricevere i sacramenti, non può essere padrino a un battesimo), il secondo rientra a pieno titolo all’interno della Chiesa e nulla gli è più impedito.
I figli nati dall’unione dichiarata nulla sono legittimi in quanto nati da un matrimonio “putativo”, cioè che si credeva esistesse: pertanto, la dichiarazione di nullità non ha su di loro alcun effetto civile o religioso. La loro custodia e il loro mantenimento vengono regolati da una sentenza civile.
Inoltre, cessano gli obblighi relativi all’assegno di mantenimento per il coniuge, che sono, invece, previsti nella separazione civile, e scompaiono pure eventuali diritti ereditari, esattamente come nel divorzio.
Ma attenzione a non confondere la nullità del matrimonio col divorzio: la sentenza ecclesiastica dichiara il matrimonio “mai esistito”, quindi i suoi effetti giuridici cessano dall’inizio (ex tunc) e non dalla sentenza in poi (ex nunc).
Matrimonio canonico: quando è nullo?
I presupposti per la dichiarazione di nullità sono quelli richiesti dalcodice di diritto canonico e devono essere accertati da un tribunale ecclesiastico.
Essi sono:
la mancanza di consenso da parte di uno dei coniugi o di entrambi al matrimonio, compresa la riserva mentale e lasimulazione;
il fatto che uno dei coniugi escluda una delle finalità essenziali del matrimonio religioso, che sono la procreazione dei figli, la fedeltà, l’indissolubilità del vincolo matrimoniale;
l’errore sulla persona del coniuge (come nel matrimonio per procura: Tizia sposa Caio, pensando sia Sempronio) o sulla qualità;
la violenza fisica o il timore;
l’impotenza al rapporto sessuale dell’uomo o della donna. Da precisare che la semplice sterilità non è causa di nullità del matrimonio, a meno che la parte sterile abbia tenuto dolosamente nascosta la sua condizione all’altra parte al fine di ottenere il consenso alle nozze, che altrimenti non sarebbe stato prestato;
il fatto che il matrimonio non sia stato consumato, cioè che i due coniugi non abbiano avuto un rapporto sessuale completo. In questo caso non si tratta di vera nullità matrimoniale, ma di una speciale «dispensa» del Pontefice.
Matrimonio canonico: come procedere per renderlo nullo?
Per ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio canonico, ci si può rivolgere alla propria parrocchia, alla curia, o consultare l’Albo Rotale per ottenere i nominativi degli avvocati ecclesiastici che esercitano nella zona di residenza, anche se l’avvocato rotale non ha limiti territoriali e può esercitare ovunque.
A differenza di quanto avviene nella separazione civile, che può essere consensuale, in questo caso solo una delle due parti, la c.d. parte attrice, ha il potere di iniziare il processo, e l’altra, quella convenuta, può subirlo passivamente, può partecipare accettandolo oppure può opporsi: ad ogni modo, la procedura non può mai essere iniziata congiuntamente.
Il procedimento inizia sempre con una intervista alla parte interessata per capire se ci sono i presupposti per la nullità stabiliti dal codice di diritto canonico. Se la verifica si conclude positivamente, l’avvocato ecclesiastico procede alla redazione dell’atto introduttivo (libello: è la lettera ufficiale di domanda di nullità di matrimonio) che viene depositato presso il tribunale competente (TER, Tribunale Ecclesiastico Regionale), il quale è determinato dalla residenza della parte convenuta o dal luogo di celebrazione del matrimonio.
Dopo il deposito del libello, si tengono udienze fino a che viene ottenuta la prima sentenza, dopo la quale gli atti sono trasferiti d’ufficio al tribunale competente di seconda istanza (il giudice d’appello, in pratica).
Se si ottengono le due sentenze conformi, che confermano entrambe la nullità, non è necessario ricorrere alla Rota, che è invece indispensabile nel caso di due sentenze difformi.
Terminato il procedimento per nullità, si può chiedere, ove si abbia interesse, la delibazione della sentenza ecclesiastica (il procedimento di delibazione è necessario per attribuire efficacia nello Stato italiano alla sentenza resa dal Tribunale ecclesiastico) che ha valore civile, come il matrimonio, in tutti i Paesi che – come l’Italia – hanno un patto concordatario con la Chiesa, che ne disciplina i rapporti con lo Stato. Nei paesi non concordatari, la dichiarazione di nullità emessa da un Tribunale Ecclesiastico non ha effetto civile: perciò chi vuole risposarsi deve ottenere una sentenza di divorzio.
Matrimonio canonico: quanto ci vuole per la nullità?
La durata del processo dipende dai tribunali ecclesiastici, dalla loro mole di lavoro e dalla loro capacità organizzativa. Per esempio, mentre in alcune città si ottiene una sentenza di primo grado in 8-10 mesi, in altre sedi possono diventare molti di più. Nella peggiore delle ipotesi, quindi, i tempi sono quelli classici della separazione civile.
In entrambi i casi, separazione o nullità, vi è obbligo di non convivenza dei coniugi. Inoltre, anche se la nullità ha valore per lo Stato Italiano, la Chiesa stessa può richiedere una sentenza di separazione civile, soprattutto nel caso di nullità per simulazione.
Matrimonio canonico: a chi rivolgersi per la nullità?
Nell’ambito del processo è necessaria l’assistenza di avvocati ecclesiastici e rotali. Anche se la maggio parte di loro è laureata in legge e spesso esercita anche civilmente, la laurea in giurisprudenza non è un requisito, né abilita alla professione: un avvocato che non abbia completato gli studi ecclesiastici non può patrocinare davanti a un tribunale ecclesiastico o rotale. L’avvocato ecclesiastico o rotale può esercitare ovunque, in tutto il mondo.
Matrimonio canonico nullo: sono dovuti gli alimenti?
Un modo per eliminare radicalmente il diritto all’assegno di mantenimento del coniuge è proprio quello di ottenere la dichiarazione di nullità innanzi il Tribunale ecclesiastico della Sacra Rota. Se il tribunale ecclesiastico dichiara che il matrimonio era nullo, la sentenza può essere “delibata”, cioè fatta propria, dallo Stato italiano con la conseguenza che, anche da un punto di vista civile, sparirà radicalmente il diritto al mantenimento del coniuge. Rimarrà solo quello per i figli.
Tuttavia, il coniuge in buona fede avrà diritto ad avere il mantenimento per un massimo di tre anni.
Matrimonio: cosa è cambiato con Papa Francesco?
In realtà la materia di cui stiamo parlando, è al centro di una vera e propria rivoluzione: Papa Francesco, infatti, ha varato una riforma delle cause di nullità matrimoniali che rende più rapide e meno costose le procedure, attribuendo al vescovo diocesano la responsabilità di essere lui stesso il giudice competente a pronunciare la sentenza in caso di:
mancanza di fede che può generare la simulazione del consenso o l’errore che determina la volontà,
la brevità della convivenza coniugale,
l’aborto procurato per impedire la procreazione,
l’ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo,
l’occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione,
la causa del matrimonio del tutto estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici.
Un processo più breve, quindi, affidato direttamente al vescovo diocesano del quale si ribadisce, così, la funzione giurisdizionale e che potrà sentenziare direttamente la nullità nei casi più evidenti e semplici.
Contro le sue decisioni ci si potrà appellare all’arcivescovo metropolita più vicino o alla Rota Romana.
Il processo dovrà celebrarsi entro un anno al massimo e la sentenza sarà esecutiva se non ci sarà appello o le motivazioni dell’appello saranno manifestamente infondate. Non ci sarà più bisogno, dunque, di due sentenze conformi, esigenza che allunga notevolmente i tempi.
Annullamento del matrimonio: quanto costa?
Le procedure saranno gratuite “salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operai dei tribunali”, come scritto dallo stesso Papa.
Ad oggi, le spese si aggirano intorno ai 525 euro per avere la sentenza di primo grado a cui vanno sommati i 100 euro della sentenza in secondo grado e ovviamente anche le spese per l’avvocato che arrivano sui 2500 euro. Per coloro che non possono permettersi questo esborso c’è a disposizione il gratuito patrocinio.
Annullamento del matrimonio: a chi conviene?
È innegabile che molte delle persone che richiedono l’annullamento lo fanno non solo, ma anche, per ragioni economiche, per non incorrere in alcune spese e obblighi altrimenti ineludibili
Rispetto alla separazione e al divorzio, infatti, oltre a mutare le condizioni per richiederlo, l’annullamento ha conseguenze diverse sugli ex coniugi. Sciogliendo il vincolo matrimoniale, il risultato è dicancellare ogni tipo di dovere o tutela nei confronti dell’ex partner. Ciò significa che non essendo mai esistito il matrimonio non vengono disposte le consuete forme di garanzia nei confronti del coniuge economicamente più debole.
L’annullamento civile non prevede né alimenti, che invece sono lo standard in caso di separazione e divorzio, né tantomeno un qualsiasiassegno di mantenimento. Lo stesso vale per le proprietà immobiliari: la casa viene restituita al proprietario senza possibilità di assegnarla all’ex coniuge.
[1] Art. 29, co. 1, Cost.
[2] Cass., sent. n. 16221, del 31.07.2015.
[3] Artt. 3, 31 e 32, l. n. 218, del 31.05.1995.
[4] Art. 18 cod. proc. civ.
[5] Art. 126 cod. civ.
Fonte: La legge per tutti

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