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A che età posso lasciare mio figlio solo in casa?

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 16 set 2016
  • Tempo di lettura: 2 min

Lasciare un figlio da solo in casa, o farlo uscire autonomamente per fare delle commissioni, può avere delle gravi conseguenze, anche se non si tratta di un bambino piccolo, ma di un ragazzino delle scuole medie. Se si lascia da solo un minore di 14 anni, difatti, può concretizzarsi il reato di abbandono di minore, con una condanna sino a 5 anni di carcere, che può aumentare se il minore riporta lesioni o muore a causa di questo comportamento.

Nel dettaglio, la legge [1] punisce con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque abbandona:

  • un minore di 14 anni;

  • un minore di 18 anni cittadino italiano all’estero, se il minore era stato a lui affidato per motivi di lavoro;

  • un soggetto incapace (a causa di un’infermità, della vecchiaia o per altri motivi), se ne ha l’obbligo di cura o di custodia: l’incapacità va intesa non come interdizione giuridica, ma come impossibilità di provvedere a sé stessi salvaguardando la propria incolumità.

Le conseguenze sono più gravi se:

  • a seguito dell’abbandono il minore si ferisce o muore: in caso di lesioni la pena aumenta da 1 a 6 anni e da 3 ad 8 anni in caso di decesso;

  • a compiere il reato sono il genitore, il figlio, il tutore o il coniuge.

Abbandono: quando si realizza?

Il reato di abbandono si può concretizzare anche se il minore o l’incapace viene lasciato per breve tempo all’interno della propria abitazione: non ha rilevanza, dunque, il tempo in cui l’interessato viene lasciato solo, né il fatto che si trovi a casa propria anziché in un luogo esterno e non conosciuto.

Il reato di abbandono è, infatti, un reato di pericolo, dunque a rilevare è la concreta o potenziale situazione di rischio a cui il minore può essere esposto: l’abitazione potrebbe non essere un luogo sicuro, tanto più se sono presenti balconi o terrazze, scale, impianti non a norma e altre fonti di pericolo.

Inoltre, può parlarsi di abbandono anche quando il minore è affidato a un altro soggetto non in grado di accudirlo: pensiamo al caso in cui si affida un neonato a una persona del tutto sprovvista di qualsiasi nozione su come accudirlo.

Ad ogni modo, non in tutti i casi in cui ci si separa dal minore di 14 anni possono costituire reato: ad esempio, se il bambino (con un’età almeno pari a 10 anni) che ha acquisito un minimo di maturità viene lasciato momentaneamente solo in casa, in assenza di qualunque fonte di pericolo e viene istruito su come comportarsi in caso di bisogno (numeri da chiamare, possibilità di rivolgersi a un vicino di casa, etc.), il reato non sussiste. È quanto affermato da una nota sentenza della Corte di Cassazione [2], secondo la quale, perché si configuri l’abbandono non è sufficiente la sola separazione dal minore ma occorre che, come conseguenza, il bambino si sia trovato in assenza di assistenza e in una concreta situazione di pericolo, anche potenziale.

[1] Art.591 c.p.

[2] Cass. sent. n. 9276/2009.

Fonte: La legge per tutti

 
 
 

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