Come dimostrare la proprietà per usucapione
- avvocatocapizzano
- 23 set 2016
- Tempo di lettura: 3 min
Per dimostrare l’acquisto della proprietà per usucapione [1] occorre provare di possedere il bene da un certo numero di anni e di essersi sempre comportato alla stregua di un vero e proprio proprietario. A tal fine è utilizzabile qualunque mezzo di prova (il più usato è la prova testimoniale). Ma quali sono gli elementi concretamente necessari per confermare l’avvenuta realizzazione dell’usucapione?
Possesso non violento e clande

stino
Innanzitutto occorre attestare che il possesso sia stato acquisito in modo palese, cioè non clandestino. Vale a dire che esso deve essere manifesto e non occultato dal possessore: il possesso va esercitato in modo pubblico, visibile a tutti o quanto meno ad un cospicuo numero di persone.
Inoltre, il dominio sulla cosa non deve essere stato ottenuto con violenza, ovvero mediante atti abusivi ed arbitrari che abbiano spogliato del bene il precedente proprietario. In caso di possesso violento e clandestino, il tempo utile ai fini dell’usucapione inizia a decorrere dal momento di cessazione della violenza o della clandestinità [2].
Possesso continuato e ininterrotto
Occorre altresì che il possesso del bene non sia stato esercitato in modo occasionale e saltuario. Esso quindi deve essere stato costante, in modo che, conformemente alla qualità della cosa e all’uso cui è preposta, possa rivelarsi anche all’esterno una piena signoria su di essa. Può accadere, peraltro, che le particolari caratteristiche del bene non rendano possibile un possesso continuato (si pensi al diritto d’uso di un’area di parcheggio). In questi casi il potere di fatto sul bene stesso può legittimamente essere esercitato ad intervalli, dovendosi escludere che ciò possa compromettere la futura usucapione.
È necessario, inoltre, che il possesso sia ininterrotto. Bisogna quindi provare l’assenza di avvenimenti che, secondo la legge, sono idonei a comportare un arresto nel suo esercizio (ad esempio, la notifica di una domanda giudiziale di rivendicazione).
Possesso uti dominus
Possedere uti dominus significa farlo come se si fosse proprietari del bene. Tale requisito riguarda la disposizione d’animo del possessore e, quindi, la sua volontà. Quest’ultima deve essere indirizzata nel senso di comportarsi e farsi considerare come l’effettivo titolare della cosa. Non occorre essere convinti di essere proprietari, ma agire come tali. La buona fede, infatti, non è requisito utile ai fini dell’usucapione (è necessaria solo per il perfezionarsi dell’usucapione abbreviata).
Il possesso uti dominus può essere provato ricorrendo a semplici circostanze di fatto. Ad esempio, è utile certificare di aver svolto lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sul bene, di aver cambiato serrature, di aver pagato le tasse relative ad un immobile o le spese condominiali. Non è sufficiente, invece, la prova del mero utilizzo e godimento del bene.
Il tempo
Per quanto tempo occorre possedere la cosa prima di divenirne proprietari per usucapione? La legge predispone soluzioni diverse a seconda del tipo di bene di volta in volta in considerazione. Si avrà così usucapione ordinaria, che si perfeziona in vent’anni, per determinate categorie di beni (immobili [3], universalità di mobili [4]) oppure per i mobili il cui possesso è esercitato in mala fede (ossia con la consapevolezza dell’altrui proprietà) [5].
Si realizza in dieci anni, invece, l’usucapione (cosiddetta abbreviata) di beni mobili il cui possesso è stato praticato in buona fede [6]. Inoltre, si potrà usucapire in dieci anni anche un bene immobile o un’universalità di mobili, qualora si sia acquistato (in buona fede ed in forza di un titolo idoneo) da chi non è proprietario [7]. La legge, poi, prevede termini speciali per la piccola proprietà rurale [8] e i beni mobili registrati (ad esempio, un’automobile) [9].
L’acquisto è automatico e a titolo originario
La presenza di tali requisiti determina l’acquisto automatico del bene. Ciò vuole dire che non è necessario instaurare un giudizio finalizzato alla costruzione del diritto di proprietà. Al massimo, può essere utile ottenere una sentenza che dichiari l’avvenuta usucapione, con lo scopo di mettersi al riparo da eventuali rivendicazioni altrui. Se si usucapisce una cosa, inoltre, se ne diventa proprietari a titolo originario, ossia come se il bene fosse stato acquistato per la prima volta, libero da pesi o diritti altrui che eventualmente gravano sul precedente titolare.
IN PRATICA
Per dimostrare la proprietà di un bene per usucapione occorre provare la sussistenza di:
1) possesso uti dominus, continuato e ininterrotto, ottenuto in modo non violento né clandestino;
2) decorso del tempo richiesto dalla legge.
Col realizzarsi dei requisiti descritti si acquista automaticamente il diritto di proprietà. Se il precedente proprietario agisce in giudizio per rivendicare diritti sul bene, ci si potrà vittoriosamente opporre provando la sussistenza degli elementi elencati.
[1] Art. 1158 cod. civ.
[2] Art. 1163 cod. civ.
[3] Art. 1158 cod. civ.
[4] Art. 1160, comma primo, cod. civ.
[5] Art. 1161, comma secondo, cod. civ.
[6] Art. 1161, comma primo, cod. civ.
[7] Artt. 1159 e 1160, comma secondo, cod. civ.
[8] Art. 1159 bis cod. civ.
[9] Art. 1162 cod. civ.
Fonte: La legge per tutti
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