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Permessi legge 104 anche al convivente

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 25 set 2016
  • Tempo di lettura: 3 min

Permessi 104 allargati da oggi anche ai conviventi e non solo alle coppie sposate. È questo l’importante approdo cui è pervenuta ieri laCorte costituzionale [1] che ha dichiarato parzialmente illegittima lalegge 104 del 1992 [2] nella parte in cui non prevede anche i conviventi tra i soggetti fruitori dei tre giorni di permesso retribuiti al mese per assistere il familiare disabile.

È del resto in linea con il nuovo corso della legge il riconoscimento aiconviventi degli stessi diritti (e doveri) delle coppie unite da matrimonio. Non c’è dunque più alcuna ragione per escludere daipermessi retribuiti 104 le cosiddette famiglie di fatto.

La sentenza – come tutte le pronunce della Consulta – è efficace immediatamente e vale per tutti gli italiani e non solo per le parti in causa: insomma ha la stessa forza di una legge che, quindi, cambia il diritto. Ma procediamo con ordine.

Quali conviventi hanno diritto ai permessi della legge 104?

In gergo tecnico vengono detti conviventi “more uxorio” e, con questo termine, avvocati e giudici sono soliti intendere non coloro che si limitano a vivere sotto lo stesso tetto e a dividere le relative spese, quanto piuttosto quelle coppie ormai stabili che, pur non essendo legate da regolari nozze, hanno iniziato un rapporto di convivenza duraturo, con il compagno dell’altro sesso, basato sugli stessi capisaldi del matrimonio (obbligo di fedeltà, di reciproca contribuzione economica, materiale e morale, ecc.). Insomma, si tratta delle coppie che non dividono solo il letto, ma che si considerano alla pari di una normale famiglia, anche senza aver mai celebrato il matrimonio.

Ebbene, secondo la giurisprudenza, le coppie di fatto – così vengono comunemente chiamate – hanno gli stessi diritti e doveri (l’uno nei confronti dell’altro) delle coppie comunemente sposate. Il che ha aperto la porta non solo agli ormai noti contratti di convivenza, ma anche a un’estensione delle norme pubblicistiche riconosciute agli sposati. Tra queste, da ieri, ci sono anche i tre giorni di permesso dal lavoro, per assistere il compagno/a portatore di handicap.

Come noto, la legge 104 attribuisce tre giorni al mese di permesso dal lavoro – permessi che sono retribuiti dall’Inps – ad ogni dipendente che assiste familiari con gravi handicap. Secondo la Corte Costituzionale, tali permessi vanno riconosciuti anche al convivente more uxorio e non solo al coniuge e ai parenti e affini. Per tale ragione la Consulta ha dichiarato illegittimo il “famoso” articolo 33, comma 3, della legge 104/1992 che, nella originale previsione letterale, individua tra i fruitori dei permessi in commento solo le coppie sposate e i familiari più stretti e non include, invece, i conviventi. Lacuna che i giudici ieri hanno colmato.

Al centro del problema non vi è, peraltro, solo il riconoscimento alle coppie di fatto degli stessi diritti delle coppie sposate, ma la tutela deldiritto alla salute, salvaguardato dalla stessa Costituzione [3] e che rientra a sua volta tra i diritti inviolabili della persona. Di conseguenza, per la Corte Costituzionale «è irragionevole che nell’elencazione dei soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito…non sia incluso il convivente della persona con handicap in situazione di gravità». La legge 104/1992 è quindi incostituzionale rispetto all’articolo 3 della Costituzione non tanto perché non equipara coniuge e convivente, quanto piuttosto perché finisce per pregiudicare il diritto alla salute di alcune categorie di cittadini solo perché hanno scelto di non unirsi in matrimonio. Escludere costoro dai beneficiari dei permessi comporta un’irragionevole compressione del diritto del disabile a ricevere assistenza.

[1] C. Cost. sent. n. 213/2016

[2] Art. 33, co. 3, legge n. 104/1992.

[3] Art. 32 Cost.

Fonte: La legge per tutti

 
 
 

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