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Imu e Tasi: non pagano i coniugi con prima casa in città diverse


Imu e Tasi non si pagano più sull’abitazione principale grazie all’esenzione di recente introduzione; questo beneficio spetta però non solo a marito e moglie che abbiano residenza e dimora nello stesso immobile, ma anche ai coniugi con un immobile ciascuno in città diverse. In particolare nessuno dei due pagherà né l’Imu, né la Tasi a condizione che:

  • i due immobili si trovino in due Comuni diversi;

  • presso ciascun immobile ciascuno dei due coniugi abbia fissato la propria residenza anagrafica comunicandolo al relativo Comune;

  • presso ciascun immobile ciascuno dei due coniugi abbia fissato la propria dimora abituale.

È quanto chiarito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia con una recente sentenza [1].

È vero, ai fini dell’esenzione dal pagamento di Imu e Tasi, la legge [2] considera “prima casa” l’immobile in cui vivono «il possessore e il suo nucleo familiare», ma questo concetto – a detta dei giudici tributari – può essere esteso anche al caso in cui i due coniugi posseggano due immobili in Comuni diversi e, oltre alla residenza anagrafica, vi abbiano fissato anche la dimora abituale.

Quindi, per non pagare Imu e Tasi non è sufficiente che il marito o la moglie sposti la propria residenza nella casa di sua proprietà situata in una città differente, ma è necessario anche vi viva abitualmente. In altre parole, per beneficiare dell’esenzione fiscale in commento la coppia deve vivere di fatto lontana. Secondo infatti la sentenza in commento, i componenti del nucleo familiare devono aver stabilito dimora e residenza in abitazioni diverse, in Comuni diversi. Invece se i due immobili sono situati nel territorio dello stesso Comune, la coppia può usufruire dell’esenzione da Imu e Tasi solo per un immobile.

Si potrebbe eccepire che, trattandosi di una semplice sentenza di primo grado, il principio è suscettibile di differenti interpretazioni ad opera di altri giudici. Tuttavia, anche il Ministero dell’Economia ha sposato la stessa tesi nel corso di Telefisco 2014 [3]. Secondo il Mef, marito o moglie possono fruire due volte dell’esenzione dal pagamento dell’Imu e della Tasi, ciascuno per la propria casa di proprietà, a condizione che detti immobili si trovino in Comuni diversi e, oltre alla residenza anagrafica, vi abbiano fissato anche ladimora abituale. In tal caso l’esenzione dall’imposta non può essere contestata, pur se il coniuge della contribuente usufruisce già della stessa agevolazione in un altro Comune.

[1] CTP Brescia, sent. n. Brescia 605/2/2016.

[2] Art. 13, comma 2, del Dl 201/2011.

[3] Cfr. Mef circolare 3/DF del 2012.

Fonte: La legge per tutti

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