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L’ambulanza arriva tardi? Il 118 è responsabile


Scatta una responsabilità penale per l’operatore del 118 che, dopo aver ricevuto la telefonata del paziente o di un suo familiare rivolta a ottenere con urgenza un’ambulanza, sottovaluta la gravità del caso e ritarda nell’invio del mezzo di soccorso. A stabilirlo è una sentenza di ieri della Cassazione [1].

La vicenda

Triste caso di malasanità. La madre di un ragazzo, colto da una crisi epilettica, telefonava al 118 per chiedere il pronto intervento di un’ambulanza. La donna, però, si sentiva riferire al telefono testuali parole: «Allora ascolti la crisi fra qualche minuto passa da sola…Capito? Quindi…se vedete che non passa lo portate in ospedale eventualmente,…sicuramente ne ha avute altre…sicuramente passerà adesso da sola…comunque voi…valutate. Eventualmente ci richiamate».

Dopo pochi minuti, la madre richiamava per via del peggioramento delle condizioni di salute del giovane. Anche in questa occasione, l’atteggiamento dell’operatore era indifferente e sprezzante: «Ancora! Mi dà l’indirizzo per favore?».

Le responsabilità del 118

Secondo la Cassazione, il sanitario preposto al 118 deve curarsi di assumere quante più informazioni possibili, precise e dettagliate, sullo stato di salute del giovane malato onde valutare la situazione di urgenza. In particolare egli deve informarsi sulle funzioni vitali del paziente (coscienza, respiro, circolazione e altro). È colpevole altresì se, in tali casi, nonostante l’urgenza, suggerisce un trasporto privato dell’interessato («Se vedete che non passa, lo portate in ospedale»). Insomma, l’operatore non può sottovalutare i sintomi riferitigli al telefono e, sostituendosi al medico per la diagnosi, eludere la richiesta di urgente intervento dell’ambulanza o ritardare nell’invio.

In sostanza – si legge in sentenza – la donna «è stata dirottata verso un nulla di fatto che significava la mancata presa in carico del paziente, al contempo demandando al congiunto le successive opzioni di assistenza sul presupposto (peraltro ignoto) che non era la prima crisi epilettica e che sarebbe passata come le altre precedenti».

Non è tutto. Sempre la Cassazione, qualche anno fa [2], ha anche stabilito la responsabilità della guardia medica che, nei casi di urgenza, ossia di un paziente in grave pericolo di vita, si limiti a inviare gli infermieri per il trasporto in ospedale senza essere personalmente presente sull’ambulanza. In tali casi scatta il reato di omissione d’atto d’ufficio.

Secondo i giudici, infatti, la guardia medica ha l’obbligo di fare tutto il possibile per prestare soccorso e sottrarre il malato dal rischio, ivi compreso salire sull’ambulanza alla volta dell’abitazione ove si trova il paziente.

[1] Cass. sent. n. 40036/2016 del 27.09.2016.

[2] Cass. sent. n. 2060 del 18.01.2012.

Fonte: La legge per tutti

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