Assegnazione della casa: possibile dopo una breve relazione?
- avvocatocapizzano
- 2 ott 2016
- Tempo di lettura: 5 min

Ho avuto una breve storia con una donna che ora è incinta. Lei vive in affitto e non abbiamo mai convissuto. Se mi venisse attribuita la paternità di questo bambino, il giudice potrebbe assegnarle la casa di mia proprietà in cui abito, come spesso accade per chi si separa o divorzia?
La risposta al quesito del lettore è negativa. Cerchiamo di capirne il perché.
Assegnazione della casa familiare: su quali criteri si basa?
La legge prevede che, in caso di separazione (è indifferente se dei coniugi o dei conviventi) il giudice possa assegnare la casa familiare, cioè attribuirne il godimento a uno solo dei genitori, indipendentemente dal titolo di proprietà e tenendo conto, in via prioritaria, dell’interesse dei figli [1].
Vediamo cosa comporta all’atto pratico questo principio generale di per sé piuttosto generico.
Con riguardo al caso specifico del lettore, poiché la legge si riferisce atutti i figli indistintamente (nati cioè sia fuori che dentro il matrimonio), ove fosse accertata la paternità dell’uomo, non sarebbe il fatto che questi non è sposato a fare la differenza riguardo alla possibilità che la madre del bambino ottenga l’assegnazione della casa.
Il punto della questione sta invece altrove e va ricercato nel significato del termine «casa familiare» e nello scopo che l’assegnazione si prefigge.
Esaminiamo, quindi, questi due singoli aspetti.
Cosa si intende per casa familiare?
Quando la legge parla di assegnazione di casa familiare si riferisce:
– sia all’immobile nel quale la famiglia è vissuta prima della separazione,
– sia all’insieme e all’organizzazione di beni mobili in esso contenuti:quali elettrodomestici, arredi e servizi (ad esempio il garage), necessari a fare un pieno e corretto uso della casa (fatta esclusione per i beni di stretto uso personale).
Se ne deduce che l’assegnazione non può riguardare le seconde case (nelle quali la vita familiare non ha carattere continuativo) e i beni in esse contenuti: si pensi alla casa usata per le vacanze e tutti i beni che ne fanno parte.
Da quanto detto si comprende che, affinché il giudice possa attribuire il godimento della casa a chi non ne è proprietario occorre che vi sia una casa in cui la coppia (di coniugi o conviventi) abbia vissuto insiemefino alla separazione. Situazione che, certamente, non sussiste nel caso del lettore.
Ma vi è di più: se anche l’uomo avesse convissuto nella propria casa con la ex, vista la fine della relazione (e la cessazione della convivenza) prima della nascita del bambino, la donna non potrebbe in seguito (dopo il parto) vantare un diritto a tornare ad abitare nella casa.
A cosa serve l’assegnazione della casa familiare?
L’assegnazione (secondo la maggioranza delle pronunce a riguardo)non ha lo scopo di tutelare il genitore economicamente più debolee quindi dare una casa a chi non ce l’ha, ma solo di garantire ai figli di non essere sradicati dall’ambiente domestico in cui si è articolata la vita familiare (cosa che, tra l’altro, presuppone che dall’unione siano sempre nati dei figli).
Dunque, solo se il lettore avesse convissuto con la ex compagna fino alla nascita del bambino nella casa in cui vive attualmente, è possibile che la donna avrebbe potuto ottenerne l’assegnazione. Nel caso in esame, invece, il giudice – accertata la paternità dell’uomo – non potrebbe mai assegnare alla madre l’attuale abitazione di proprietà dell’uomo e nella quale la donna e il bambino non hanno mai abitato.
Relazione senza convivenza: tra i doveri dei genitori anche la casa ha un peso
Chiarito quindi che il lettore non rischia in alcun modo di perdere il diritto di continuare ad abitare nell’attuale casa di sua proprietà, è bene comunque chiarire in breve cosa potrà succedere ove fosse accertata la sua paternità.
La posizione dei genitori non cambia, che siano essi sposati o che abbiano o meno convissuto. Entrambi, infatti, saranno tenuti aprendersi cura del figlio, e a fornirgli mantenimento, istruzione ed educazione secondo le sue naturali inclinazioni ed aspirazioni [2] e quindi anche ad assicurargli una collocazione abitativa salubre e dignitosa.
I doveri dei genitori, peraltro, decorrono dal momento della nascita del figlio e non da quello del riconoscimento o da quello dell’accertamento di paternità ottenuto con sentenza. Ciò significa che la madre del bambino potrà – una volta accertata la paternità dell’uomo – agire nei confronti di quest’ultimo:
– non solo per ottenere il rimborso della metà delle spese sostenute fino a quel momento per crescere il bambino (tra queste anche quelle proporzionalmente legate all’affitto e ai consumi relativi all’uso della casa in cui vivrà col minore);
– ma anche chiedere che il giudice determini l’ammontare del contributo dovutole dall’uomo per il mantenimento del piccolo per il futuro.
Relazione di fatto: in caso di separazione occorre che il giudice decida sui figli?
Anche se non rappresenta un obbligo di legge, è preferibile che al momento della separazione i genitori non coniugati si rivolgano comunque al giudice (anche se in buoni rapporti) per formalizzare le questioni relative ai figli. Ciò in quanto sarà interesse di ciascuno poter disporre di un titolo giudiziario da far valere nel caso in cui l’altro venisse meno ai propri doveri (ad esempio non versando l’assegno per il figlio) oppure ostacoli il pieno esercizio di quelli dell’altro (ad esempio impedendo gli incontri con il bambino).
A tale scopo i genitori potranno presentare in tribunale, tramite l’assistenza di un avvocato, una domanda congiunta che disciplini (nello specifico caso del lettore):
– non solo la misura del contributo al mantenimento del bambinoda parte del padre: stabilendo quale debba essere l’importo dell’ assegno periodico da versare alla donna e la percentuale di contribuzione alle spese straordinarie (cioè le spese non prevedibili)
– ma anche quella dell’affidamento del minore: cioè del diritto/dovere del padre di frequentare il figlio e di esercitare su di lui la responsabilità genitoriale insieme alla madre (cosiddetto «affidamento condiviso»); diritto/dovere che corrisponde ad altrettanto diritto del figlio a ricevere cure da entrambi i genitori, ma anche ad avere con ciascuno di loro (nonché con i nonni e i parenti di ciascun ramo genitoriale) rapporti stabili e continuativi.
Assegnazione della casa: quali alternative?
Gli accordi potranno prevedere anche che il bambino viva periodi alternati con la madre e con il padre (presso la casa di ciascun genitore o nella stessa casa con i genitori che si alternano) e che questi provvedano direttamente al mantenimento del minore nei periodi in cui vivranno con lui.
Qualsiasi accordo che i genitori dovessero raggiungere potrà essere approvato dal tribunale (con la cosiddetta «omologazione») se ritenuto non contrario all’interesse dei figli.
In conclusione, ove fosse accertata la paternità del lettore, il giudice non potrebbe assegnare alla madre la casa in cui abita il padre del piccolo, non avendovi questa mai vissuto, tantomeno con il figlio.
L’eventuale accertamento di paternità tuttavia farà sorgere sul padre una serie di doveri inerenti la crescita e l’assistenza morale e materiale del minore; doveri gravanti su entrambi i genitori sin dalla nascita del bambino e che dovranno tener conto anche del suo bisogno di avere assicurata una adeguata collocazione abitativa.
Ove tali obblighi non fossero spontaneamente eseguiti, legittimerebbero la madre (che si sia occupata da sola del figlio) a rivolgersi al tribunale per ottenerne l’esatta determinazione e il relativo ordine di esecuzione al giudice.
Il consiglio, in questi casi è (nell’interesse di tutti, figlio compreso) quello di trovare un accordo con l’altro genitore e sottoporlo al giudice con una domanda congiunta.
[1] Art. 337 sexies cod. civ.
[2] Art. 315 bis. e 316 bis cod. civ.
Fonte: La legge per tutti
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