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Accompagnamento: niente assegno anche con invalidità al 100%

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 4 ott 2016
  • Tempo di lettura: 1 min

Se hai ottenuto, dalla commissione medica dell’Inps, il riconoscimento di un’invalidità al 100%, non è detto che ti spetti anche l’assegno di accompagnamento. Difatti la legge [1] stabilisce che i requisiti essenziali per l’accompagnamento sono:

  • la presenza di una situazione di invalidità totale, rilevante per lapensione di inabilità;

  • e l’impossibilità di deambulare con l’aiuto permanente di un accompagnatore o, comunque, di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana (quindi, non solo una impossibilità a camminare ma anche una patologia neurologica oppure psichica).

Pertanto, se il portatore di handicap risulta privo della necessità di assistenza continua non ha diritto all’assegno previdenziale. È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [2].

Ricordiamo che per ottenere l’accompagnamento:

  • non è necessario avere un reddito al di sotto di una soglia prefissata; l’assegno infatti non è subordinato a limiti di reddito;

  • non c’è bisogno di aver superato una determinata età (in pratica, anche una persona giovane ma invalida totale può ottenerla);

  • non rileva il nucleo familiare dell’invalido.

In passato la stessa Cassazione ha escluso la possibilità di chiedere l’accompagnamento a chi, pur impossibilitato a una piena mobilità, riesce comunque a camminare con il bastone.

[1] Art. 1 della l. n. 18/1980.

[2] Cass. sent. n. 19545/16 del 30.09.2016.

Fonte: La legge per tutti

 
 
 

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