Se la moglie cambia serratura di casa: reato senza sanzioni
- avvocatocapizzano
- 4 ott 2016
- Tempo di lettura: 2 min

Cambiare la serratura di casa per impedire al coniuge – anche se in via di separazione – di entrare dentro l’appartamento è reato? Se lo si chiede a qualsiasi avvocato ti dirà di sì e ti sconsiglierà certamente dal farlo. Questo perché le conseguenze potrebbero essere sia penali(il reato contestato è quello di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni”), sia quelle di un processo civile per spoglio dal possesso. Così, ad esempio, la moglie che, avendo avviato le carte per la separazione giudiziale dal marito, decide di non farlo più entrare in casa, confidando magari nel fatto che il giudice gliela assegnerà certamente, dovrebbe essere condannata da qualsiasi giudice per quest’atto di autotutela. “Dovrebbe”: usiamo appunto il condizionale dopo la sentenza della Cassazione di qualche giorno fa [1] la punizione non è più certa.
Secondo, infatti, la Suprema Corte, il comportamento di chi cambia la serratura della porta della casa coniugale è, comunque, di lieve gravità (è un “fatto tenue”, per usare una terminologia legale) e, pertanto, può rientrare in quei casi in cui la legge penale consente il perdono. Dunque, in ipotesi del genere, pur restando la fedina penale macchiata, non c’è alcuna sanzione.
Ben inteso: il marito avrà ugualmente la possibilità di agire in via civile per far sì che il giudice ordini alla moglie di consegnare un nuovo mazzo di chiavi al coniuge spossessato. Ma, in questo caso, il penale non c’entra più.
È certamente la sentenza della settimana e può essere così sintetizzata: non è punibile il reato posto dalla moglie che cambia la serratura di casa, per non far entrare il marito, nonostante quest’ultimo sia illegittimo proprietario dell’appartamento.
La vicenda riguarda il processo penale intentato contro una moglie che, in vista di una separazione particolarmente conflittuale, si era cautelata facendo sostituire la chiave dell’appartamento per evitare visite sgradite del marito. La donna si era difesa affermando di aver agito per tutelare la propria incolumità perché il coniuge era «affetto da serie patologie psichiche». Ma, secondo i giudici, il comportamento non è giustificabile; resta pertanto – almeno sulla carta – il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Reato, tuttavia, di lieve entità e che, pertanto, non impone l’applicazione della sanzione. Insomma, niente multe, niente carcere e niente conseguenze penali per la donna che ha “sfrattato” il marito ancora non divenuto “ex”.
Per tornare al caso di specie, però, la donna non aveva dato prova di un vero e proprio pericolo incombente per la propria incolumità: fatto che lascia intendere che, laddove tale dimostrazione sia adeguatamente fornita, non scatta neanche il reato per esercizio dellalegittima difesa. La quale richiede l’esistenza del rischio attuale di un’offesa ingiusta, mentre va esclusa nel caso di un pericolo solo presunto, immaginario o futuro.
[1] Cass. sent. n. 39458 del 22.09.2016.
Fonte: La legge per tutti
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