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Separati in casa, si può tradire

  • Immagine del redattore: avvocatocapizzano
    avvocatocapizzano
  • 7 ott 2016
  • Tempo di lettura: 3 min

Se il tradimento è sempre causa di addebito – ossia comporta la responsabilità del coniuge per la fine del matrimonio, ciò non vale se la coppia vive già da “separati in casa”. Se infatti marito e moglie hanno, di fatto, già smesso di avere rapporti e la comunione tra i due è cessata da tempo per altre ragioni, l’infedeltà non può essere oggetto di contestazioni. È quanto chiarito dal tribunale di Treviso in una recente sentenza [1].

La separazione di fatto

La separazione può essere di due tipi: legale e di fatto. La prima – la separazione legale – è quella che viene formalizzata in una sentenza del tribunale o con un accordo firmato davanti ai rispettivi avvocati (la cosiddetta negoziazione assistita) oppure tramite un provvedimento del sindaco (quest’ultima procedura è possibile solo per coppie senza figli e che non abbiano previsto il pagamento del mantenimento). Alla separazione legale si può arrivare o con un accordo spontaneo dei due coniugi (in tal caso si parla di separazione consensuale) o con una causa vera e propria (in tal caso si parla di separazione giudiziale).

La coppia però può decidere di separarsi anche senza necessità di un atto vero e proprio, il che succede di norma quando i due coniugi vogliono solo “prendersi un po’ di tempo” e riflettere. In tal caso, di norma, essi vanno a vivere separati. È quella che si chiama separazione di fatto, le cui conseguenze sono del tutto simili a quelle della separazione legale (solo che, in tal caso, saranno gli interessati a dover dimostrare – senza potersi valere di un documento scritto quale la sentenza – che la comunione tra i due è cessata). La separazione di fatto dimostra che è in atto una crisi. E pertanto è consentito sia l’abbandono del tetto coniugale, sia l’inizio di altre relazioni sentimentali, essendo in tal caso iltradimento non la causa della separazione, ma solo la conseguenza. Entrambi tali comportamenti, dunque, non potranno comportare addebito per la eventuale successiva separazione legale chiesta al giudice.

Tuttavia è ben possibile che si possa avere, sul lato pratico, una separazione di fatto anche sotto lo stesso tetto, dove cioè i coniugi non vanno a vivere separati, ma continuano ad abitare nello stesso immobile. Ogni relazione tra i due è ormai cessata e, quindi, anche i vincoli matrimoniali (obbligo di fedeltà, dovere di assistenza) sono stati irrimediabilmente rotti. Dunque, anche in tale caso, il tradimento è consentito.

Infedeltà: sì al tradimento per le coppie separate in casa

Alla luce di quanto appena detto, è ben possibile che i due coniugi, che vivono da “separati in casa”, possano iniziare nuove relazioni sentimentali, senza che l’uno possa contestare alcunché all’altro.

Ovviamente, il giudice deve priva valutare con molto rigore e attenzione il comportamento di entrambi i soggetti, per verificare se vi siano prove effettive che la crisi coniugale fosse già in atto e che la convivenza fosse meramente formale. Solo in tal caso, l’infedeltà non può essere causa di addebito. Se, invece, sebbene le incomprensioni e i reciproci screzi, la coppia risultava ancora rispettare i vincoli del matrimonio, allora il tradimento è ancora fonte di responsabilità e chi lo pone in essere non può poi rivendicare il diritto all’assegno di mantenimento.

Tribunale di Treviso – Sezione I civile – Sentenza 26 maggio 2016 n. 1406

Fonte: La legge per tutti

 
 
 

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